CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 13053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13053 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO SC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte di appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN AM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria già depositata;
udito l'avvocato Raffaele Quarta che ha illustrato i motivi di gravame e ne ha chiesto accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 45887 del 24 settembre 2024, la Prima Sezione penale di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Bari del 3 luglio 2023, che aveva confermato la condanna inflitta a SC NO per i reati di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, commesso tra il 2012 e il 14 novembre 2018, e di cui all'art. 483 cod. pen., senza rinvio, limitatamente alle condotte omissive relative alle variazioni patrimoniali intervenute sino al 31 dicembre 2015, in ragione dell'estinzione dei corrispondenti reati per intervenuta 45- Penale Sent. Sez. 5 Num. 13053 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 06/03/2026 prescrizione, e con rinvio con riferimento alle restanti condotte, circoscrivendo il devoluto al nuovo esame: della determinazione dell'ammontare delle variazioni patrimoniali non comunicate;
dell'imputabilità delle stesse alle singole annualità; delle conseguenti ricadute in punto di sussistenza del fatto-reato e di quantificazione della confisca. 2. Con sentenza del 5 giugno 2025, la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato non doversi procedere limitatamente alle variazioni patrimoniali intervenute sino al 31 gennaio 2017 di cui al capo 1), per essere i reati estinti per prescrizione;
ha dichiarato non doversi procedere limitatamente all'episodio del 9 febbraio 2016 di cui al capo 2), per essere anche questo reato estinto per prescrizione;
ha rideterminato la pena in anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 7.200,00 di multa;
ha ridotto l'importo della confisca sino alla concorrenza di euro 30.560,18 da eseguirsi con preferenza sulle disponibilità liquide, disponendo l'immediata restituzione dei beni eccedenti;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata. La Corte territoriale, dopo avere premesso che, in attuazione del dictum rescindente, il giudizio di rinvio dovesse limitarsi alla verifica delle variazioni patrimoniali successive al 31 dicembre 2015, ha dato atto di come: per l'annualità 2017, risultassero non comunicate variazioni patrimoniali complessivamente superiori alla soglia di rilevanza penale (pari, per ciascuna annualità, ad euro 10.329,14), individuate nell'acquisto di divisa estera per euro 8.560,18 e nel versamento di un premio assicurativo per 10.000,00; per l'annualità 2018, fosse stata omessa la comunicazione della vendita di un' imbarcazione per l'importo di euro 12.000,00, che aveva avuto luogo nel maggio 2018; tali condotte integrassero il reato di cui all'art. 80 d.lgs. 159/2011 e giustificassero la confisca nei limiti dell'importo complessivo accertato. 3. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione SC NO, tramite il proprio difensore di fiducia, Avvocato Raffaele Quarta, articolando quattro motivi, enunciati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Viene eccepito l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui, pur dichiarando la prescrizione dei reati per l'annualità 2016, aveva escluso la possibilità di una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Sarebbe, infatti, emerso dagli atti, con ogni evidenza, che l'imputato non era tenuto all'obbligo di comunicazione ovvero che 2 le condotte contestate non integravano un fatto penalmente rilevante, attese le incertezze interpretative esistenti in materia prima che fosse adottata la sentenza a Sezioni Unite Stangolini del 2019, di modo che, stando a tale dato incontroverso, il giudice del rinvio avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione e non, invece, limitarsi alla declaratoria di estinzione dei reati. - Il secondo e il terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione alla conferma della condanna inflitta al ricorrente per le condotte omissive relative all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali intervenute nelle annualità 2017 e 2018. È dedotto, a sostegno, che le indicate condotte omissive non sarebbero tali da integrare il fatto tipico del reato di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.l.gs. n. 159 del 2011: per il 2017, perché le variazioni patrimoniali ritenute rilevanti dalla Corte territoriale o non avevano determinato alcun incremento patrimoniale effettivo oppure erano relative a importi inferiori alla soglia di punibilità; per il 2018, perché la vendita dell'imbarcazione rientrava tra le operazioni attinenti all'attività commerciale dell'imputato e perché l'importo effettivamente percepito era inferiore alla soglia legale. Si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta estinzione dei reati, avuto riguardo al momento consumativo delle omissioni e al decorso del termine massimo di prescrizione. