Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01 699 /02 LA CO E Oggetto RESP. SEZIONE TE ZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 22193/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 4278 Rel. Consigliere 488 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. Ud. 24/10/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: DI RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato VALENZA DINO, che la difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta Rapja apia-studio BOLE 24 ORE contro dal Sig.
3.10 Soc. IA p.A. in persona del legale rappresentante per diritti p.t. rag. Michele Corbo, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE ROMA VIA FOGLIANO 35, presso 10 studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO OPIE che la difende unitamente SACCOMANNO GIACOMO, Richiesta copia studio eds. 2001 all'avvocato LUCARINI LUCIO, giusta delega in atti;
dal Sig. 310 per diritti 1815 - controricorrente 8.2.02 25 Per!T
contro
NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore IE NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 44, presso lo studio dell'avvocato MORELLI ROBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
NO RI GR, TR UC SNC, COLLEO GIOVANNI, SAIN SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3071/97 della Corte d'Appello di ROMA, SEZIONE IV CIVILE emessa il 3/7/1997, depositata il 22/10/97; RG. 313/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato DINO VALENZA;
udito l'Avvocato MAURIZIO D'ERCOLE (per delega Avv. Roberto Morelli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI SA conveniva in giudizio, innanzi al 2 Tribunale di Roma, IN AR GR e la sua assicu- ratrice IA, esponendo che la prima, alla guida del- la sua auto, l'aveva investita, il 21 gennaio 1990, ca- gionandole gravi lesioni. Le convenute contestavano la loro responsabilità e la IN chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chia- mare in causa il conducente, il proprietario e la SO- cietà assicuratrice di un'altra vettura, che, non arre- standosi a un segnale di "stop", l'aveva investita, SO- spingendola addosso all'attrice: OL Giovanni, la s.p.a. S.A.IN. 0, in alternativa, la snc Elettrica Lu- ce, la spa OR. Dei chiamati si costituiva solo la compagnia di as- sicurazioni, sostenendo l'esclusiva responsabilità del- la convenuta IN. Con sentenza del 21 dicembre 1995 il Tribunale di- chiarava cessata la materia del contendere tra la Iori- no e i chiamati, rigettava la domanda della DI contro la IN e la IA;
dichiarava improcedibile la domanda della DI contro la OR, la S.A.IN., l'Elettrica Luce e il OL. Con sentenza del 22 ottobre 1997, la Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame della Grimal- di. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la 3 soccombente, formulando tre censure. Resistono con con- troricorso le due società assicuratrici. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Nell'udienza del 24 aprile 2001 la Corte ha ordina- l'integrazione del contraddittorio nei confronti to della S.A. IN. spa, nel termine di sessanta giorni. All'adempimento ha tempestivamente provveduto la ricorrente. Nemmeno detta intimata si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente il Collegio che il controri- corso della società IA è inammissibile per difetto di una valida procura speciale, essendo stata questa rilasciata, come è precisato nello stesso atto, "in calce al ricorso introduttivo", la qual cosa non garan- tisce che sia anteriore o coeva alla notificazione del- lo stesso controricorso. In secondo luogo non sussiste l'eccepita tardività del ricorso. Pubblicata la sentenza il 22 ottobre 1997, il ri- corso è stato invero notificato l'ultimo giorno utile, il 7 dicembre 1998, essendo il periodo feriale di 46 e non 45 giorni. Ritualmente poi, entro l'anno solare prolungato del periodo feriale, l'impugnazione è stata notificata ai procuratori costituiti nel giudizio "a quo", a norma dell'art. 330 1° comma c.p.c., invece che 4 alla parte personalmente, come dispone l'art. 330 u.c. per le notifiche eseguite dopo l'anno dalla pubblica- zione della sentenza (Cass. S.U. 20 dicembre 1993 n. 12593). Col primo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 112 e 292, in relazione all'art. 360 c.p.c., la ricorrente, dopo aver ricordato che nell'udienza del 19 dicembre 1991, avvenuta la costituzione della Nordita- lia, dichiarò espressamente di estendere la propria do- manda nei confronti dei chiamati in causa, Osserva che tale dichiarazione di estensione è stata erroneamente ritenuta dai giudici inefficace, perché non notificata ai terzi chiamati rimasti contumaci;
mentre, come è no- to, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la domanda risarcitoria, ove non consti una diversa VO- lontà, si estende automaticamente ai terzi chiamati in causa dal convenuto in veste di responsabili esclusivi dell'evento dannoso. Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 292 e 293 c.p.c. (art. 360 n. 4 c. p. c.), la ri- corrente sostiene che l'inosservanza dell'obbligo di notificare al contumace l'estensione della domanda non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice e, nella fattispecie, la stessa OR nulla aveva eccepito in rito. 5 Col terzo motivo infine, denunciando vizio di moti- vazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c), la DI sostiene che erroneamente la condotta di guida della IN è stata giudicata im- mune da colpa, avendo la Corte esposto una ricostruzio- ne del sinistro "alquanto contraddittoria" (l'auto del OL in moto, secondo i vigili urbani, in attesa di dare la precedenza al pedone, secondo la DI. Il terzo motivo è destituito di fondamento. La Corte d'appello osserva che la dinamica del si- nistro è stata correttamente ricostruita dal Tribunale, sulla base degli incontestabili rilievi eseguiti dai vigili urbani, dai quali emerge che l'auto del OL, sebbene avesse