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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1466/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563443 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12692/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401563443 del 15.11.2024 di euro 671,00, notificato il 02.12.2024, con cui Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione TARI e TEFA per le annualità dal 2018 al 2021, irrogando tributo, sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha dedotto di avere presentato in data 20.11.2011 la dichiarazione di iscrizione ai fini TARI per l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, assumendo che tale dichiarazione avesse prodotto effetti anche per le annualità successive e che, pertanto, non potesse configurarsi alcuna omissione dichiarativa.
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione dell'annualità 2018, nonché l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi irrogati per gli anni 2019, 2020 e 2021, sostenendo di non avere ricevuto avvisi di pagamento e di non essere, quindi, incorso in colpa.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, seppure tardivamente, rilevando che la dichiarazione del 2011 era stata effettivamente presentata ma che non aveva avuto esito positivo, e che il contribuente non si era successivamente attivato per verificare la propria posizione tributaria, né aveva provveduto al versamento del tributo, trattandosi di imposta autoliquidata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta provato che il contribuente ha presentato dichiarazione TARI in data 20.11.2011, relativa all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
La stessa Amministrazione resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha riconosciuto l'avvenuta presentazione della dichiarazione, pur evidenziando che la pratica non avrebbe avuto seguito per asserite criticità interne.
Tale circostanza esclude, in radice, la configurabilità della fattispecie di omessa dichiarazione, atteso che, ai sensi della normativa regolamentare vigente, la dichiarazione TARI produce effetti anche per le annualità successive, in assenza di variazioni rilevanti e, soprattutto, in assenza di un chiaro e motivato provvedimento dell'Amministrazione che spiegasse i motivi del mancato accoglimento della pratica amministrativa.
Ne consegue l'illegittimità dell'avviso impugnato nella parte in cui qualifica la condotta del contribuente come omissiva.
Esclusa l'ipotesi di omessa dichiarazione, l'annualità 2018 rientra nel regime ordinario di accertamento dei tributi locali.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, il Comune poteva esercitare il potere accertativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento, termine che, anche tenendo conto delle sospensioni emergenziali, risulta ampiamente decorso alla data di notifica dell'avviso (02.12.2024).
Deve pertanto dichiararsi intervenuta la prescrizione dell'annualità 2018, con conseguente annullamento della pretesa impositiva limitatamente a tale periodo.
Per quanto riguarda sanzioni ed interessi per le annualità 2019–2021, la doglianza è infondata.
Pur dovendosi escludere la configurabilità dell'omessa dichiarazione, deve rilevarsi che la tassa sui rifiuti costituisce tributo soggetto ad autonoma obbligazione annuale, dovuto indipendentemente dall'invio di un avviso di pagamento da parte dell'Ente impositore.
La TARI è infatti tributo in regime di autoliquidazione, sicché grava sul contribuente l'onere di attivarsi diligentemente per verificare la propria posizione tributaria, richiedere chiarimenti all'Amministrazione e provvedere al versamento del dovuto entro le scadenze previste. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il ricorrente, pur avendo presentato la dichiarazione nel 2011, non ha mai verificato l'effettiva attivazione dell'utenza, né ha richiesto negli anni successivi l'emissione degli avvisi di pagamento, omettendo integralmente il versamento del tributo per le annualità 2019, 2020 e 2021.
Tale condotta non può essere ricondotta ad una situazione di oggettiva incertezza normativa o a causa non imputabile al contribuente, non potendo l'inerzia dell'Amministrazione giustificare il mancato adempimento di obbligazioni tributarie che la legge pone direttamente a carico del soggetto passivo.
Ne consegue che sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi relativi alle annualità non prescritte, risultando integrata una condotta colposa per omesso versamento e non per omessa dichiarazione (e per tale motivo, sanzioni ed interessi dovranno essere rideterminati dall'ente impositore).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto parzialmente.
