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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9512/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to DI SIMONE VINCENZO e Parte_1 dall'avv. DI MONTE VINCENZO
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AS NI
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.7.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di essere già beneficiaria della pensione per invalidità civile n. 0754341; che l' resistente, con accertamento datato 10- CP_1
12-2022, chiedeva la restituzione, fino a concorrenza di complessivi euro 6.724,46, delle somme che, in relazione alla detta prestazione assistenziale, avrebbe indebitamente continuato a percepire per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 2019, nonché per i successivi mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2020; che tale indebito sarebbe scaturito, nei limiti di quanto era dato comprendere dalla lettura della più che generica motivazione riportata nell'atto in parola, sia dal fatto che, per i mesi sopra indicati, alla stessa sarebbe “stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”, sia dal fatto che, nel contempo, sempre per i medesimi mesi considerati, sarebbero state dalla stessa “riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge” che per aunto attiene al requisito reddituale per l'anno di imposta 2020, come da corrispondete dichiarazione era stata titolare di un reddito imponibile ai fini i.r.p.e.f. di euro 4.286,00, conservando di conseguenza sia il requisito reddituale (reddito inferiore ad euro 4.926,35) - , il diritto a beneficiare dell'assegno mensile di invalidità, oltre che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, oggetto di accertamento, anche per tutti i restanti altri del medesimo anno, per un importo complessivo di euro 3.728,53 (= euro 286,81
x 13 mensilità che in ogni caso andava esclusa anche la ripetibilità del minor importo come sopra rideterminato, alla luce del noto principio, più volte riaffermato dalla Corte di Cassazione (ex plurimis: Ordinanza n. 13223 del 2020; Sentenza n. 26036 del 2019; Sentenza n. 31372 del 2019), che, in tema di indebito assistenziale, derogando alle disposizioni di ordine generale di cui all'art. 2033 cod. civ., limita, a tutela dell'affidamento del percettore, la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla comunicazione, mai avvenuta nel caso di specie, del provvedimento amministrativo di revoca della prestazione.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi accertarsi la illegittimità dell'accertamento dell'indebito, ovvero in subordine la limitazione dello stesso alla sola somma di euro 5.792,33,, il tutto con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto con CP_2 vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431); in particolare in materia di indebito assistenziale, la SC ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n.
13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento
(Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto alla contestazione dell'indebito sia per motivi reddituali CP_2 che per il venir meno parziale dell'iniziale requisito sanitario,
In particolare per quanto attiene al primo ha evidenziato che per l'anno 2019 un reddito superiore ai limiti reddituali previsti, trattandosi di beneficiaria coniugata.
Va tuttavia rilevato che come affermato anche recentemente dalla SC (sentenza 5606/23) “sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”
La Corte ha anche affermato - che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ovvero essi fossero conoscibili dall' CP_2 [...]
; – inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consente CP_3 all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei CP_2 requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n.
102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, CP_2 relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_2
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_2 dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma
6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati CP_2 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione CP_2 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_1
– inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce”. CP_2 CP_1
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
Per quanto attiene alla mancanza sopravvenuta del requisito sanitario si è espressamente statuito che
“l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” cfr da ultimo Cassazione
24180/22.
