Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 13053
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Sentenza 9 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

    La questione relativa all'insussistenza dell'obbligo di comunicazione era già stata esaminata e disattesa nel giudizio rescindente, con conseguente preclusione e delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio. Pertanto, non residuava spazio per una rinnovata valutazione ai fini dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione alla conferma della condanna

    La sentenza impugnata ha correttamente confermato la condanna per l'omissione dell'obbligo comunicativo relativo alle variazioni patrimoniali del 2017, poiché complessivamente superiori alla soglia di rilevanza penale, individuate nell'acquisto di divisa estera e nel versamento di un premio assicurativo.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione alla conferma della condanna

    I rilievi articolati con riferimento alla condotta omissiva della variazione patrimoniale ultra-soglia del 2018 sono interamente versati in fatto e non supportati da specifica allegazione di elementi atti a comprovare l'assenza di offensività in concreto o l'effettivo ammontare sotto soglia della variazione patrimoniale taciuta. Il delitto di cui all'art. 80 d.lgs. n. 159/2011 ha natura di reato di pericolo presunto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato e insindacabile in sede di legittimità. I precedenti penali del colpevole possono da soli costituire un ostacolo all'applicazione delle attenuanti, quando escludono una valutazione favorevole della sua personalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 13053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13053
    Data del deposito : 9 aprile 2026

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