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto giustificato sulla base di argomentazioni stereotipate - serialità delle condotte, personalità negativa, precedenti penali - senza un effettivo confronto con i dati oggettivi del caso: modesta entità delle variazioni, assenza di offensività in concreto, risalenza e tenuità dei precedenti, condotta successiva dell'imputato. 4. Con requisitoria trasmessa il 17 febbraio 2026 il Sostituto Procuratore generale Gennaro Lettieri ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è stato discusso oralmente all'odierna pubblica udienza, avendone il difensore del ricorrente avanzato tempestiva richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. Il primo motivo è inammissibile. 3 Va rilevato che la questione relativa all'insussistenza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, con specifico riferimento anche all'annualità 2016, era già stata dedotta ed esaminata nel giudizio rescindente ed è stata espressamente disattesa dalla Prima Sezione penale di questa Corte. Con la sentenza di annullamento n. 45887 del 24 settembre 2024, infatti, la Suprema Corte ha respinto il motivo di ricorso con cui l'imputato sosteneva la non configurabilità del reato di cui all'art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione per pericolosità generica, affermando il principio secondo cui l'obbligo penalmente sanzionato di comunicazione delle variazioni patrimoniali si applica anche a tale categoria di destinatari a far data dal 7 settembre 2010 e ribadendo quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16896 del 31/01/2019, Stangolini, Rv. 275080 - 01, ossia, che l'art. 80, citato, relativo all'obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76, comma 7, d.lgs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo. Tale statuizione ha determinato una preclusione sul punto, con conseguente delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio ai soli profili concernenti la determinazione dell'ammontare delle variazioni patrimoniali non comunicate, la loro imputabilità alle singole annualità e le correlate conseguenze in punto di confisca. Ne discende che, nel giudizio di rinvio, non residuava alcuno spazio per una rinnovata valutazione circa l'esistenza dell'obbligo di comunicazione, neppure ai fini dell'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è complessivamente infondato. 2.1. Avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «L'obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali "sopra soglia" e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazioni patrimoniali verificatesi nel corso dell'anno precedente che, pur se singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, sanciti dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati, sicché, nel caso in cui all'omissione della prima comunicazione si aggiunga, nello stesso anno solare, per effetto di un ulteriore incremento patrimoniale "sotto soglia", la mancata comunicazione della variazione complessiva annuale entro il termine del 31 gennaio successivo, l'autore commette non uno, ma due reati» (Sez. 2, n. 19647 del 29/02/2024, Mesiani, Rv. 286253 - 01) è evidente che correttamente la sentenza impugnata ha confermato la 4 condanna inflitta al ricorrente per l'omissione dell'obbligo comunicativo relativo alle variazioni patrimoniali intervenute nel 2017, posto che per quella annualità risultavano non comunicate variazioni patrimoniali complessivamente superiori alla soglia di rilevanza penale (pari, per ciascuna annualità, ad euro 10.329,14), individuate nell'acquisto di divisa estera per euro 8.560,18 e nel versamento di un premio assicurativo per 10.000,00, con conseguente violazione della disposizione di cui all'art. 80, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 159 del 2011. 2.2. Tutti i rilievi articolati con riferimento alla condotta omissiva della variazione patrimoniale ultra-soglia (per euro 12.000,00), intervenuta nel maggio 2018, sono interamente versati in fatto e, comunque, articolati in difetto di specifica allegazione di elementi atti a comprovare in maniera inopinabile la tesi della assenza di offensività in concreto della condotta medesima o, comunque, dell'effettivo ammontare sotto soglia della variazione patrimoniale taciuta. In proposito, è, comunque, utile rammentare che secondo il diritto vivente (Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Stangolini, cit.) e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 81 del 2014 e sentenza n. 99 del 2017), il delitto di cui all'art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 ha natura di reato di pericolo presunto, essendosi inteso, con esso, garantire una effettiva e sollecita conoscenza, da parte del nucleo di polizia tributaria, delle variazioni patrimoniali relative a soggetti di accertata pericolosità sociale, nonché l'obbligatorietà, per l'amministrazione, di una verifica, altrimenti solo eventuale, salvo il dovere del giudice di merito di rilevare la offensività in concreto della condotta con riferimento al caso specifico, verificando se la singola omissione sia assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma, tenendo conto delle finalità che la stessa persegue, sulla base delle allegazioni dell'interessato. 