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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 201/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
CP_1
[...]
[...] [...]
Controparte_2
[...]
CP_3
PARTE RESISTENTE Oggi 16/09/2025, alle ore 10:48, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. LUNGHI ALBERTO ERNESTO;
Parte_1 Per contumace. CP_1
Per ssuno compare. CP_1 Per nessuno compare. Controparte_1
Per suno compare. CP_2 Per è presente l'avv. IANNETTI MARTINA. CP_2
Per presente l'avv. CARAVELLI giusta delega scritta che produce in giudizio. CP_3 Il , verificata la regolarità della notificazione cartacea nei confronti dei resistenti,
p.q.m.
dichiara la contumacia dei resistenti , . Controparte_1 CP_1 CP_2
Parte ricorrente eccepisce la tardività dell'eccezione di CP_4
fa presente di aver ricevuto il ricorso per la prima volta dopo la prima udienza, in quanto oggetto di CP_2 rinnovazione di notificazione ordinata dal Giudice. Pur non mettendo in dubbio l'infortunio, fa presente che l'eccezione di prescrizione è dunque tempestiva e in certi casi e per certi crediti sarebbe rilevabile d'ufficio. Parte ricorrente conferma non essere stata fatta la denuncia di infortunio. Insiste per l'ammissione dei rispettivi mezzi istruttori. Rinuncia alla domanda nei confronti di CP_2 chiedendo che vengano compensate le spese.
non si oppone alla rinuncia alla domanda nei propri confronti e vi si associa;
in subordine, insiste CP_2 per l'eccezione di prescrizione e si rimette alla valutazione del Giudice in ordine alle spese. si riporta agli atti e si rimette all'eventuale istruttoria. CP_3
Il Giudice, ritenuta la causa decidibile sulla base dei documenti prodotti,
p.q.m.
Pag. 1 di 9 invita le parti alla discussione. L'avv. Lunghi fa presente che sarebbe stato investito da un muletto e si tratta di un infortunio sul Pt_1 lavoro. Chiede la condanna dei convenuti per il risarcimento del danno patito. In subordine, chiede l'ammissione dei capitoli di prova e la CTU per la quantificazione. si riporta agli atti. CP_3
si riporta alle deduzioni e alle eccezioni della memoria difensiva. Si rimette alla valutazione del CP_2
Giudice sulle spese, anche in caso di soccombenza di controparte. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LUNGHI Parte_1 C.F._1
e dall' ) VIA PISACANE, 10 20129 C.F._2 MILANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 CP_1 C.F._3 CP_1
[...] C.F._4 CP_2 C.F._5 contumaci;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. IANNETTI MARTINA, presso il cui studio CP_2 P.IVA_2 è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui CP_3 P.IVA_3 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/03/2025, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con i resistenti in epigrafe indicati, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: premessa ogni declaratoria del caso, anche con efficacia di giudicato, 1) accertato che il Sig. è stato assunto dalla in via meramente orale in data 1.9.2020, e ancora Parte_2 CP_1 oralmente ed illegittimamente licenziato in data 10.9.2021, con mansioni di caporeparto magazziniere, su un turno di dodici ore giornaliere per cinque giorni la settimana e per 48 settimane l'anno, dichiararsi che lo stesso è dipendente a tempo indeterminato full time della dal 1.9.2020 in poi, con condanna della al pagamento di tutte le differenze CP_1 CP_1 contributive come determinate in narrativa per € 148.569,60 nette alla data del deposito del presente ricorso, oltre accantonamento TFR, se del caso con pagamento immediato al lavoratore di quest'ultimo e con pagamento degli oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro agli organi competenti, oltre interessi legali e rivalutazione da ogni
Pag. 1 di 9 singola debenza all'effettivo saldo. 2) accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro che ci CP_5 occupa per diretta condotta, e della per mancata adozione di cautele in favore del lavoratore, o comunque come CP_1 meglio, con obbligo dell' di risarcire il lavoratore stante la natura lavoristica dell'infortunio, condannarsi tutti i CP_2 convenuti in solido, o secondo i quarti di responsabilità che saranno determinati in giudizio, al pagamento dell'importo di €
991.882,22, come portato dalle ragioni di cui alla sopraestesa narrativa od a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. 3) riassumendo, per una somma complessivamente dovuta di € (991.882,22 + 148.569,60) = € 1.140.451,82, a detrarsi l'importo di € 25.000,00 corrisposto dalla sola così per un totale dovuto, secondo i quarti di responsabilità accertandi anche in solido, di € CP_1
1.115.451,82, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo, rivalutazione, oneri previdenziali sul dovuto, TFR e ogni altra occorrenda che sarà accertata in corso di causa. 3) sempre e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da maggiorarsi del 30%1 ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, e con distrazione delle spese stesse in favore dei procuratori antistatari”.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando le avverse pretese, concludendo per il rigetto CP_3 del ricorso. si è costituito eccependo la prescrizione triennale del diritto e l'omessa denuncia del presunto CP_2 infortunio, concludendo per il rigetto del ricorso.
