Articolo 1 della Legge 26 gennaio 1962, n. 17
Articolo 2
Versione
27 febbraio 1962
Art. 1.
Il limite d'impegno previsto dall' articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645 , per l'esercizio finanziario 1961-62 e' aumentato di lire 5.100 milioni.
Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sara' impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645 , le scuole medie e le scuole d'arte.
Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali Comuni e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente.
La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo e' accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962
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