Sussistono i motivi, in considerazione della reciproca soccombenza e della peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
DR TE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1466/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563443 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12692/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401563443 del 15.11.2024 di euro 671,00, notificato il 02.12.2024, con cui Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione TARI e TEFA per le annualità dal 2018 al 2021, irrogando tributo, sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha dedotto di avere presentato in data 20.11.2011 la dichiarazione di iscrizione ai fini TARI per l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, assumendo che tale dichiarazione avesse prodotto effetti anche per le annualità successive e che, pertanto, non potesse configurarsi alcuna omissione dichiarativa.
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione dell'annualità 2018, nonché l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi irrogati per gli anni 2019, 2020 e 2021, sostenendo di non avere ricevuto avvisi di pagamento e di non essere, quindi, incorso in colpa.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, seppure tardivamente, rilevando che la dichiarazione del 2011 era stata effettivamente presentata ma che non aveva avuto esito positivo, e che il contribuente non si era successivamente attivato per verificare la propria posizione tributaria, né aveva provveduto al versamento del tributo, trattandosi di imposta autoliquidata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta provato che il contribuente ha presentato dichiarazione TARI in data 20.11.2011, relativa all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
La stessa Amministrazione resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha riconosciuto l'avvenuta presentazione della dichiarazione, pur evidenziando che la pratica non avrebbe avuto seguito per asserite criticità interne.
Tale circostanza esclude, in radice, la configurabilità della fattispecie di omessa dichiarazione, atteso che, ai sensi della normativa regolamentare vigente, la dichiarazione TARI produce effetti anche per le annualità successive, in assenza di variazioni rilevanti e, soprattutto, in assenza di un chiaro e motivato provvedimento dell'Amministrazione che spiegasse i motivi del mancato accoglimento della pratica amministrativa.
Ne consegue l'illegittimità dell'avviso impugnato nella parte in cui qualifica la condotta del contribuente come omissiva.
Esclusa l'ipotesi di omessa dichiarazione, l'annualità 2018 rientra nel regime ordinario di accertamento dei tributi locali.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, il Comune poteva esercitare il potere accertativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento, termine che, anche tenendo conto delle sospensioni emergenziali, risulta ampiamente decorso alla data di notifica dell'avviso (02.12.2024).
Deve pertanto dichiararsi intervenuta la prescrizione dell'annualità 2018, con conseguente annullamento della pretesa impositiva limitatamente a tale periodo.
Per quanto riguarda sanzioni ed interessi per le annualità 2019–2021, la doglianza è infondata.
Pur dovendosi escludere la configurabilità dell'omessa dichiarazione, deve rilevarsi che la tassa sui rifiuti costituisce tributo soggetto ad autonoma obbligazione annuale, dovuto indipendentemente dall'invio di un avviso di pagamento da parte dell'Ente impositore.
La TARI è infatti tributo in regime di autoliquidazione, sicché grava sul contribuente l'onere di attivarsi diligentemente per verificare la propria posizione tributaria, richiedere chiarimenti all'Amministrazione e provvedere al versamento del dovuto entro le scadenze previste. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il ricorrente, pur avendo presentato la dichiarazione nel 2011, non ha mai verificato l'effettiva attivazione dell'utenza, né ha richiesto negli anni successivi l'emissione degli avvisi di pagamento, omettendo integralmente il versamento del tributo per le annualità 2019, 2020 e 2021.
Tale condotta non può essere ricondotta ad una situazione di oggettiva incertezza normativa o a causa non imputabile al contribuente, non potendo l'inerzia dell'Amministrazione giustificare il mancato adempimento di obbligazioni tributarie che la legge pone direttamente a carico del soggetto passivo.
Ne consegue che sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi relativi alle annualità non prescritte, risultando integrata una condotta colposa per omesso versamento e non per omessa dichiarazione (e per tale motivo, sanzioni ed interessi dovranno essere rideterminati dall'ente impositore).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto parzialmente.
Sussistono i motivi, in considerazione della reciproca soccombenza e della peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
DR TE