L'impresa , , non si sono costituiti nel presente CP_1 CP_5 Controparte_1 CP_2 giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Ordinato il rinnovo della notificazione nei confronti delle persone fisiche e dell'
[...]
, perfezionatasi correttamente, integrato il contraddittorio Controparte_6 con a fronte della domanda di regolarizzazione contributiva, la causa è stata istruita tramite i CP_3 documenti prodotti, senza necessità di istruttoria orale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso non merita accoglimento per una serie di motivi, di seguito esposti.
Assume il ricorrente di aver lavorato “senza contratto” per la s.r.l. resistente con decorrenza dal 1.9.2020, presso la unità locale sita in Tribiano, di aver svolto mansioni pari a un II livello del C.C.N.L. “Terziario”, di aver lavorato oltre dodici ore giornaliere per 48 settimane l'anno e di essere stato licenziato oralmente a seguito di un infortunio sul lavoro occorso in data 10.09.2021, quando fu investito da un muletto guidato dal figlio minorenne del legale rappresentante della società.
Pag. 2 di 9 Con riferimento all'accertamento del rapporto di lavoro “irregolare” risulta carente il vincolo di subordinazione, perché il ricorrente omette di individuare quelli che sarebbero stati gli ordini che avrebbe impartito nel corso del presunto rapporto di lavoro, limitandosi a dedurre che “prendeva Controparte_1 ordini direttamente dal titolare della ditta, sig. (v. corpo del ricorso e capitolazione di prova Controparte_1 orale in calce all'atto).
Con riferimento a quelli che sono gli ulteriori indici atti a permettere l'accertamento della subordinazione del rapporto di lavoro, il ricorrente omette di dedurre il proprio orario di lavoro, non indicando precisamente la collocazione oraria e giornaliera della prestazione di lavoro subordinato, omettendo di allegare l'inizio ed il termine della prestazione di lavoro giornaliera: è insufficiente la deduzione che lavorasse su un turno di “cinque giorni la settimana, per quarant'otto settimane l'anno, dodici ore al giorno” (si veda il capitolo di prova n. 2 in calce all'atto) se difettano, nel caso di specie, la deduzione dell'ora di inizio e di fine della prestazione e la precisa collocazione oraria della prestazione di lavoro, l'indicazione dei giorni precisi di lavoro nell'arco della settimana, se lavorasse, altresì, nel mese di agosto quando per espressa deduzione l'impresa restava chiusa (pag. 2 del ricorso, capitolo 6).
Con riferimento all'oggetto della presunta prestazione di lavoro, ricorrente non allega con precisione le mansioni svolte per tutta la durata del supposto rapporto ed in che misura sarebbero sussumibili sotto la figura pretesa del “responsabile di magazzino” per l'inquadramento del II liv. del CCNL di riferimento.
