Art. 23.
Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, margarina all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge e' punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La multa non puo' essere inferiore a lire 10.000.
I prodotti sottratti o che si tenta di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni dell' art. 240 del Codice penale .
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, margarina all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge e' punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La multa non puo' essere inferiore a lire 10.000.
I prodotti sottratti o che si tenta di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni dell' art. 240 del Codice penale .
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.