Sentenza 23 ottobre 2020
Massime • 1
Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare il differimento dell'udienza la comunicazione trasmessa al tribunale dal sanitario del carcere attestante l'impedimento, per motivi di salute, a presenziare all'udienza da parte del condannato che non aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all'udienza).
Commentari • 2
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Premessa La Corte di Cassazione torna a ribadire l'importanza del diritto di partecipazione personale del condannato all'udienza camerale nel procedimento di sorveglianza, qualora ne sia fatta espressa richiesta. La sentenza in commento affronta la questione della validità dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato cessata la misura alternativa dell'affidamento terapeutico, senza però garantire al detenuto la possibilità di partecipare al giudizio. Fatto Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza dell'11 febbraio 2025, ha dichiarato cessata la misura alternativa dell'affidamento terapeutico in prova al servizio sociale nei confronti di un condannato …
Leggi di più… - 2. Procedimento di sorveglianza: il giudice deve rinviare l’udienza se il detenuto è impedito da gravi ragioni di salute (Cass. Pen. n. 33402/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2025
La massima La Prima sezione, in tema di procedimento di sorveglianza e diritto del detenuto a presenziare all'udienza, ha affermato che il legittimo impedimento per motivi di salute è rilevante anche in tale fase processuale, purché il condannato abbia chiesto di essere sentito personalmente. Rientra tra le ipotesi di impedimento non solo la malattia che impedisce fisicamente la comparizione, ma anche quella che compromette la capacità di partecipazione vigile e consapevole all'udienza. In tali casi, il giudice deve rinviare l'udienza e non può procedere in assenza del detenuto, pena la nullità del provvedimento. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 02/10/2025, (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2020, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2020 |
Testo completo
01913-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA Sent. n. sez. 2700/2020 Presidente - CC 23/10/2020 ROSA ANNA SARACENO - DANIELE CAPPUCCIO - Relatore R.G.N. 15962/2020 ALESSANDRO CENTONZE CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di RI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 marzo 2020 il Tribunale di sorveglianza di BA ha rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà o della detenzione domiciliare, avanzata da RT Di BA in relazione alla pena residua di undici mesi e dieci giorni di reclusione, inflittagli per aver commesso i reati di ricettazione continuata ed invasione di edifici. Esposte le ragioni che hanno imposto il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dalla difesa del condannato, il Tribunale di sorveglianza ha dato conto degli elementi che supportano un giudizio di elevata, attuale e crescente pericolosità sociale di Di BA e sancito l'impossibilità di ammettere il condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, stante la tangibile carenza di un soddisfacente grado di emenda e di allontanamento dagli schemi di vita devianti. Esclusa, in assenza di attività lavorativa, la possibilità di accedere alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza ha, ulteriormente, attestato la necessità, ostativa alla detenzione domiciliare, che la propensione a delinquere di Di BA sia contenuta attraverso la restrizione carceraria, peraltro compatibile con le patologie che lo affliggono, suscettibili di adeguato monitoraggio in costanza di trattamento intramurario.
2. RT Di BA propone, con l'assistenza dell'avv. Giangregorio De Pascalis, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza emesso il provvedimento impugnato all'esito di una udienza svoltasi in sua assenza, a dispetto del legittimo impedimento a comparire tempestivamente dedotto e, pertanto, in patente violazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza sottovalutato le patologie che lo affliggono, la cui gravità avrebbe imposto un diverso bilanciamento tra il diritto alla salute e le esigenze di tutela della collettività. Con il terzo ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso le istanze di ammissione ad una delle misure alternative senza disporre della relazione dell'UEPE, richiesta e non ancora pervenuta, e, quindi, in assenza delle imprescindibili informazioni in ordine al percorso trattamentale in itinere. 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi, in punto di fatto, che la mattina del 3 marzo 2020 pervenne al Tribunale di sorveglianza di BA comunicazione, redatta dal medico di guardia della Casa circondariale di Trani, presso la quale Di BA era, al tempo, ristretto, attestante che le condizioni di salute del condannato lo rendevano inidoneo ad affrontare il viaggio verso BA. - disgiunta dalla richiesta dell'interessato di La predetta certificazione partecipare all'udienza o di essere sentito, che non risulta essere mai stata formalmente presentata è stata indicata dal suo difensore, all'udienza - camerale, a supporto della richiesta di rinvio disattesa dal Tribunale di sorveglianza con la decisione della cui legittimità qui si discute. Pacifico che, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l'eventuale impedimento del condannato rileva, in ipotesi consimili, nel solo caso in cui egli abbia chiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, Mennai, Rv. 254701; Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001, Ferrara, Rv. 219104; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, Morabito, Rv. 214778), il ricorrente assume che la comunicazione proveniente dalla casa circondariale trova il suo necessario presupposto nella richiesta di Di BA di essere condotto al cospetto del Tribunale di sorveglianza, a sua volta inscindibilmente collegata alla volontà di rendere dichiarazioni nel procedimento finalizzato all'ammissione a misura alternativa alla detenzione. Il ragionamento non persuade. Da un canto, invero, la nota inviata dal sanitario del carcere può, in astratto, essere intesa quale spontaneo adempimento di un dovere d'ufficio - ovvero quale preventiva rappresentazione delle ragioni ostative alla traduzione di Di BA, laddove disposta anziché alla stregua di risposta ad una sollecitazione - che, è facile notare, avrebbe dovuto essere rivolta, piuttosto, al competente ufficio giudiziario. Dall'altro, e soprattutto, il codice di rito è univoco nel circoscrivere la rilevanza dell'impedimento a comparire alle ipotesi in cui il condannato abbia chiesto di essere sentito, determinazione autonoma e non coincidente con la mera partecipazione all'udienza della quale, nel caso in esame, non vi è traccia. 