Ancora, non viene fornita specificazione puntuale del contenuto degli ordini che il ricorrente avrebbe impartito ai sottoposti come genericamente allegato a pagina 2 del ricorso;
né il ricorrente precisa in che misura le mansioni svolte (“responsabile di magazzino”; “movimentazione di merci”, “ordini ai sottoposti per
l'organizzazione del locale”) potrebbero in concreto integrare i requisiti di autonomia operativa e decisionale, una particolare competenza professionale o una mansione di concetto, elementi contemplati dalla declaratoria generale del livello 2 del CCNL invocato (quello Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, doc.
n. 8 ric.1), soprattutto se è lui stesso a fornire una deduzione contraddittoria in altre parti del ricorso, quando, per la pretesa inerente la menomazione della capacità di lavoro, afferma confessoriamente che le mansioni sarebbero sussumibili nel livello 4 del medesimo CCNL, “volendo stare bassi” (così a pagg. 6 e 7 del ricorso), al fine di computare un preteso danno da incapacità lavorativa e quando afferma che “nel corso del
2021” avrebbe lavorato quale magazziniere alle dipendenze della (capitolo 1, pag. 3 del ricorso;
CP_1 pagina 6 del ricorso: “posto che il lavorava come magazziniere […]”). Pt_1 Il ricorrente, onerato della allegazione e prova, omette di dedurre con precisione la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro: il ricorrente omette di descrivere le precise circostanze del licenziamento orale pretesamente impartitogli dal presunto datore, non potendosi dedurre automaticamente il recesso orale imputabile a volontà del datore di lavoro dalla circostanza del presunto infortunio subito.
Si tratta di una deduzione carente su quella che poteva essere la volontà datoriale di recesso, che non importa dunque “licenziamento orale”.
Dalla visura camerale in atti della impresa non figura alcuna unità locale sita in Tribiano alla CP_1 quale il ricorrente sarebbe stato addetto (doc. n. 13 ric.). L'unica unità locale risulta situata a Como.
I 5 capitoli di prova in calce al ricorso non sono ammissibili: i capitoli nn. 1 e 2 sono irrilevanti e generici, perché non contengono riferimenti specifici a direttive impartite dal rappresentante della CP_1 all'orario di lavoro, alla retribuzione percepita nel periodo di lavoro cosiddetto “irregolare” e agli ulteriori elementi inerenti la subordinazione;
altresì non viene descritto quali dipendenti il ricorrente coordinasse in qualità di supposto “capomagazziniere”, senza alcun riferimento a quali precise attività dei cosiddetti sottoposti concretamente coordinasse;
il capitolo n. 3 riguarda una circostanza irrilevante, in quanto afferente al vissuto del testimone stesso e non reca un riferito inerente la vicenda di , trattandosi CP_5 di una richiesta di soccorso indirizzata al teste;
il capitolo n. 4 riguarda una dichiarazione resa da CP_5 senza che sia indicato l'interlocutore e dunque è genericamente formulato e determinerebbe una dichiarazione de relato, non riguardando un fatto cui il teste abbia assistito in prima persona;
il capitolo n. 5
è irrilevante, trattandosi di demandare al teste di riferire su circostanza successiva al presunto infortunio, oltre che generico (“segni di investimento”). Difetta un capitolo di prova inerente le circostanze del presunto recesso orale.
I documenti prodotti non corroborano l'assunto attoreo: - che ha reso sommarie Parte_3 informazioni in data 10.09.2021 - non ha assistito al fatto ed è intervenuto dopo le 10:30 del giorno del presunto infortunio sul lavoro.
