CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2023, n. 21196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21196 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RT MA, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza del 4/4/2022 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES NI, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4/4/2022, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 30/11/2017 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti (tra gli altri) di MA RT in ordine ai reati di cui ai capi A) e B), perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni in favore delle parti civili. 2. Propone ricorso per cassazione il RT, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 21196 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 13/04/2023 - inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con vizio di motivazione, con riguardo all'estinzione dei reati, ampiamente decorsa alla data della sentenza di primo grado;
se sussistenti, le violazioni sarebbero state commesse entro l'autunno 2011, come peraltro desumibile dalle parole del teste EG (peraltro, ampiamente utilizzate in chiave accusatoria) e dagli accertamenti tecnici del Comune, che - eseguiti nel settembre 2012 - avrebbero dato conto di opere sospese ormai da molti mesi;
- le stesse censure sono poi mosse quanto all'affermazione di responsabilità. La Corte di appello, come già il Tribunale, avrebbe riconosciuto il RT colpevole soltanto in forza del noto principio del "non poteva non sapere", mentre l'istruttoria avrebbe provato che questi - legale rappresentante della società proprietaria - avrebbe nominato un progettista e direttore dei lavori, peraltro professore universitario, perché seguisse ogni profilo tecnico dell'intervento, controlli compresi. Il ricorrente, dunque, non avrebbe avuto alcuna conoscenza e consapevolezza degli illeciti (e sarebbe andato sul cantiere solo 2-3 volte), dato che, per l'appunto, l'esecuzione dei lavori sarebbe stata affidata ad un professionista competente;
la responsabilità, dunque, sarebbe esclusa, come da giurisprudenza di questa Corte. A conferma ulteriore, peraltro, si valorizza la circostanza che - appena conosciute le contestazioni mosse dal Comune - il RT si sarebbe subito mosso, revocando gli incarichi affidati, sostituendo il direttore dei lavori ed intentando un'azione legale nei suoi confronti, oltre ad avviare la pratica per ottenere la sanatoria degli abusi;
- ancora nei medesimi termini, poi, si contesta la motivazione con riguardo alla sussistenza delle contravvenzioni, da escludere alla luce di numerose deposizioni testimoniali, richiamate per stralci da pag. 11 a pag. 15 del ricorso;
da queste, ancora, risulterebbe il carattere doveroso dell'intervento, soprattutto sotto il profilo strutturale;
- il vizio di motivazione e la violazione di legge, di seguito, sono dedotti in punto di ne bis in idem, che la Corte avrebbe erroneamente negato sul presupposto che la sanzione amministrativa sarebbe stata rivolta ad un soggetto - l'ente - diverso dalla persona fisica qui a giudizio;
con tale argomento, tuttavia, la sentenza non considererebbe che il RT è qui imputato non in proprio, ma quale legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile, che ha pagato la sanzione pecuniaria;
- il vizio di motivazione e la violazione di legge, ancora, sostengono il motivo che rivendica l'avvenuta sanatoria dei reati per sanatoria, in adesione all'art. 45, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; - infine, si lamenta la conferma delle statuizioni civili, il cui presupposto non sarebbe stato provato. Come il Comune, infatti, avrebbe concesso la sanatoria per 2 tutte le irregolarità riscontrate, senza provare alcun danno ulteriore, ed avrebbe esaurito ogni pretesa reintegrativa con la sanzione irrogata alla società, così la Provincia non avrebbe patito alcun danno paesaggistico, attesa la riconosciuta conformità delle opere. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, contenente l'eccezione di prescrizione dei reati contestati, il Collegio osserva, per un verso, che lo stesso si fonda su dati di fatto non ammessi in questa sede, ossia le dichiarazioni del teste EG e gli esiti degli accertamenti del settembre 2012, e, per altro verso, che la censura non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza, La Corte di appello, in particolare, ha richiamato ampio materiale istruttorio (testimoniale e documentale, compreso quanto evidenziato nel motivo), per poi concludere che, a tutto concedere, i lavori abusivi si erano protratti sino al settembre 2012, peraltro malgrado la disposta sospensione;