3. Manifestamente infondata è l'eccezione di estinzione per prescrizione dei reati per i quali vi è stata conferma della condanna del ricorrente. Avuto riguardo all'epoca di loro commissione, ossia, quanto alla condotta omissiva riguardante l'annualità 2017, il 31 gennaio 2018 e, quanto alla condotta omissiva riguardante la condotta del maggio 2018, il 30 giugno 2018, e tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Polichetti, con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, i reati ascritti al ricorrente verranno ad estinguersi per prescrizione, rispettivamente il 31 gennaio 2027 e il 30 giugno 2027. 5 Il Consigliere estensore Il Pres EN AM ED CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN C CELLERIA o 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Generico il rilievo che attinge la determinazione della pena, per essere stata determinata quella base nel minimo edittale, e non essendo stato oggetto di rinvio il fatto il cui al capo 2), con conseguente intangibilità del punto relativo all'aumento per la continuazione, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato ed è insindacabile in questa sede in quanto espressione di un apprezzamento in fatto. Nondimeno è ius receptum che perché possa ritenersi adempiuto dal giudice di merito l'obbligo di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, e sufficiente che il giudice abbia indicato l'elemento di preponderante rilievo, fra le varie possibili condizioni oggettive o soggettive che caratterizzano il reato, e il fatto che nella motivazione non siano prese specificamente in esame particolari situazioni prospettate dall'imputato non infirma la validità della decisione negativa, quando risulti che egli, con una visione più ampia ed assorbente di tutte le peculiarità del caso, non ha trascurato le argomentazioni difensive, ma ha ritenuto di dare la prevalenza a considerazioni di opposta significazione e di preminente portata. A tal fine i precedenti penali del colpevole possono anche da soli costituire un ostacolo all'applicazione delle suddette attenuanti, quando, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, siano tali da escludere una valutazione favorevole della sua personalità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 5. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/03/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN AM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria già depositata;
udito l'avvocato Raffaele Quarta che ha illustrato i motivi di gravame e ne ha chiesto accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 45887 del 24 settembre 2024, la Prima Sezione penale di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Bari del 3 luglio 2023, che aveva confermato la condanna inflitta a SC NO per i reati di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, commesso tra il 2012 e il 14 novembre 2018, e di cui all'art. 483 cod. pen., senza rinvio, limitatamente alle condotte omissive relative alle variazioni patrimoniali intervenute sino al 31 dicembre 2015, in ragione dell'estinzione dei corrispondenti reati per intervenuta 45- Penale Sent. Sez. 5 Num. 13053 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 06/03/2026 prescrizione, e con rinvio con riferimento alle restanti condotte, circoscrivendo il devoluto al nuovo esame: della determinazione dell'ammontare delle variazioni patrimoniali non comunicate;
dell'imputabilità delle stesse alle singole annualità; delle conseguenti ricadute in punto di sussistenza del fatto-reato e di quantificazione della confisca. 2. Con sentenza del 5 giugno 2025, la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato non doversi procedere limitatamente alle variazioni patrimoniali intervenute sino al 31 gennaio 2017 di cui al capo 1), per essere i reati estinti per prescrizione;
ha dichiarato non doversi procedere limitatamente all'episodio del 9 febbraio 2016 di cui al capo 2), per essere anche questo reato estinto per prescrizione;
ha rideterminato la pena in anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 7.200,00 di multa;