A leggere attentamente le s.i.t. prodotte, infatti, il giorno del preteso infortunio era Parte_3 intento a pulire il furgone di proprietà del figlio presso l'azienda sita in Tribiano, quando verso le 10:30 veniva contattato da un amico che si trovava dal meccanico ed era avvisato tramite questo che era Tes_1 avvenuto un “incidente” all'interno della CP_1
Entrato nel magazzino, vedeva noto con il nome di “ , a terra nei pressi Parte_2 Per_1 dell'ufficio (fuori da esso), dietro ad un carrello elevatore, con la testa vicino all'ufficio. Avvicinandosi al predetto ricorrente, notava che si lamentava del trauma subito. Era presente in quel Persona_2 momento, che domandava al ricorrente come stava.
Pag. 4 di 9 - che ha reso sommarie informazioni in data 10.09.2021- non riferisce delle dichiarazioni Persona_2 rese dal figlio del titolare della sull'aver investito il ricorrente e quindi non fornisce alcun CP_1 riscontro documentale utile a ponderare la dichiarazione di Pt_3
Al momento del fatto, intorno alle ore 09:45, non era presente ma si trovava all'interno Persona_2 della propria officina di rivendita, situata di fronte alla impresa dove è avvenuto l'“incidente” sul lavoro. veniva avvisato dal figlio del titolare ), che accorreva da lui dicendogli: “corri, corri, zio sta Tes_1 CP_5 male”. Solo dopo essere corso a fianco del capannone della impresa, notava steso a terra a fianco del Pt_1 carrello elevatore che gridava. chiamava così il 112 e avvisava tramite un amico, in modo Tes_1 Pt_3 che potesse aspettare i soccorsi. Co dichiarava che le uniche persone presenti erano lui, il figlio del titolare e Tes_1 Pt_1
Il contenuto della dichiarazione resa da è riscontrabile con la circostanza che sia comparso Tes_1 Pt_3 alle ore 10:30, a fatto avvenuto, per aspettare i soccorsi (si vedano i docc. nn. 2-3-4 ric.).
Entrambi i sommari informatori sono arrivati sul luogo successivamente al fatto ed entrambi non riferiscono di un rapporto di lavoro del ricorrente (soprannominato “Pasquale”) alle dipendenze della società.
La relazione di PG del Comune di Tribiano evidenzia anche un altro dato di rilievo, ovvero che non c'era alcun segno di impatto sul carrello elevatore che avrebbe attinto Il mezzo, infatti, non veniva posto Pt_1 sotto sequestro.
Ma la successiva conclusione logica cui giunge la relazione di PG è indimostrabile, ovvero nessuno dei sommari informatori (indicati in ricorso come unici testimoni) allude ad una errata manovra di , CP_5 per non averla potuta vedere di persona.
Né nel ricorso sono circostanziati elementi di fatto (oggetto di prova) tali da descrivere con precisione quale potrebbe essere stata la manovra “errata” del figlio del titolare – minorenne all'epoca dei fatti- che avrebbe colpito il ricorrente: viene solo affermato che è stato investito dal muletto guidato da Pt_1 [...]
CP_5
I documenti prodotti da parte ricorrente restano muti in ordine alle caratteristiche del rapporto intercorrente con e se fosse o no in regime di subordinazione, né può esservi traccia CP_1
CP_ nell'estratto contributivo di che nelle note autorizzate depositate in data 08.05.2025, afferma: “per quanto si riferisce al profilo contributivo del denunciante in ordine al periodo dal 01.09.2020 al Parte_1
10.09.2021, risulta esclusivamente un'occupazione a tempo parziale 50% di tipo orizzontale e a tempo indeterminato presso
l'azienda ALBA S.A.S. DI AJ M. & C. Codice fiscale soggetto aziendale diverso da P.IVA_4 CP_1
. Tale rapporto di lavoro risulta cessato per dimissioni volontarie in data 25.11.2020” e “dalla consultazione delle
[...] banche dati contributive a disposizione, compreso l'archivio delle Comunicazioni Obbligatorie, non emerge alcun formale collegamento tra il denunciante e ”. CP_1
Pag. 5 di 9 Si osserva che, in effetti, nel periodo lavorativo addotto, risultano versamenti di contributi in favore del ricorrente da parte di una società terza (per la quale, con probabilità, ha in effetti lavorato) e non da CP_1
società avente sede in Cologno Monzese.
