Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
"04887 /0 1 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Determinazioup SEZIONE TERZA CIVILE обё Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente - R.G.N. 19727/98 Dott. NZ SALLUZZO Consigliere Cron. 10468 Rep. 1726 Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI - - Consigliere -| Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 11/12/00 Consigliere - | Dott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO CO L Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.1500 sul ricorso proposto da: LIISTRO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE il VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ZAPPULLA, difeso dall'avvocato LUCIANO ZAPPULLA, giusta delega in atti;
- ricorrente LIRE 1500
contro
CANCELLERIA AGIP PETROLI SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 0980781 domiciliata in ROMA VIA FLLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIO ALBANESE, che la difende 2000 anche disgiuntamente all'avvocato ANNA MARIA 2020 LUCCHETTI, giusta delega in atti;
-1- A - controricorrente avverso la sentenza n. 650/97 del Tribunale di SIRACUSA, emessa il 16/12/97 e depositata il 10/03/98 (R.G. 1530/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per 1' 'improcedibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 11 aprile 1995, l'AGIP Petroli s.p.a. esponendo . d'essere proprietaria di un fabbricato sito in Siracusa, concesso in locazione, per uso non abitativo, a NZ TR chiedeva al Pretore di Siracusa la determinazione del canone, ai sensi dell'art. 45 legge 27 luglio 1978 n. 392, nonché la condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze. Radicatosi il contraddittorio, il Pretore accoglieva la domanda, e la decisione, impugnata dal soccombente, era confermata dal Tribunale di Siracusa. Per la cassazione della sentenza il TR ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. GL Resiste con controricorso l'AGIP. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che il ricorso fu notificato all'Agip Petroli il 9 ottobre 1998 (v. relata di notificazione), esso avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria della Corte, 8 pena di improcedibilità, nei venti giorni successivi, a norma dell'art. 369 co. 1 c.p.c. Ora, l'art. 134 disp. att. c.p.c. dispone che si può provvedere al deposito del ricorso “mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di Cassazione" (co. 1), nel quale caso il deposito si ha per avvenuto, a tutti gli effetti, dalla data di spedizione del plico (co. 5). Il difensore del ricorrente, nell'avvalersi di tale facoltà, non rispettò tuttavia la condizione di tempo appena indicata, poiché dalla busta utilizzata per l'invio del ricorso -allegata dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio, ex art. 134 citato, comma 6- risulta che il plico fu spedito il 7 novembre 1998 (pervenendo in cancelleria il giorno 11 successivo), e cioè oltre il termine di legge. Ne deriva che il ricorso è improcedibile;
ed in tale senso va dichiarato. 20000 Nella ricorrenza di giusti motivi, si compensano fra le parti 270000 le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
1097 129, 10 4567 XV, 33 dichiara improcedibile il ricorso, spese compensate. 36T 200 Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza 145,44 sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 11 dicembre 2000. IL C IGLIERE IL PRESIDENTE Chiduci a Depositato in Cancelleria mendola OGGI, · 3 APR. 2001 IL CANCE 7RE C1 Concurs IL LL AN ER (Concatie Ammsnocía) CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 27.6.2011 serie 4 al n. 33256 versate € 145 4h apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)