è stata sottolineata, in particolare, la deposizione del teste Lombardo, in forza alla polizia municipale di Venezia, che aveva compiuto un sopralluogo il 5 settembre 2012 riscontrando lavori in corso, all'interno e all'esterno dell'edificio, con due operai presenti in piena attività. In forza di ciò, la sentenza ha dunque concluso che - tenuto anche conto di 126 giorni di sospensione - il termine di prescrizione era certamente maturato dopo la sentenza di primo grado, pronunciata il 30 novembre 2017. 5. Risultano poi manifestamente infondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente: dietro la parvenza di una violazione di legge o di un plurimo vizio argomentativo, infatti, gli stessi sono volti ad ottenere in questa sede una differente e non consentita valutazione delle risultanze istruttorie, con riguardo ai comportamenti tenuti dal ricorrente. La doppia censura, in particolare, è formulata in termini di puro fatto, propri della sola fase di cognizione e non consentiti davanti al Giudice di legittimità, con i quali si lamenta - con ampio richiamo alle deposizioni acquisite (peraltro citate solo per estratto e senza allegazione del relativo verbale) - che il ricorrente sarebbe stato condannato pur in assenza di contestazioni, soltanto perché "non poteva non sapere", e pur a fronte di un incarico conferito ad un competente professionista affinché seguisse ogni profilo tecnico dell'intervento, controlli compresi. 5.1. Con queste considerazioni - si ribadisce non consentite, 'perché di puro merito - il ricorso non ha però valutato la più che congrua e logica motivazione stesa anche sul punto dalla Corte di appello, in adesione a quanto sostenuto dal Tribunale, riscontrando tutti gli elementi costitutivi dei reati cli cui ai capi A) e B), 3 tanto oggettivi quanto psicologici;
come sui primi la sentenza di appello si è ampiamente sviluppata alla pagina 8, con analitica indicazione di tutte le violazioni riscontrate, senza ricevere alcuna espressa censura nel motivo di ricorso, così sul profilo soggettivo la sentenza risulta adeguatamente solida e non meritevole di annullamento. La Corte ha infatti evidenziato che erano proprio le modalità con le quali erano stati perpetrati gli abusi a confermare la piena consapevolezza degli stessi in capo agli imputati;
in particolare, pur sapendo dall'inizio che l'edificio avrebbe dovuto essere interamente "svuotato e ricostruito" (come subito riscontrato dalle fotografie in atti), le opere erano cominciate con la semplice presentazione di un avvio inizio lavori dell'11/5/2010, a firma del ricorrente, a titolo di manutenzione ordinaria. Pochi giorni dopo, il 21/7/2010, era stata poi presentata una D.I.A. per opere di straordinaria manutenzione e modifiche al distributivo, peraltro priva della documentazione necessaria;
le fotografie - ha evidenziato ancora la sentenza - dimostravano anche che, nel frattempo, erano stati eseguiti altri interventi che avrebbero necessitato del permesso di costruire. Il 17/11/2010, peraltro, la D.I.A. era stata annullata, e - pur senza interrompere i lavori - ne era stata presentata un'altra il 2/3/2011, anch'essa con documentazione incompleta e priva dei necessari elaborati grafici. 5.2. In forza di questi elementi obbiettivi, che il ricorso non contesta espressamente, la Corte di appello ha quindi concluso - con argomento più che logico - che proprio il successivo inoltro di "atti fuorvianti che occultano le sostanziali modifiche ideate e poi realizzate" evidenziava la malafede con la quale gli imputati avevano utilizzato le stesse procedure amministrative, così da integrare ogni profilo soggettivo delle contravvenzioni contestate. Quanto in particolare al RT, la sentenza ha peraltro precisato che lo stesso - presente o meno sul cantiere - aveva comunque concordato col direttore dei lavori le modalità operative, e che l'innalzamento del tetto era stato realizzato nel suo proprio interesse;
d'altronde, la rilevantissima divergenza riscontrata tra gli interventi di manutenzione ordinaria inizialmente dichiarati e le opere poi riscontrate difficilmente si poteva imputare ad una iniziativa autonoma del direttore dei lavori, in difetto di ogni consenso della proprietà committente, non essendo emerso al riguardo alcun elemento positivo, neppure indicato nel ricorso. 5.3. In senso contrario, peraltro, non possono valere le numerose considerazioni in fatto proposte dal secondo e dal terzo motivo di impugnazione, per le quali il ricorrente si sarebbe limitato a nominare un professionista competente, disinteressandosi di ogni profilo tecnico dell'intervento, oltre che degli eventuali controlli;