ha ridotto l'importo della confisca sino alla concorrenza di euro 30.560,18 da eseguirsi con preferenza sulle disponibilità liquide, disponendo l'immediata restituzione dei beni eccedenti;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata. La Corte territoriale, dopo avere premesso che, in attuazione del dictum rescindente, il giudizio di rinvio dovesse limitarsi alla verifica delle variazioni patrimoniali successive al 31 dicembre 2015, ha dato atto di come: per l'annualità 2017, risultassero non comunicate variazioni patrimoniali complessivamente superiori alla soglia di rilevanza penale (pari, per ciascuna annualità, ad euro 10.329,14), individuate nell'acquisto di divisa estera per euro 8.560,18 e nel versamento di un premio assicurativo per 10.000,00; per l'annualità 2018, fosse stata omessa la comunicazione della vendita di un' imbarcazione per l'importo di euro 12.000,00, che aveva avuto luogo nel maggio 2018; tali condotte integrassero il reato di cui all'art. 80 d.lgs. 159/2011 e giustificassero la confisca nei limiti dell'importo complessivo accertato. 3. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione SC NO, tramite il proprio difensore di fiducia, Avvocato Raffaele Quarta, articolando quattro motivi, enunciati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Viene eccepito l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui, pur dichiarando la prescrizione dei reati per l'annualità 2016, aveva escluso la possibilità di una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Sarebbe, infatti, emerso dagli atti, con ogni evidenza, che l'imputato non era tenuto all'obbligo di comunicazione ovvero che 2 le condotte contestate non integravano un fatto penalmente rilevante, attese le incertezze interpretative esistenti in materia prima che fosse adottata la sentenza a Sezioni Unite Stangolini del 2019, di modo che, stando a tale dato incontroverso, il giudice del rinvio avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione e non, invece, limitarsi alla declaratoria di estinzione dei reati. - Il secondo e il terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione alla conferma della condanna inflitta al ricorrente per le condotte omissive relative all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali intervenute nelle annualità 2017 e 2018. È dedotto, a sostegno, che le indicate condotte omissive non sarebbero tali da integrare il fatto tipico del reato di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.l.gs. n. 159 del 2011: per il 2017, perché le variazioni patrimoniali ritenute rilevanti dalla Corte territoriale o non avevano determinato alcun incremento patrimoniale effettivo oppure erano relative a importi inferiori alla soglia di punibilità; per il 2018, perché la vendita dell'imbarcazione rientrava tra le operazioni attinenti all'attività commerciale dell'imputato e perché l'importo effettivamente percepito era inferiore alla soglia legale. Si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta estinzione dei reati, avuto riguardo al momento consumativo delle omissioni e al decorso del termine massimo di prescrizione. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto giustificato sulla base di argomentazioni stereotipate - serialità delle condotte, personalità negativa, precedenti penali - senza un effettivo confronto con i dati oggettivi del caso: modesta entità delle variazioni, assenza di offensività in concreto, risalenza e tenuità dei precedenti, condotta successiva dell'imputato. 4. Con requisitoria trasmessa il 17 febbraio 2026 il Sostituto Procuratore generale Gennaro Lettieri ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è stato discusso oralmente all'odierna pubblica udienza, avendone il difensore del ricorrente avanzato tempestiva richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. Il primo motivo è inammissibile. 3 Va rilevato che la questione relativa all'insussistenza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, con specifico riferimento anche all'annualità 2016, era già stata dedotta ed esaminata nel giudizio rescindente ed è stata espressamente disattesa dalla Prima Sezione penale di questa Corte. Con la sentenza di annullamento n. 45887 del 24 settembre 2024, infatti, la Suprema Corte ha respinto il motivo di ricorso con cui l'imputato sosteneva la non configurabilità del reato di cui all'art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione per pericolosità generica, affermando il principio secondo cui l'obbligo penalmente sanzionato di comunicazione delle variazioni patrimoniali si applica anche a tale categoria di destinatari a far data dal 7 settembre 2010 e ribadendo quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16896 del 31/01/2019, Stangolini, Rv. 275080 - 01, ossia, che l'art. 80, citato, relativo all'obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76, comma 7, d.lgs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo. Tale statuizione ha determinato una preclusione sul punto, con conseguente delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio ai soli profili concernenti la determinazione dell'ammontare delle variazioni patrimoniali non comunicate, la loro imputabilità alle singole annualità e le correlate conseguenze in punto di confisca. Ne discende che, nel giudizio di rinvio, non residuava alcuno spazio per una rinnovata valutazione circa l'esistenza dell'obbligo di comunicazione, neppure ai fini dell'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è complessivamente infondato. 