TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1232/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1232/2025, promossa con ricorso depositato il 26.03.2025 da:
1) Parte_1
(C.F. ), C.F._1 nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Marianna Gobbi Frattini
e
2) Parte_2
(C.F. ), C.F._2 nato a [...], il [...], residente a [...], rappresentato, assistito e difeso dall' Avv. Sara Turuani Porretti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bodio Lomnago (VA), in data 26 luglio 2017
(anno 2014 atto n. 5 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] Parte_3
nata a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
pagina1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26/3/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di mensa, tetto e abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i figli minori e vengono affidati in via Parte_3 Per_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre, presso la casa coniugale sita a Casciago (VA), in Via della Vigna n. 3;
3. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, della naturale inclinazione e delle aspirazioni di ciascuno;
4. i coniugi si dovranno impegnare a mantenere una condotta reciprocamente rispettosa e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere educazione, istruzione e cura da entrambi.
5. conseguentemente alla stabile collocazione dei figli con la madre, la casa coniugale – di esclusiva proprietà del marito – viene assegnata alla moglie, comprensiva di tutto quanto in essa contenuto ed a corredo (che verrà restituito, unitamente all'immobile, al termine dell'assegnazione), fatta eccezione per alcuni beni – di cui a separato elenco condiviso – che il marito si impegna ad asportare entro 6 mesi dalla separazione;
il marito, concordemente alla moglie, si è già allontanato dall'abitazione;
6. il mutuo che grava sulla casa coniugale rimarrà a totale carico del marito.
7. le utenze di forniture luce, gas, telefono/Adsl e Tari della casa coniugale saranno volturate a nome della moglie, che provvederà ai relativi pagamenti e comunque si farà carico dei relativi importi sin dalla sottoscrizione del presente atto. Le somme a tali titoli dovute nel periodo compreso tra novembre 2024 e la sottoscrizione del presente ricorso, già anticipate dal marito, verranno allo stesso restituite dalla moglie nella misura di complessivi euro 1.100,00 (già operate le compensazioni con le spese straordinarie anticipate dalla madre sino alla firma del ricorso) in 11 tranches di 100,00 euro mensili consecutivi a partire dal mese di aprile 2025; le spese condominiali ordinarie, così come le spese tutte di gestione ordinaria dell'immobile sono a carico della moglie, che provvederà a farle volturare a suo nome a far tempo dal mese di gennaio 2025. Le spese condominiali relative alla gestione 2024 verranno saldate direttamente dalla moglie per gli importi di euro 286,94 relative alle spese ed euro 200,00 relative alla manutenzione del verde, mentre il marito si obbliga al pagamento della somma di € 572,92, a saldo della gestione 2024, all'amministratore di condominio. pagina2 di 5
8. la frequentazione dei minori con il padre, salvo diversi accordi raggiunti tra i genitori, avverrà secondo le seguenti modalità:
➢ tutte le settimane dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina riaccompagnandoli direttamente a scuola;
➢ a domeniche alternate prelevandoli dall'abitazione familiare alle ore 9,00 e riaccompagnandoli direttamente a scuola il lunedì mattina;
9. durante le vacanze natalizie i minori si intratterranno, ad anni alterni, con uno dei genitori dal 26 dicembre al 31 dicembre alle ore 17,00 e con l'altro dalle ore 17,00 del 31 dicembre alle ore 17,00 del 6 gennaio. La Vigilia di Natale verrà trascorsa sempre con la madre ed il giorno di Natale sempre con il padre.
10. durante le vacanze pasquali i minori si intratterranno ad anni alterni con uno dei genitori dal sabato alle ore 9,00 alla domenica di Pasqua alle ore 19,00, con l'altro dalla domenica di Pasqua alle ore 19,00 al martedì alle ore 19,00. Per il 2025 il primo periodo verrà trascorso dai minori con il padre.
