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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/12/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1415/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1415/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Tittarelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Caporali n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
NA LA De CA, elettivamente domiciliata in Perugia, via Settevalli n.
11/C;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, presentate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo del giudizio, con espressa rinuncia alla pagina 1 di 5 richiesta di assegno divorzile;
parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per la separazione giudiziale e per la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato il 16.3.2023, il sig. ha convenuto in giudizio la coniuge ed ha Parte_1 CP_1 esposto: di avere contratto con lei matrimonio concordatario a Roma il 12.8.1999; che dall'unione è nata l'[...], la figlia , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
che la coppia si è separata di fatto dal 2009 e che ciascuno ha avuto un figlio da altre relazioni;
che il è disoccupato mentre Parte_1 la è addetta alle pulizie presso una cooperativa;
che l'unione coniugale è CP_1 cessata a causa della eccessiva ed immotivata gelosia della donna. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito alla signora con pronuncia parziale sullo status, chiedendo, anche in via provvisoria ed CP_1 urgente, un mantenimento di euro 300 mensili in proprio favore e a carico della moglie. Successivamente al passaggio in giudicato della decisione di separazione, ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed un assegno divorzile di euro 300,00 in proprio favore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.8.2023, si è costituita giudizio la sig.ra che ha rappresentato di essere disposta alla CP_1 trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale;
ha dedotto che l'unione è naufragata a causa delle infedeltà e dello stato di carcerazione del ricorrente;
che le parti hanno in realtà continuato a frequentarsi, pur se a fasi alterne, fino al 2021; di essere a sua volta disoccupata. Ha quindi concluso chiedendo di pronunciare la separazione senza addebito e successivamente la pagina 2 di 5 cessazione degli effetti civili del matrimonio con condanna alle spese del Parte_1
Parte resistente ha depositato anche memoria ex art. 473 bis nr.17 c.p.c. nella quale ha insistito nelle proprie istanze istruttorie.
All'udienza del 21.9.2023, ove è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare sia alla domanda di addebito che a quella di mantenimento e ha chiesto pronunciarsi la sentenza di separazione. Le parti hanno concluso in conformità, rinunciando ai termini per deposito di comparse conclusionali, e la causa è stata riservata alla decisione collegiale.
Con sentenza non definitiva n. 1788/2023, pubblicata il 24.11.2023, il Tribunale di
Perugia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 19.11.2024, è comparso il difensore del ricorrente, il quale ha chiesto emettersi sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
è comparso altresì il difensore della resistente, che ha chiesto rinvio per formalizzare la sua rinuncia al mandato. Il Giudice ha disposto il rinvio dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con “preverbale” depositato in vista della fissata udienza, il difensore della resistente ha rappresentato di aver inviato la propria rinuncia al mandato alla sig.ra e CP_1 chiesto ulteriore rinvio in attesa della costituzione di nuovo difensore.
Con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha insistito per le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia all'assegno divorzile, depositando a tal fine dichiarazione autografa sottoscritta dal sig. (all. 1 Parte_1 alle note in sostituzione di udienza) ed opponendosi alla concessione di ulteriori rinvii.
pagina 3 di 5 Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, considerato il tenore dell'art. 85
c.p.c., non ha concesso un ulteriore rinvio come richiesto dalla difesa della resistente ed ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
***
La presente sentenza, che segue quella non definitiva di separazione personale, ha ad oggetto esclusivamente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'intervenuta rinuncia del ricorrente alla domanda di assegno divorzile, documentata anche con dichiarazione autografa del allegata alle note di Parte_1 trattazione in sostituzione di udienza, residua dunque la decisione sulla sola questione di status, avanzata da entrambe le parti.
La domanda va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Con sentenza n.1788/2023, pubblicata il 24.11.2023, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi, e dall'udienza di prima comparizione, tenuta in data 21.09.2023, ove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, lo stato di separazione si è protratto senza interruzioni. Ne deriva la procedibilità della domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini posti dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
In assenza di domande accessorie e considerato che l'unica figlia nata dal matrimonio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non devono assumersi altri provvedimenti.
Le spese, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti così provvede:
pagina 4 di 5 1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
12.08.1999 tra nata a [...] il [...], e CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 di Matrimonio del Comune di Roma al n. 922, parte 2, serie A04, Anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2)Spese di lite interamente compensate.