[...]
Ogni pretesa rivolta nei confronti di soggiace al regime prescrizionale previsto dalla legge ed è CP_2 prescritta per inutile decorso del termine triennale previsto dall'art. 112 comma 1 del Testo Unico n.
1124/1965.
Non essendo documentati atti interruttivi stragiudiziali, non essendo documentata una denuncia di infortunio, né l'avvio di un procedimento amministrativo, posto che l'evento infortunistico presunto è avvenuto – per deduzione del ricorrente – in data 10.09.2021, che il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato depositato in data 05.03.2025, è ormai decorso il termine di tre anni.
A onor del vero, peraltro, il ricorrente non formula domanda di condanna dell' al versamento CP_2 delle prestazioni indennitarie di legge, limitandosi ad una generica domanda di condanna al risarcimento dei danni presuntivamente patiti “stante la natura lavoristica dell'infortunio”.
In corso di causa il ricorrente ha comunque rinunciato a verbale alla domanda nei confronti dell'Istituto.
Ogni altra questione deve essere dichiarata assorbita per l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e per l'omessa prova di un incidente imputabile a (oggi maggiorenne ma non CP_5 evocato in giudizio in proprio).
Tra il ricorrente e sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese ai sensi dell'art. 92 CP_2 comma 2 c.p.c., atteso che vi è stata rinuncia alla domanda in udienza e dunque per la condotta processuale del ricorrente e dell' , che non si è opposto alla rinuncia. CP_6
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di e vengono liquidate come CP_3 da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del
13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore indeterminabile della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Irripetibili le spese nei confronti dei resistenti contumaci, che in quanto tali e vittoriosi, non hanno sopportato spese per la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 di 9 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese nei confronti dei resistenti contumaci;
3) compensa integralmente le spese del giudizio tra il ricorrente e CP_2
4) condanna altresì parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di CP_3 lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 7 di 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il secondo livello, parametro 146 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione presenta la seguente declaratoria:
“appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa” (doc. n. 8 ric., pag. 94).
Pag. 3 di 9
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
CP_1
[...]
[...] [...]
Controparte_2
[...]
CP_3
PARTE RESISTENTE Oggi 16/09/2025, alle ore 10:48, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. LUNGHI ALBERTO ERNESTO;
Parte_1 Per contumace. CP_1
Per ssuno compare. CP_1 Per nessuno compare. Controparte_1
Per suno compare. CP_2 Per è presente l'avv. IANNETTI MARTINA. CP_2
Per presente l'avv. CARAVELLI giusta delega scritta che produce in giudizio. CP_3 Il , verificata la regolarità della notificazione cartacea nei confronti dei resistenti,
p.q.m.
dichiara la contumacia dei resistenti , . Controparte_1 CP_1 CP_2
Parte ricorrente eccepisce la tardività dell'eccezione di CP_4
fa presente di aver ricevuto il ricorso per la prima volta dopo la prima udienza, in quanto oggetto di CP_2 rinnovazione di notificazione ordinata dal Giudice. Pur non mettendo in dubbio l'infortunio, fa presente che l'eccezione di prescrizione è dunque tempestiva e in certi casi e per certi crediti sarebbe rilevabile d'ufficio. Parte ricorrente conferma non essere stata fatta la denuncia di infortunio. Insiste per l'ammissione dei rispettivi mezzi istruttori. Rinuncia alla domanda nei confronti di CP_2 chiedendo che vengano compensate le spese.
non si oppone alla rinuncia alla domanda nei propri confronti e vi si associa;
in subordine, insiste CP_2 per l'eccezione di prescrizione e si rimette alla valutazione del Giudice in ordine alle spese. si riporta agli atti e si rimette all'eventuale istruttoria. CP_3
Il Giudice, ritenuta la causa decidibile sulla base dei documenti prodotti,
p.q.m.