l'obbligo di arrestarsi al segnale di STOP, omise di dare la precedenza all'auto della Iori- no, proveniente da sinistra, facendola ribaltare e ro- vinare addosso alla DI, che aveva appena incomin- ciato l'attraversamento. Per di più, soggiunge la sen- tenza, proprio le dichiarazioni rese dalla stessa ap- pellante DI ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro scagionano completamente la IN e indu- cono a ritenere senz'altro superata dalla stessa la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 C.C.: la DI dichiarò infatti che l'auto della Io- rino "attendeva" per farla passare, quando fu urtata 6 e, dopo essersi girata e capovolta, dall'altra vettura la investì. La ricostruzione della dinamica di un sinistro e l'attribuzione delle rispettive colpe ai conducenti co- involti costituiscono accertamenti di fatto, incensura- bili in cassazione se adeguatamente motivati. Nella specie la motivazione della Corte, logicamen- te e giuridicamente corretta (evidente infatti che il giudice "a quo" ha aderito in pieno alla versione con- sacrata а verbale dai vigili urbani, riportando la di- chiarazione della DI solo "ad abundantiam", quale elemento che semmai aggrava la colpa del OL e as- solve ancor più la IN), si sottrae al sindacato di legittimità. I primi due motivi, che propongono sostanzialmente un unico ordine di questioni, sono invece fondati, nei sensi di cui appresso. La Corte, per rigettare il secondo motivo del gra- vame della DI, si è limitata ad Osservare che "nel rispetto del fondamentale principio del contrad- dittorio, alla Elettrica Luce, alla S.A.IN. e al Col- leo, rimasti contumaci, doveva essere notificata la ri- chiesta di estendere anche nei loro confronti la doman- da di risarcimento, а nulla rilevando che già fossero stati chiamati in manleva dalla IN". 7 Orbene, risulta dal diretto esame degli atti pro- cessuali, consentito al Collegio atteso il denunciato "error in procedendo", che la IN, convenuta (insie- me alla IA) dalla DI, ha chiamato in causa, nel dicembre 1990, il OL (conducente dell'auto en- trata in collisione con la sua), le società Elettrica Luce e S.A.IN (alternativamente indicate come proprie- tarie della vettura condotta dal OL) nonché la SO- cietà assicuratrice OR, per sentir dichiarare l'incidente dovuto a colpa esclusiva del OL e con- dannare per conseguenza tutti i chiamati, in solido, "a sollevare e tenere indenne IN M. GR da quanto il Tribunale dovesse condannarla a risarcire a DI SA"; e inoltre a risarcire alla chiamante IN i danni dalla stessa patiti. Dei chiamati si costituì solo la OR e, nell'udienza del 19 dicembre 1991, l'avvocato Valenza, per la DI, chiese "darsi atto dell'estensione della domanda nei confronti dei chiamati in causa". Anche in appello restarono contumaci le due società Elettrica Luce e S.A.IN. e il OL. Per giurisprudenza costante di questa Corte Supre- in tema di chiamata in causa di terzi, va distinta ma, l'ipotesi in cui il terso sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto personalmente e direttamen- 8 te obbligato alla prestazione rivendicata dall'attore, in quanto unico responsabile dell'evento dannoso, da quella di mera chiamata in garanzia del terzo medesimo. Mentre, infatti, nel primo caso, la domanda introdut- tiva del giudizio può ritenersi automaticamente estesa al chiamato, anche in mancanza di un'espressa istanza, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico;
nel secon- do, analoga estensione non può dirsi prodotta, stante l'autonomia sostanziale dei rapporti controversi, seb- bene confluiti in un unico processo (Cass. 23 novembre 1998 n. 11855; 9 gennaio 1998 n. 135; 23 agosto 1997 n. 7930). Avendo la convenuta IN esercitato verso i ter- zi, col chiedere di essere manlevata dall'eventuale condanna a favore della DI, un (inesistente) di- ritto di garanzia impropria, difetta il presupposto per l'estensione automatica ai medesimi terzi della domanda della DI, che pertanto non ha avuto luogo. Va tuttavia osservato che, nella ricordata udienza del 19 dicembre 1991, la DI estese espressamente la sua domanda ai terzi chiamati in causa;
e tale "estensione", equivalendo а una domanda nuova, doveva essere notificata ai chiamati contumaci, a norma dell'art. 292 c.p.c., ciò che non è stato fatto. 9 E' però costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può pertanto essere invocata dalle altre parti né rile- vata "ex officio" dal giudice (Cass. 28 agosto 1997 n. 8160). Ed allora è chiaro l'errore in cui è incorsa la Corte, la quale, nella persistente contumacia di quei tre chiamati in causa, non poteva rilevare d'ufficio la nullità né poteva, per la sola esposta ragione della M mancata notifica della domanda nuova ai contumaci, esi- mersi dal provvedere nel merito della stessa. In accoglimento, pertanto, per quanto di ragione, delle censure in esame, la sentenza impugnata va cassa- ta, col rinvio a un giudice di pari grado, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio nei rapporti tra la DI e i chiamati in causa. Nei rapporti invece tra la DI da una parte, e la IN e 1'IA dall'altra, poiché la presente sentenza definisce il giudizio, non va adottato alcun provvedimento sulle spese, attesa la mancata costitu- zione della IN e l'irrituale costituzione della IA. 10
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi del ricorso e rigetta il terzo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio nel rapporto tra la DI e i chiamati in causa, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma;
nulla per le spese di questo giudizio nel rapporto tra la DI da una parte e la IN e la IA dall'altra. Così deciso a Roma, addì 24 ottobre 2001. Duke take profitionАриранийJambe IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 f. II. 07 Gina Casoli 1999 CANCELLIERE C 3085 ATE ROMA 2 26 MAR 200 Serie 4. AGENZIA DI 16012 150.10 12899 710 Servizi Quro /Docs / 11 Respond (Dr. M. FACCICHA 11