3 3. Il secondo motivo di ricorso attiene al rigetto della richiesta di ammissione del condannato alla detenzione domiciliare per condizioni di salute particolarmente gravi ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, lett. c), legge 26 luglio 1975, n. 354, che il Tribunale di sorveglianza ha motivato dando atto che Di BA: già sottoposto ad intervento chirurgico di anuloplastica mitralica, cui è residuata una lieve insufficienza valvolare, non soffre di ulteriori patologie cardiologiche;
presenta un nodulo polmonare che alla TAC di recente eseguita è apparso immutato per forma e dimensioni;
è risultato, secondo quanto esposto dal coordinatore sanitario della Casa circondariale di Trani nella relazione del 5 dicembre 2019, negativo per ischemia cardiaca e ben compensato dal punto di vista emodinamico. Il Tribunale di sorveglianza ha, di conseguenza, disatteso l'istanza sul combinato rilievo della pericolosità sociale del condannato e dell'assenza di patologie di gravità tale da non rendere agevole il loro monitoraggio in costanza di restrizione intramuraria. A fronte di un apparato argomentativo lineare, il ricorrente lamenta che sia stato trascurato il contenuto di una più recente relazione, pure proveniente dall'istituto penitenziario, attestante l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime detentivo, ciò che lo costringe a subire un trattamento contrastante con i principi, di rango costituzionale e sovranazionale, che sovrintendono all'esecuzione della pena. La censura, come correttamente osservato dal Procuratore generale nella requisitoria, non coglie nel segno in quanto affetta, in primis, da tangibile genericità: il ricorrente, infatti, pur evocando il giudizio espresso in una relazione, neanche precisamente individuata attraverso opportuni riferimenti cronologici, si astiene dal confutare le specifiche, ancorché sintetiche, considerazioni che il Tribunale di sorveglianza dedica a ciascuna delle patologie che lo affliggono. Di BA, peraltro, non spiega in quali termini la condizione carceraria precluda o ostacoli lo svolgimento degli accertamenti e la somministrazione delle terapie e come si atteggi il denunciato vulnus al senso di umanità che sempre deve accompagnare l'esecuzione della pena: profili, l'uno e l'altro, in ordine ai quali il Tribunale di sorveglianza esprime valutazioni tranquillizzanti, coerenti con le sottese circostanze di fatto ed esenti da tangibili deficit razionali.
4. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, Di BA lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia formulato un giudizio negativo in merito alla possibilità di ammetterlo ad una delle misure alternative richieste in esito ad un'analisi fondata solo sul suo vissuto giudiziario e sulle informazioni trasmesse dagli 4 organi di polizia e senza attendere la relazione dell'UEPE, già richiesta ma, alla data dell'udienza camerale, non ancora pervenuta, elemento necessario per completare l'indagine demandata alla magistratura di sorveglianza che, muovendo dalla storia criminale del condannato e dal fatto che gli è valsa la condanna alla pena in esecuzione, deve necessariamente estendersi alla disamina dei comportamenti serbati post delictum ed all'evoluzione della personalità dell'autore dell'illecito. L'obiezione si palesa, anche in questo caso, priva di pregio. Il Tribunale di sorveglianza, invero, ha dato analiticamente conto dei trascorsi criminali di RT Di BA e, in particolare, dei gravi fatti dei quali egli si è reso protagonista tra il 2014 e l'autunno del 2018, univocamente attestanti l'assenza di qualsivoglia sintomo di emenda e l'intensità del pericolo di recidiva, reso ancor più concreto dall'arresto, risalente al 9 ottobre 2018, per furto, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ricettazione e violazioni degli obblighi connessi alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, decorrente dal luglio del 2018 e più volte interrotta per la sopravvenuta adozione di provvedimenti limitativi della libertà personale. Così facendo, ha debitamente illustrato le ragioni sintomatiche della refrattarietà del condannato ad ogni intervento rieducativo e della sua costante M tendenza a violare, oltre che i precetti penali, le prescrizioni conseguenti all'adozione di provvedimenti preventivi. Considerato, vieppiù, che Di BA non potrebbe fruire di opportunità lavorative che ne agevolino il reinserimento sociale e che - essendo stato egli, da ultimo, ristretto in forza di un titolo cautelare non ne viene indicata la - previa sottoposizione ad un periodo di osservazione utile ad apprezzare l'eventuale avvio di un percorso di rivisitazione critica del proprio operato, il provvedimento impugnato si presta, conclusivamente, ad essere delibato alla luce dell'indirizzo ermeneutico che ritiene superflua, in via di eccezione rispetto alla regola ordinaria, l'acquisizione della relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, nel caso in cui il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa, nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209).
5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Di BA al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/10/2020. I Presidente Il Consigliere estensore puccioDaniele Cappuccio Giuseppe santalucia DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 GEN 2021 TL CARSELLIGHE Stefania FAILLA 6