Pag. 1 di 9 invita le parti alla discussione. L'avv. Lunghi fa presente che sarebbe stato investito da un muletto e si tratta di un infortunio sul Pt_1 lavoro. Chiede la condanna dei convenuti per il risarcimento del danno patito. In subordine, chiede l'ammissione dei capitoli di prova e la CTU per la quantificazione. si riporta agli atti. CP_3
si riporta alle deduzioni e alle eccezioni della memoria difensiva. Si rimette alla valutazione del CP_2
Giudice sulle spese, anche in caso di soccombenza di controparte. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LUNGHI Parte_1 C.F._1
e dall' ) VIA PISACANE, 10 20129 C.F._2 MILANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 CP_1 C.F._3 CP_1
[...] C.F._4 CP_2 C.F._5 contumaci;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. IANNETTI MARTINA, presso il cui studio CP_2 P.IVA_2 è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui CP_3 P.IVA_3 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/03/2025, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con i resistenti in epigrafe indicati, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: premessa ogni declaratoria del caso, anche con efficacia di giudicato, 1) accertato che il Sig. è stato assunto dalla in via meramente orale in data 1.9.2020, e ancora Parte_2 CP_1 oralmente ed illegittimamente licenziato in data 10.9.2021, con mansioni di caporeparto magazziniere, su un turno di dodici ore giornaliere per cinque giorni la settimana e per 48 settimane l'anno, dichiararsi che lo stesso è dipendente a tempo indeterminato full time della dal 1.9.2020 in poi, con condanna della al pagamento di tutte le differenze CP_1 CP_1 contributive come determinate in narrativa per € 148.569,60 nette alla data del deposito del presente ricorso, oltre accantonamento TFR, se del caso con pagamento immediato al lavoratore di quest'ultimo e con pagamento degli oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro agli organi competenti, oltre interessi legali e rivalutazione da ogni
Pag. 1 di 9 singola debenza all'effettivo saldo. 2) accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro che ci CP_5 occupa per diretta condotta, e della per mancata adozione di cautele in favore del lavoratore, o comunque come CP_1 meglio, con obbligo dell' di risarcire il lavoratore stante la natura lavoristica dell'infortunio, condannarsi tutti i CP_2 convenuti in solido, o secondo i quarti di responsabilità che saranno determinati in giudizio, al pagamento dell'importo di €
991.882,22, come portato dalle ragioni di cui alla sopraestesa narrativa od a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. 3) riassumendo, per una somma complessivamente dovuta di € (991.882,22 + 148.569,60) = € 1.140.451,82, a detrarsi l'importo di € 25.000,00 corrisposto dalla sola così per un totale dovuto, secondo i quarti di responsabilità accertandi anche in solido, di € CP_1
1.115.451,82, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo, rivalutazione, oneri previdenziali sul dovuto, TFR e ogni altra occorrenda che sarà accertata in corso di causa. 3) sempre e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da maggiorarsi del 30%1 ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, e con distrazione delle spese stesse in favore dei procuratori antistatari”.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando le avverse pretese, concludendo per il rigetto CP_3 del ricorso. si è costituito eccependo la prescrizione triennale del diritto e l'omessa denuncia del presunto CP_2 infortunio, concludendo per il rigetto del ricorso.
L'impresa , , non si sono costituiti nel presente CP_1 CP_5 Controparte_1 CP_2 giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Ordinato il rinnovo della notificazione nei confronti delle persone fisiche e dell'
[...]
, perfezionatasi correttamente, integrato il contraddittorio Controparte_6 con a fronte della domanda di regolarizzazione contributiva, la causa è stata istruita tramite i CP_3 documenti prodotti, senza necessità di istruttoria orale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso non merita accoglimento per una serie di motivi, di seguito esposti.