11. le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
12. durante le vacanze estive i minori si intratterranno per almeno due settimane anche non consecutive con ognuno dei genitori, in periodi da concordarsi entro il 10 maggio di ogni anno. Eventuali altri periodi verranno via via concordati. Per il restante tempo l'alternanza proseguirà come da normale calendario di frequentazione annuale. I genitori concordano per ogni estate la possibilità di partecipazione a n. 2 campi estivi della durata di una settimana per ciascun figlio, il cui costo andrà regolato come spesa straordinaria. La partecipazione ad eventuali campi estivi aggiuntivi dovrà essere subordinata a previo accordo tra i genitori stessi.
13. Il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori la complessiva somma di euro 1.350,00 (pari ad euro 450,00 per ciascuno) mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e verrà corrisposta tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, le cui coordinate sono già note ed in uso, entro il giorno 10 di ogni mese. L'assegno unico Inps verrà percepito ed integralmente fruito dalla moglie.
14. Le spese straordinarie da individuarsi, concordarsi e gestire secondo le disposizioni di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Varese saranno ripartite quanto al 70% in capo al padre e quanto al 30 % in capo alla madre. Fanno eccezione le spese per le ripetizioni scolastiche dei figli che rimarranno esclusivamente in capo al padre sino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 250,00 mensili (ciò sino al termine delle scuole medie) e le spese per le lezioni di canto ed equitazione che rimarranno ad esclusivo carico della madre.
15. i coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente uno dall'altro.
16. la proprietà dell'autovettura Kia Carens targa DM682ST, intestata al marito, ma in uso alla moglie, verrà trasferita a quest'ultima entro 6 mesi dalla separazione,
pagina3 di 5 fermo restando che tutte le responsabilità ed i costi relativi al veicolo, così come le spese di trapasso, manutentive, di assicurazione, bollo, ecc. sono e resteranno a di lei completo carico sin dal mese di gennaio 2025;
17. nel caso in cui i genitori intraprendessero nuove frequentazioni, le rispettive figure terze verranno introdotte ai minori allorché si tratterà di relazioni stabili ed in modo graduale;
18. i coniugi si danno sin da ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
19. Le parti dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
20. Spese del giudizio integralmente compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in data 26.07.2014, nel Comune di Bodio Lomnago (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bodio Lomnago (anno 2014 atto n. 5 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina4 di 5 DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1232/2025, promossa con ricorso depositato il 26.03.2025 da:
1) Parte_1
(C.F. ), C.F._1 nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Marianna Gobbi Frattini
e
2) Parte_2
(C.F. ), C.F._2 nato a [...], il [...], residente a [...], rappresentato, assistito e difeso dall' Avv. Sara Turuani Porretti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bodio Lomnago (VA), in data 26 luglio 2017
(anno 2014 atto n. 5 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] Parte_3
nata a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
pagina1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26/3/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di mensa, tetto e abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i figli minori e vengono affidati in via Parte_3 Per_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre, presso la casa coniugale sita a Casciago (VA), in Via della Vigna n. 3;
3. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, della naturale inclinazione e delle aspirazioni di ciascuno;
4. i coniugi si dovranno impegnare a mantenere una condotta reciprocamente rispettosa e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere educazione, istruzione e cura da entrambi.
5. conseguentemente alla stabile collocazione dei figli con la madre, la casa coniugale – di esclusiva proprietà del marito – viene assegnata alla moglie, comprensiva di tutto quanto in essa contenuto ed a corredo (che verrà restituito, unitamente all'immobile, al termine dell'assegnazione), fatta eccezione per alcuni beni – di cui a separato elenco condiviso – che il marito si impegna ad asportare entro 6 mesi dalla separazione;
il marito, concordemente alla moglie, si è già allontanato dall'abitazione;
6. il mutuo che grava sulla casa coniugale rimarrà a totale carico del marito.