che, avuta conoscenza delle contestazioni, lo stesso sarebbe immediatamente intervenuto per evidenziare la propria estraneità agli abusi;
che numerose deposizioni avrebbero addirittura riscontrato la sussistenza stessa delle 4 violazioni contestate. Questi argomenti - si ribadisce - sono propri della sola fase di merito, sono stati considerati nelle sentenze ed attengono ad una valutazione della prova non consentita alla Corte di legittimità. 6. Con riguardo, poi, al quarto motivo di ricorso, che lamenta la violazione del ne bis in idem per esser stata già sanzionata - per le stesse condotte, ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - la società della quale il RT è legale rappresentante ("Dorsoduro 1850 s.r.l."), deve essere qui ribadito il costante principio per il quale non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa, ma avente carattere sostanzialmente "penale", ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa, esattamente come nel caso in esame (Sez. F., n. 42897 del 9/8/2018, C., Rv. 273939: in applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione del divieto di bis in idem con riferimento a persona imputata per emissione di fatture inesistenti, fatto per il quale era stata inflitta sanzione amministrativa ad una società, soggetto giuridico diverso dall'imputato persona fisica. Tra le altre, Sez. 3, n. 24309 del 19/1/2017, Bernardoni, Rv. 270515; Sez. 3, n. 23839 del 7/11/2017, Passaro, Rv. 273107). A tale riguardo, peraltro, non rileva - come si legge nel ricorso - che il RT sia qui imputato quale legale rappresentante della stessa "Dorsoduro 1850 s.r.l.", perché - come correttamente affermato dai Giudici di merito - la sanzione amministrativa è stata comunque irrogata ad un soggetto giuridico diverso, così da doversi escludere ogni possibile violazione del ne bis in idem in esame. 7. Inammissibile per manifesta infondatezza, ancora, è il ricorso quanto al quinto motivo, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta sanatoria. 7.1. La Corte di appello, pronunciandosi anche su tale questione, ha infatti ben sottolineato che l'art. 45, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - per il quale il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti - deve essere letto alla luce del precedente art. 36, che prevede che il permesso in sanatoria può essere rilasciato soltanto se "l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Ebbene, con argomento in fatto che il ricorso neppure cita, tantomeno contesta, la Corte di appello ha negato l'esistenza di questa doppia conformità, così da escludere alla sanatoria ogni rilevanza penale, e, dunque, l'effetto estintivo dei reati contestati. 5 8. Infine, con riferimento al danno riconosciuto in favore delle parti civili, la sentenza ha evidenziato che già il primo Giudice aveva ampiamente spiegato in cosa ciò fosse consistito, descrivendolo in termini del tutto congrui e concreti;
in sede di gravame, tuttavia, la difesa non aveva preso in considerazione questi argomenti, palesemente trascurati, limitandosi a sostenere l'assenza di un danno effettivo, stante la sanatoria e la compatibilità paesaggistica rilasciate, oltre alla sanzione amministrativa già imposta alla "Dorsoduro" per i medesimi abusi. La stessa genericità, peraltro, connota anche il motivo di ricorso, che, nuovamente, non si confronta affatto con la motivazione della sentenza, ma si limita a ribadire - con argomento in fatto, dunque inammissibile - l'asserita mancanza di danno in capo agli Enti. 8.1. Con particolare riguardo al Comune di Venezia, infine, la censura non considera la sostanziale differenza che corre tra la sanzione amministrativa di cui all'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 ed il risarcimento civilistico del danno: mentre la prima costituisce la monetizzazione del mancato ripristino dello stato dei luoghi, imposto ma non eseguito perché risultato non possibile, tanto da esser rapportato (nel doppio) all'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, il risarcimento non svolge alcuna funzione sanzionatoria, ma solo ripristinatoria di un danno, economicamente valutabile, che il danneggiato ha subito. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 10. Nessuna liquidazione delle spese, invece, spetta alla parte civile Comune di Venezia;