Perugia, 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1415/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Tittarelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Caporali n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
NA LA De CA, elettivamente domiciliata in Perugia, via Settevalli n.
11/C;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, presentate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo del giudizio, con espressa rinuncia alla pagina 1 di 5 richiesta di assegno divorzile;
parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per la separazione giudiziale e per la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato il 16.3.2023, il sig. ha convenuto in giudizio la coniuge ed ha Parte_1 CP_1 esposto: di avere contratto con lei matrimonio concordatario a Roma il 12.8.1999; che dall'unione è nata l'[...], la figlia , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
che la coppia si è separata di fatto dal 2009 e che ciascuno ha avuto un figlio da altre relazioni;
che il è disoccupato mentre Parte_1 la è addetta alle pulizie presso una cooperativa;
che l'unione coniugale è CP_1 cessata a causa della eccessiva ed immotivata gelosia della donna. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito alla signora con pronuncia parziale sullo status, chiedendo, anche in via provvisoria ed CP_1 urgente, un mantenimento di euro 300 mensili in proprio favore e a carico della moglie. Successivamente al passaggio in giudicato della decisione di separazione, ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed un assegno divorzile di euro 300,00 in proprio favore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.8.2023, si è costituita giudizio la sig.ra che ha rappresentato di essere disposta alla CP_1 trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale;
ha dedotto che l'unione è naufragata a causa delle infedeltà e dello stato di carcerazione del ricorrente;
che le parti hanno in realtà continuato a frequentarsi, pur se a fasi alterne, fino al 2021; di essere a sua volta disoccupata. Ha quindi concluso chiedendo di pronunciare la separazione senza addebito e successivamente la pagina 2 di 5 cessazione degli effetti civili del matrimonio con condanna alle spese del Parte_1
Parte resistente ha depositato anche memoria ex art. 473 bis nr.17 c.p.c. nella quale ha insistito nelle proprie istanze istruttorie.
All'udienza del 21.9.2023, ove è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare sia alla domanda di addebito che a quella di mantenimento e ha chiesto pronunciarsi la sentenza di separazione. Le parti hanno concluso in conformità, rinunciando ai termini per deposito di comparse conclusionali, e la causa è stata riservata alla decisione collegiale.
Con sentenza non definitiva n. 1788/2023, pubblicata il 24.11.2023, il Tribunale di
Perugia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 19.11.2024, è comparso il difensore del ricorrente, il quale ha chiesto emettersi sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
è comparso altresì il difensore della resistente, che ha chiesto rinvio per formalizzare la sua rinuncia al mandato. Il Giudice ha disposto il rinvio dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con “preverbale” depositato in vista della fissata udienza, il difensore della resistente ha rappresentato di aver inviato la propria rinuncia al mandato alla sig.ra e CP_1 chiesto ulteriore rinvio in attesa della costituzione di nuovo difensore.
Con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha insistito per le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia all'assegno divorzile, depositando a tal fine dichiarazione autografa sottoscritta dal sig. (all. 1 Parte_1 alle note in sostituzione di udienza) ed opponendosi alla concessione di ulteriori rinvii.
pagina 3 di 5 Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, considerato il tenore dell'art. 85
c.p.c., non ha concesso un ulteriore rinvio come richiesto dalla difesa della resistente ed ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
***
La presente sentenza, che segue quella non definitiva di separazione personale, ha ad oggetto esclusivamente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'intervenuta rinuncia del ricorrente alla domanda di assegno divorzile, documentata anche con dichiarazione autografa del allegata alle note di Parte_1 trattazione in sostituzione di udienza, residua dunque la decisione sulla sola questione di status, avanzata da entrambe le parti.
La domanda va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Con sentenza n.1788/2023, pubblicata il 24.11.2023, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi, e dall'udienza di prima comparizione, tenuta in data 21.09.2023, ove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, lo stato di separazione si è protratto senza interruzioni. Ne deriva la procedibilità della domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini posti dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
In assenza di domande accessorie e considerato che l'unica figlia nata dal matrimonio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non devono assumersi altri provvedimenti.
Le spese, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti così provvede:
pagina 4 di 5 1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
12.08.1999 tra nata a [...] il [...], e CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 di Matrimonio del Comune di Roma al n. 922, parte 2, serie A04, Anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2)Spese di lite interamente compensate.
Perugia, 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
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