Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2020, n. 1913
CASS
Sentenza 23 ottobre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare il differimento dell'udienza la comunicazione trasmessa al tribunale dal sanitario del carcere attestante l'impedimento, per motivi di salute, a presenziare all'udienza da parte del condannato che non aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all'udienza).

Commentari2

  • 1Diritto del condannato a partecipare all’udienza camerale se ne ha fatto richiesta: la Cassazione annulla la revoca dell’affidamento terapeutico (Cass. pen. n.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 maggio 2025

    Premessa La Corte di Cassazione torna a ribadire l'importanza del diritto di partecipazione personale del condannato all'udienza camerale nel procedimento di sorveglianza, qualora ne sia fatta espressa richiesta. La sentenza in commento affronta la questione della validità dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato cessata la misura alternativa dell'affidamento terapeutico, senza però garantire al detenuto la possibilità di partecipare al giudizio. Fatto Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza dell'11 febbraio 2025, ha dichiarato cessata la misura alternativa dell'affidamento terapeutico in prova al servizio sociale nei confronti di un condannato …

     Leggi di più…

  • 2Procedimento di sorveglianza: il giudice deve rinviare l’udienza se il detenuto è impedito da gravi ragioni di salute (Cass. Pen. n. 33402/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2025

    La massima La Prima sezione, in tema di procedimento di sorveglianza e diritto del detenuto a presenziare all'udienza, ha affermato che il legittimo impedimento per motivi di salute è rilevante anche in tale fase processuale, purché il condannato abbia chiesto di essere sentito personalmente. Rientra tra le ipotesi di impedimento non solo la malattia che impedisce fisicamente la comparizione, ma anche quella che compromette la capacità di partecipazione vigile e consapevole all'udienza. In tali casi, il giudice deve rinviare l'udienza e non può procedere in assenza del detenuto, pena la nullità del provvedimento. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 02/10/2025, (ud. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2020, n. 1913
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1913
Data del deposito : 23 ottobre 2020

Testo completo