deve essere qui ribadito, infatti, il principio per cui nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (tra le molte, Sez. 6, n. 28615 del 28/4/2022, Landi, Rv. 283608; Sez. 5, n. 19177 del 31/1/2022, Musso, Rv. 283118). 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023 DEPOSITATA IN CANCELIMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES NI, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4/4/2022, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 30/11/2017 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti (tra gli altri) di MA RT in ordine ai reati di cui ai capi A) e B), perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni in favore delle parti civili. 2. Propone ricorso per cassazione il RT, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 21196 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 13/04/2023 - inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con vizio di motivazione, con riguardo all'estinzione dei reati, ampiamente decorsa alla data della sentenza di primo grado;
se sussistenti, le violazioni sarebbero state commesse entro l'autunno 2011, come peraltro desumibile dalle parole del teste EG (peraltro, ampiamente utilizzate in chiave accusatoria) e dagli accertamenti tecnici del Comune, che - eseguiti nel settembre 2012 - avrebbero dato conto di opere sospese ormai da molti mesi;
- le stesse censure sono poi mosse quanto all'affermazione di responsabilità. La Corte di appello, come già il Tribunale, avrebbe riconosciuto il RT colpevole soltanto in forza del noto principio del "non poteva non sapere", mentre l'istruttoria avrebbe provato che questi - legale rappresentante della società proprietaria - avrebbe nominato un progettista e direttore dei lavori, peraltro professore universitario, perché seguisse ogni profilo tecnico dell'intervento, controlli compresi. Il ricorrente, dunque, non avrebbe avuto alcuna conoscenza e consapevolezza degli illeciti (e sarebbe andato sul cantiere solo 2-3 volte), dato che, per l'appunto, l'esecuzione dei lavori sarebbe stata affidata ad un professionista competente;
la responsabilità, dunque, sarebbe esclusa, come da giurisprudenza di questa Corte. A conferma ulteriore, peraltro, si valorizza la circostanza che - appena conosciute le contestazioni mosse dal Comune - il RT si sarebbe subito mosso, revocando gli incarichi affidati, sostituendo il direttore dei lavori ed intentando un'azione legale nei suoi confronti, oltre ad avviare la pratica per ottenere la sanatoria degli abusi;
- ancora nei medesimi termini, poi, si contesta la motivazione con riguardo alla sussistenza delle contravvenzioni, da escludere alla luce di numerose deposizioni testimoniali, richiamate per stralci da pag. 11 a pag. 15 del ricorso;
da queste, ancora, risulterebbe il carattere doveroso dell'intervento, soprattutto sotto il profilo strutturale;
- il vizio di motivazione e la violazione di legge, di seguito, sono dedotti in punto di ne bis in idem, che la Corte avrebbe erroneamente negato sul presupposto che la sanzione amministrativa sarebbe stata rivolta ad un soggetto - l'ente - diverso dalla persona fisica qui a giudizio;
con tale argomento, tuttavia, la sentenza non considererebbe che il RT è qui imputato non in proprio, ma quale legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile, che ha pagato la sanzione pecuniaria;
- il vizio di motivazione e la violazione di legge, ancora, sostengono il motivo che rivendica l'avvenuta sanatoria dei reati per sanatoria, in adesione all'art. 45, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; - infine, si lamenta la conferma delle statuizioni civili, il cui presupposto non sarebbe stato provato. Come il Comune, infatti, avrebbe concesso la sanatoria per 2 tutte le irregolarità riscontrate, senza provare alcun danno ulteriore, ed avrebbe esaurito ogni pretesa reintegrativa con la sanzione irrogata alla società, così la Provincia non avrebbe patito alcun danno paesaggistico, attesa la riconosciuta conformità delle opere. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, contenente l'eccezione di prescrizione dei reati contestati, il Collegio osserva, per un verso, che lo stesso si fonda su dati di fatto non ammessi in questa sede, ossia le dichiarazioni del teste EG e gli esiti degli accertamenti del settembre 2012, e, per altro verso, che la censura non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza, La Corte di appello, in particolare, ha richiamato ampio materiale istruttorio (testimoniale e documentale, compreso quanto evidenziato nel motivo), per poi concludere che, a tutto concedere, i lavori abusivi si erano protratti sino al settembre 2012, peraltro malgrado la disposta sospensione;