2.1. Avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «L'obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali "sopra soglia" e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazioni patrimoniali verificatesi nel corso dell'anno precedente che, pur se singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, sanciti dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati, sicché, nel caso in cui all'omissione della prima comunicazione si aggiunga, nello stesso anno solare, per effetto di un ulteriore incremento patrimoniale "sotto soglia", la mancata comunicazione della variazione complessiva annuale entro il termine del 31 gennaio successivo, l'autore commette non uno, ma due reati» (Sez. 2, n. 19647 del 29/02/2024, Mesiani, Rv. 286253 - 01) è evidente che correttamente la sentenza impugnata ha confermato la 4 condanna inflitta al ricorrente per l'omissione dell'obbligo comunicativo relativo alle variazioni patrimoniali intervenute nel 2017, posto che per quella annualità risultavano non comunicate variazioni patrimoniali complessivamente superiori alla soglia di rilevanza penale (pari, per ciascuna annualità, ad euro 10.329,14), individuate nell'acquisto di divisa estera per euro 8.560,18 e nel versamento di un premio assicurativo per 10.000,00, con conseguente violazione della disposizione di cui all'art. 80, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 159 del 2011. 2.2. Tutti i rilievi articolati con riferimento alla condotta omissiva della variazione patrimoniale ultra-soglia (per euro 12.000,00), intervenuta nel maggio 2018, sono interamente versati in fatto e, comunque, articolati in difetto di specifica allegazione di elementi atti a comprovare in maniera inopinabile la tesi della assenza di offensività in concreto della condotta medesima o, comunque, dell'effettivo ammontare sotto soglia della variazione patrimoniale taciuta. In proposito, è, comunque, utile rammentare che secondo il diritto vivente (Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Stangolini, cit.) e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 81 del 2014 e sentenza n. 99 del 2017), il delitto di cui all'art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 ha natura di reato di pericolo presunto, essendosi inteso, con esso, garantire una effettiva e sollecita conoscenza, da parte del nucleo di polizia tributaria, delle variazioni patrimoniali relative a soggetti di accertata pericolosità sociale, nonché l'obbligatorietà, per l'amministrazione, di una verifica, altrimenti solo eventuale, salvo il dovere del giudice di merito di rilevare la offensività in concreto della condotta con riferimento al caso specifico, verificando se la singola omissione sia assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma, tenendo conto delle finalità che la stessa persegue, sulla base delle allegazioni dell'interessato. 3. Manifestamente infondata è l'eccezione di estinzione per prescrizione dei reati per i quali vi è stata conferma della condanna del ricorrente. Avuto riguardo all'epoca di loro commissione, ossia, quanto alla condotta omissiva riguardante l'annualità 2017, il 31 gennaio 2018 e, quanto alla condotta omissiva riguardante la condotta del maggio 2018, il 30 giugno 2018, e tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Polichetti, con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, i reati ascritti al ricorrente verranno ad estinguersi per prescrizione, rispettivamente il 31 gennaio 2027 e il 30 giugno 2027. 5 Il Consigliere estensore Il Pres EN AM ED CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN C CELLERIA o 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Generico il rilievo che attinge la determinazione della pena, per essere stata determinata quella base nel minimo edittale, e non essendo stato oggetto di rinvio il fatto il cui al capo 2), con conseguente intangibilità del punto relativo all'aumento per la continuazione, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato ed è insindacabile in questa sede in quanto espressione di un apprezzamento in fatto. Nondimeno è ius receptum che perché possa ritenersi adempiuto dal giudice di merito l'obbligo di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, e sufficiente che il giudice abbia indicato l'elemento di preponderante rilievo, fra le varie possibili condizioni oggettive o soggettive che caratterizzano il reato, e il fatto che nella motivazione non siano prese specificamente in esame particolari situazioni prospettate dall'imputato non infirma la validità della decisione negativa, quando risulti che egli, con una visione più ampia ed assorbente di tutte le peculiarità del caso, non ha trascurato le argomentazioni difensive, ma ha ritenuto di dare la prevalenza a considerazioni di opposta significazione e di preminente portata. A tal fine i precedenti penali del colpevole possono anche da soli costituire un ostacolo all'applicazione delle suddette attenuanti, quando, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, siano tali da escludere una valutazione favorevole della sua personalità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 5. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/03/2026.