Assume il ricorrente di aver lavorato “senza contratto” per la s.r.l. resistente con decorrenza dal 1.9.2020, presso la unità locale sita in Tribiano, di aver svolto mansioni pari a un II livello del C.C.N.L. “Terziario”, di aver lavorato oltre dodici ore giornaliere per 48 settimane l'anno e di essere stato licenziato oralmente a seguito di un infortunio sul lavoro occorso in data 10.09.2021, quando fu investito da un muletto guidato dal figlio minorenne del legale rappresentante della società.
Pag. 2 di 9 Con riferimento all'accertamento del rapporto di lavoro “irregolare” risulta carente il vincolo di subordinazione, perché il ricorrente omette di individuare quelli che sarebbero stati gli ordini che avrebbe impartito nel corso del presunto rapporto di lavoro, limitandosi a dedurre che “prendeva Controparte_1 ordini direttamente dal titolare della ditta, sig. (v. corpo del ricorso e capitolazione di prova Controparte_1 orale in calce all'atto).
Con riferimento a quelli che sono gli ulteriori indici atti a permettere l'accertamento della subordinazione del rapporto di lavoro, il ricorrente omette di dedurre il proprio orario di lavoro, non indicando precisamente la collocazione oraria e giornaliera della prestazione di lavoro subordinato, omettendo di allegare l'inizio ed il termine della prestazione di lavoro giornaliera: è insufficiente la deduzione che lavorasse su un turno di “cinque giorni la settimana, per quarant'otto settimane l'anno, dodici ore al giorno” (si veda il capitolo di prova n. 2 in calce all'atto) se difettano, nel caso di specie, la deduzione dell'ora di inizio e di fine della prestazione e la precisa collocazione oraria della prestazione di lavoro, l'indicazione dei giorni precisi di lavoro nell'arco della settimana, se lavorasse, altresì, nel mese di agosto quando per espressa deduzione l'impresa restava chiusa (pag. 2 del ricorso, capitolo 6).
Con riferimento all'oggetto della presunta prestazione di lavoro, ricorrente non allega con precisione le mansioni svolte per tutta la durata del supposto rapporto ed in che misura sarebbero sussumibili sotto la figura pretesa del “responsabile di magazzino” per l'inquadramento del II liv. del CCNL di riferimento.
Ancora, non viene fornita specificazione puntuale del contenuto degli ordini che il ricorrente avrebbe impartito ai sottoposti come genericamente allegato a pagina 2 del ricorso;
né il ricorrente precisa in che misura le mansioni svolte (“responsabile di magazzino”; “movimentazione di merci”, “ordini ai sottoposti per
l'organizzazione del locale”) potrebbero in concreto integrare i requisiti di autonomia operativa e decisionale, una particolare competenza professionale o una mansione di concetto, elementi contemplati dalla declaratoria generale del livello 2 del CCNL invocato (quello Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, doc.
n. 8 ric.1), soprattutto se è lui stesso a fornire una deduzione contraddittoria in altre parti del ricorso, quando, per la pretesa inerente la menomazione della capacità di lavoro, afferma confessoriamente che le mansioni sarebbero sussumibili nel livello 4 del medesimo CCNL, “volendo stare bassi” (così a pagg. 6 e 7 del ricorso), al fine di computare un preteso danno da incapacità lavorativa e quando afferma che “nel corso del
2021” avrebbe lavorato quale magazziniere alle dipendenze della (capitolo 1, pag. 3 del ricorso;
CP_1 pagina 6 del ricorso: “posto che il lavorava come magazziniere […]”). Pt_1 Il ricorrente, onerato della allegazione e prova, omette di dedurre con precisione la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro: il ricorrente omette di descrivere le precise circostanze del licenziamento orale pretesamente impartitogli dal presunto datore, non potendosi dedurre automaticamente il recesso orale imputabile a volontà del datore di lavoro dalla circostanza del presunto infortunio subito.
Si tratta di una deduzione carente su quella che poteva essere la volontà datoriale di recesso, che non importa dunque “licenziamento orale”.