è stata sottolineata, in particolare, la deposizione del teste Lombardo, in forza alla polizia municipale di Venezia, che aveva compiuto un sopralluogo il 5 settembre 2012 riscontrando lavori in corso, all'interno e all'esterno dell'edificio, con due operai presenti in piena attività. In forza di ciò, la sentenza ha dunque concluso che - tenuto anche conto di 126 giorni di sospensione - il termine di prescrizione era certamente maturato dopo la sentenza di primo grado, pronunciata il 30 novembre 2017. 5. Risultano poi manifestamente infondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente: dietro la parvenza di una violazione di legge o di un plurimo vizio argomentativo, infatti, gli stessi sono volti ad ottenere in questa sede una differente e non consentita valutazione delle risultanze istruttorie, con riguardo ai comportamenti tenuti dal ricorrente. La doppia censura, in particolare, è formulata in termini di puro fatto, propri della sola fase di cognizione e non consentiti davanti al Giudice di legittimità, con i quali si lamenta - con ampio richiamo alle deposizioni acquisite (peraltro citate solo per estratto e senza allegazione del relativo verbale) - che il ricorrente sarebbe stato condannato pur in assenza di contestazioni, soltanto perché "non poteva non sapere", e pur a fronte di un incarico conferito ad un competente professionista affinché seguisse ogni profilo tecnico dell'intervento, controlli compresi. 5.1. Con queste considerazioni - si ribadisce non consentite, 'perché di puro merito - il ricorso non ha però valutato la più che congrua e logica motivazione stesa anche sul punto dalla Corte di appello, in adesione a quanto sostenuto dal Tribunale, riscontrando tutti gli elementi costitutivi dei reati cli cui ai capi A) e B), 3 tanto oggettivi quanto psicologici;
come sui primi la sentenza di appello si è ampiamente sviluppata alla pagina 8, con analitica indicazione di tutte le violazioni riscontrate, senza ricevere alcuna espressa censura nel motivo di ricorso, così sul profilo soggettivo la sentenza risulta adeguatamente solida e non meritevole di annullamento. La Corte ha infatti evidenziato che erano proprio le modalità con le quali erano stati perpetrati gli abusi a confermare la piena consapevolezza degli stessi in capo agli imputati;
in particolare, pur sapendo dall'inizio che l'edificio avrebbe dovuto essere interamente "svuotato e ricostruito" (come subito riscontrato dalle fotografie in atti), le opere erano cominciate con la semplice presentazione di un avvio inizio lavori dell'11/5/2010, a firma del ricorrente, a titolo di manutenzione ordinaria. Pochi giorni dopo, il 21/7/2010, era stata poi presentata una D.I.A. per opere di straordinaria manutenzione e modifiche al distributivo, peraltro priva della documentazione necessaria;
le fotografie - ha evidenziato ancora la sentenza - dimostravano anche che, nel frattempo, erano stati eseguiti altri interventi che avrebbero necessitato del permesso di costruire. Il 17/11/2010, peraltro, la D.I.A. era stata annullata, e - pur senza interrompere i lavori - ne era stata presentata un'altra il 2/3/2011, anch'essa con documentazione incompleta e priva dei necessari elaborati grafici. 5.2. In forza di questi elementi obbiettivi, che il ricorso non contesta espressamente, la Corte di appello ha quindi concluso - con argomento più che logico - che proprio il successivo inoltro di "atti fuorvianti che occultano le sostanziali modifiche ideate e poi realizzate" evidenziava la malafede con la quale gli imputati avevano utilizzato le stesse procedure amministrative, così da integrare ogni profilo soggettivo delle contravvenzioni contestate. Quanto in particolare al RT, la sentenza ha peraltro precisato che lo stesso - presente o meno sul cantiere - aveva comunque concordato col direttore dei lavori le modalità operative, e che l'innalzamento del tetto era stato realizzato nel suo proprio interesse;
d'altronde, la rilevantissima divergenza riscontrata tra gli interventi di manutenzione ordinaria inizialmente dichiarati e le opere poi riscontrate difficilmente si poteva imputare ad una iniziativa autonoma del direttore dei lavori, in difetto di ogni consenso della proprietà committente, non essendo emerso al riguardo alcun elemento positivo, neppure indicato nel ricorso. 5.3. In senso contrario, peraltro, non possono valere le numerose considerazioni in fatto proposte dal secondo e dal terzo motivo di impugnazione, per le quali il ricorrente si sarebbe limitato a nominare un professionista competente, disinteressandosi di ogni profilo tecnico dell'intervento, oltre che degli eventuali controlli;