7. le utenze di forniture luce, gas, telefono/Adsl e Tari della casa coniugale saranno volturate a nome della moglie, che provvederà ai relativi pagamenti e comunque si farà carico dei relativi importi sin dalla sottoscrizione del presente atto. Le somme a tali titoli dovute nel periodo compreso tra novembre 2024 e la sottoscrizione del presente ricorso, già anticipate dal marito, verranno allo stesso restituite dalla moglie nella misura di complessivi euro 1.100,00 (già operate le compensazioni con le spese straordinarie anticipate dalla madre sino alla firma del ricorso) in 11 tranches di 100,00 euro mensili consecutivi a partire dal mese di aprile 2025; le spese condominiali ordinarie, così come le spese tutte di gestione ordinaria dell'immobile sono a carico della moglie, che provvederà a farle volturare a suo nome a far tempo dal mese di gennaio 2025. Le spese condominiali relative alla gestione 2024 verranno saldate direttamente dalla moglie per gli importi di euro 286,94 relative alle spese ed euro 200,00 relative alla manutenzione del verde, mentre il marito si obbliga al pagamento della somma di € 572,92, a saldo della gestione 2024, all'amministratore di condominio. pagina2 di 5
8. la frequentazione dei minori con il padre, salvo diversi accordi raggiunti tra i genitori, avverrà secondo le seguenti modalità:
➢ tutte le settimane dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina riaccompagnandoli direttamente a scuola;
➢ a domeniche alternate prelevandoli dall'abitazione familiare alle ore 9,00 e riaccompagnandoli direttamente a scuola il lunedì mattina;
9. durante le vacanze natalizie i minori si intratterranno, ad anni alterni, con uno dei genitori dal 26 dicembre al 31 dicembre alle ore 17,00 e con l'altro dalle ore 17,00 del 31 dicembre alle ore 17,00 del 6 gennaio. La Vigilia di Natale verrà trascorsa sempre con la madre ed il giorno di Natale sempre con il padre.
10. durante le vacanze pasquali i minori si intratterranno ad anni alterni con uno dei genitori dal sabato alle ore 9,00 alla domenica di Pasqua alle ore 19,00, con l'altro dalla domenica di Pasqua alle ore 19,00 al martedì alle ore 19,00. Per il 2025 il primo periodo verrà trascorso dai minori con il padre.
11. le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
12. durante le vacanze estive i minori si intratterranno per almeno due settimane anche non consecutive con ognuno dei genitori, in periodi da concordarsi entro il 10 maggio di ogni anno. Eventuali altri periodi verranno via via concordati. Per il restante tempo l'alternanza proseguirà come da normale calendario di frequentazione annuale. I genitori concordano per ogni estate la possibilità di partecipazione a n. 2 campi estivi della durata di una settimana per ciascun figlio, il cui costo andrà regolato come spesa straordinaria. La partecipazione ad eventuali campi estivi aggiuntivi dovrà essere subordinata a previo accordo tra i genitori stessi.
13. Il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori la complessiva somma di euro 1.350,00 (pari ad euro 450,00 per ciascuno) mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e verrà corrisposta tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, le cui coordinate sono già note ed in uso, entro il giorno 10 di ogni mese. L'assegno unico Inps verrà percepito ed integralmente fruito dalla moglie.
14. Le spese straordinarie da individuarsi, concordarsi e gestire secondo le disposizioni di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Varese saranno ripartite quanto al 70% in capo al padre e quanto al 30 % in capo alla madre. Fanno eccezione le spese per le ripetizioni scolastiche dei figli che rimarranno esclusivamente in capo al padre sino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 250,00 mensili (ciò sino al termine delle scuole medie) e le spese per le lezioni di canto ed equitazione che rimarranno ad esclusivo carico della madre.
15. i coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente uno dall'altro.
16. la proprietà dell'autovettura Kia Carens targa DM682ST, intestata al marito, ma in uso alla moglie, verrà trasferita a quest'ultima entro 6 mesi dalla separazione,
pagina3 di 5 fermo restando che tutte le responsabilità ed i costi relativi al veicolo, così come le spese di trapasso, manutentive, di assicurazione, bollo, ecc. sono e resteranno a di lei completo carico sin dal mese di gennaio 2025;
17. nel caso in cui i genitori intraprendessero nuove frequentazioni, le rispettive figure terze verranno introdotte ai minori allorché si tratterà di relazioni stabili ed in modo graduale;
18. i coniugi si danno sin da ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
19. Le parti dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
20. Spese del giudizio integralmente compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in data 26.07.2014, nel Comune di Bodio Lomnago (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bodio Lomnago (anno 2014 atto n. 5 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina4 di 5 DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5