Applicando tali principi al caso di specie va evidenziato che costituendosi in giudizio l' , cui CP_2 spettava l'onere, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie dell'indebito non ha provato se ed in quale data abbia comunicato, anteriormente all'atto impugnato , il provvedimento di revoca parziale dalle prestazione;
né tanto meno ha adombrato la mancanza di buona fede della ricorrente nella percezione del beneficio, posto anche che pur potendo e dovendo essere a conoscenza della mancanza dei requisiti reddituali dal 2019 ha provveduto alla rideterminazione solo nel 2022.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato e dichiarato che nulla è dovuto in relazione allo stesso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. MA Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento di comunicazione di indebito del 10.12.2022 e dichiara che nulla è dovuto in relazione allo stesso. Condanna l' al CP_2 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1340,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 16.10.2025 Il Giudice
Pres. MA Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9512/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to DI SIMONE VINCENZO e Parte_1 dall'avv. DI MONTE VINCENZO
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AS NI
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.7.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di essere già beneficiaria della pensione per invalidità civile n. 0754341; che l' resistente, con accertamento datato 10- CP_1
12-2022, chiedeva la restituzione, fino a concorrenza di complessivi euro 6.724,46, delle somme che, in relazione alla detta prestazione assistenziale, avrebbe indebitamente continuato a percepire per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 2019, nonché per i successivi mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2020; che tale indebito sarebbe scaturito, nei limiti di quanto era dato comprendere dalla lettura della più che generica motivazione riportata nell'atto in parola, sia dal fatto che, per i mesi sopra indicati, alla stessa sarebbe “stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”, sia dal fatto che, nel contempo, sempre per i medesimi mesi considerati, sarebbero state dalla stessa “riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge” che per aunto attiene al requisito reddituale per l'anno di imposta 2020, come da corrispondete dichiarazione era stata titolare di un reddito imponibile ai fini i.r.p.e.f. di euro 4.286,00, conservando di conseguenza sia il requisito reddituale (reddito inferiore ad euro 4.926,35) - , il diritto a beneficiare dell'assegno mensile di invalidità, oltre che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, oggetto di accertamento, anche per tutti i restanti altri del medesimo anno, per un importo complessivo di euro 3.728,53 (= euro 286,81
x 13 mensilità che in ogni caso andava esclusa anche la ripetibilità del minor importo come sopra rideterminato, alla luce del noto principio, più volte riaffermato dalla Corte di Cassazione (ex plurimis: Ordinanza n. 13223 del 2020; Sentenza n. 26036 del 2019; Sentenza n. 31372 del 2019), che, in tema di indebito assistenziale, derogando alle disposizioni di ordine generale di cui all'art. 2033 cod. civ., limita, a tutela dell'affidamento del percettore, la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla comunicazione, mai avvenuta nel caso di specie, del provvedimento amministrativo di revoca della prestazione.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi accertarsi la illegittimità dell'accertamento dell'indebito, ovvero in subordine la limitazione dello stesso alla sola somma di euro 5.792,33,, il tutto con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto con CP_2 vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431); in particolare in materia di indebito assistenziale, la SC ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n.
13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento
(Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto alla contestazione dell'indebito sia per motivi reddituali CP_2 che per il venir meno parziale dell'iniziale requisito sanitario,
In particolare per quanto attiene al primo ha evidenziato che per l'anno 2019 un reddito superiore ai limiti reddituali previsti, trattandosi di beneficiaria coniugata.
Va tuttavia rilevato che come affermato anche recentemente dalla SC (sentenza 5606/23) “sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”
La Corte ha anche affermato - che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ovvero essi fossero conoscibili dall' CP_2 [...]
; – inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consente CP_3 all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei CP_2 requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n.
102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, CP_2 relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_2
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_2 dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma
6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati CP_2 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione CP_2 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_1
– inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce”. CP_2 CP_1
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
Per quanto attiene alla mancanza sopravvenuta del requisito sanitario si è espressamente statuito che
“l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” cfr da ultimo Cassazione
24180/22.
Applicando tali principi al caso di specie va evidenziato che costituendosi in giudizio l' , cui CP_2 spettava l'onere, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie dell'indebito non ha provato se ed in quale data abbia comunicato, anteriormente all'atto impugnato , il provvedimento di revoca parziale dalle prestazione;
né tanto meno ha adombrato la mancanza di buona fede della ricorrente nella percezione del beneficio, posto anche che pur potendo e dovendo essere a conoscenza della mancanza dei requisiti reddituali dal 2019 ha provveduto alla rideterminazione solo nel 2022.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato e dichiarato che nulla è dovuto in relazione allo stesso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. MA Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento di comunicazione di indebito del 10.12.2022 e dichiara che nulla è dovuto in relazione allo stesso. Condanna l' al CP_2 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1340,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 16.10.2025 Il Giudice
Pres. MA Pezzullo