che, avuta conoscenza delle contestazioni, lo stesso sarebbe immediatamente intervenuto per evidenziare la propria estraneità agli abusi;
che numerose deposizioni avrebbero addirittura riscontrato la sussistenza stessa delle 4 violazioni contestate. Questi argomenti - si ribadisce - sono propri della sola fase di merito, sono stati considerati nelle sentenze ed attengono ad una valutazione della prova non consentita alla Corte di legittimità. 6. Con riguardo, poi, al quarto motivo di ricorso, che lamenta la violazione del ne bis in idem per esser stata già sanzionata - per le stesse condotte, ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - la società della quale il RT è legale rappresentante ("Dorsoduro 1850 s.r.l."), deve essere qui ribadito il costante principio per il quale non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa, ma avente carattere sostanzialmente "penale", ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa, esattamente come nel caso in esame (Sez. F., n. 42897 del 9/8/2018, C., Rv. 273939: in applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione del divieto di bis in idem con riferimento a persona imputata per emissione di fatture inesistenti, fatto per il quale era stata inflitta sanzione amministrativa ad una società, soggetto giuridico diverso dall'imputato persona fisica. Tra le altre, Sez. 3, n. 24309 del 19/1/2017, Bernardoni, Rv. 270515; Sez. 3, n. 23839 del 7/11/2017, Passaro, Rv. 273107). A tale riguardo, peraltro, non rileva - come si legge nel ricorso - che il RT sia qui imputato quale legale rappresentante della stessa "Dorsoduro 1850 s.r.l.", perché - come correttamente affermato dai Giudici di merito - la sanzione amministrativa è stata comunque irrogata ad un soggetto giuridico diverso, così da doversi escludere ogni possibile violazione del ne bis in idem in esame. 7. Inammissibile per manifesta infondatezza, ancora, è il ricorso quanto al quinto motivo, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta sanatoria. 7.1. La Corte di appello, pronunciandosi anche su tale questione, ha infatti ben sottolineato che l'art. 45, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - per il quale il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti - deve essere letto alla luce del precedente art. 36, che prevede che il permesso in sanatoria può essere rilasciato soltanto se "l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Ebbene, con argomento in fatto che il ricorso neppure cita, tantomeno contesta, la Corte di appello ha negato l'esistenza di questa doppia conformità, così da escludere alla sanatoria ogni rilevanza penale, e, dunque, l'effetto estintivo dei reati contestati. 5 8. Infine, con riferimento al danno riconosciuto in favore delle parti civili, la sentenza ha evidenziato che già il primo Giudice aveva ampiamente spiegato in cosa ciò fosse consistito, descrivendolo in termini del tutto congrui e concreti;
in sede di gravame, tuttavia, la difesa non aveva preso in considerazione questi argomenti, palesemente trascurati, limitandosi a sostenere l'assenza di un danno effettivo, stante la sanatoria e la compatibilità paesaggistica rilasciate, oltre alla sanzione amministrativa già imposta alla "Dorsoduro" per i medesimi abusi. La stessa genericità, peraltro, connota anche il motivo di ricorso, che, nuovamente, non si confronta affatto con la motivazione della sentenza, ma si limita a ribadire - con argomento in fatto, dunque inammissibile - l'asserita mancanza di danno in capo agli Enti. 8.1. Con particolare riguardo al Comune di Venezia, infine, la censura non considera la sostanziale differenza che corre tra la sanzione amministrativa di cui all'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 ed il risarcimento civilistico del danno: mentre la prima costituisce la monetizzazione del mancato ripristino dello stato dei luoghi, imposto ma non eseguito perché risultato non possibile, tanto da esser rapportato (nel doppio) all'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, il risarcimento non svolge alcuna funzione sanzionatoria, ma solo ripristinatoria di un danno, economicamente valutabile, che il danneggiato ha subito. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 10. Nessuna liquidazione delle spese, invece, spetta alla parte civile Comune di Venezia;
deve essere qui ribadito, infatti, il principio per cui nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (tra le molte, Sez. 6, n. 28615 del 28/4/2022, Landi, Rv. 283608; Sez. 5, n. 19177 del 31/1/2022, Musso, Rv. 283118). 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023 DEPOSITATA IN CANCELIMA