Dalla visura camerale in atti della impresa non figura alcuna unità locale sita in Tribiano alla CP_1 quale il ricorrente sarebbe stato addetto (doc. n. 13 ric.). L'unica unità locale risulta situata a Como.
I 5 capitoli di prova in calce al ricorso non sono ammissibili: i capitoli nn. 1 e 2 sono irrilevanti e generici, perché non contengono riferimenti specifici a direttive impartite dal rappresentante della CP_1 all'orario di lavoro, alla retribuzione percepita nel periodo di lavoro cosiddetto “irregolare” e agli ulteriori elementi inerenti la subordinazione;
altresì non viene descritto quali dipendenti il ricorrente coordinasse in qualità di supposto “capomagazziniere”, senza alcun riferimento a quali precise attività dei cosiddetti sottoposti concretamente coordinasse;
il capitolo n. 3 riguarda una circostanza irrilevante, in quanto afferente al vissuto del testimone stesso e non reca un riferito inerente la vicenda di , trattandosi CP_5 di una richiesta di soccorso indirizzata al teste;
il capitolo n. 4 riguarda una dichiarazione resa da CP_5 senza che sia indicato l'interlocutore e dunque è genericamente formulato e determinerebbe una dichiarazione de relato, non riguardando un fatto cui il teste abbia assistito in prima persona;
il capitolo n. 5
è irrilevante, trattandosi di demandare al teste di riferire su circostanza successiva al presunto infortunio, oltre che generico (“segni di investimento”). Difetta un capitolo di prova inerente le circostanze del presunto recesso orale.
I documenti prodotti non corroborano l'assunto attoreo: - che ha reso sommarie Parte_3 informazioni in data 10.09.2021 - non ha assistito al fatto ed è intervenuto dopo le 10:30 del giorno del presunto infortunio sul lavoro.
A leggere attentamente le s.i.t. prodotte, infatti, il giorno del preteso infortunio era Parte_3 intento a pulire il furgone di proprietà del figlio presso l'azienda sita in Tribiano, quando verso le 10:30 veniva contattato da un amico che si trovava dal meccanico ed era avvisato tramite questo che era Tes_1 avvenuto un “incidente” all'interno della CP_1
Entrato nel magazzino, vedeva noto con il nome di “ , a terra nei pressi Parte_2 Per_1 dell'ufficio (fuori da esso), dietro ad un carrello elevatore, con la testa vicino all'ufficio. Avvicinandosi al predetto ricorrente, notava che si lamentava del trauma subito. Era presente in quel Persona_2 momento, che domandava al ricorrente come stava.
Pag. 4 di 9 - che ha reso sommarie informazioni in data 10.09.2021- non riferisce delle dichiarazioni Persona_2 rese dal figlio del titolare della sull'aver investito il ricorrente e quindi non fornisce alcun CP_1 riscontro documentale utile a ponderare la dichiarazione di Pt_3
Al momento del fatto, intorno alle ore 09:45, non era presente ma si trovava all'interno Persona_2 della propria officina di rivendita, situata di fronte alla impresa dove è avvenuto l'“incidente” sul lavoro. veniva avvisato dal figlio del titolare ), che accorreva da lui dicendogli: “corri, corri, zio sta Tes_1 CP_5 male”. Solo dopo essere corso a fianco del capannone della impresa, notava steso a terra a fianco del Pt_1 carrello elevatore che gridava. chiamava così il 112 e avvisava tramite un amico, in modo Tes_1 Pt_3 che potesse aspettare i soccorsi. Co dichiarava che le uniche persone presenti erano lui, il figlio del titolare e Tes_1 Pt_1
Il contenuto della dichiarazione resa da è riscontrabile con la circostanza che sia comparso Tes_1 Pt_3 alle ore 10:30, a fatto avvenuto, per aspettare i soccorsi (si vedano i docc. nn. 2-3-4 ric.).
Entrambi i sommari informatori sono arrivati sul luogo successivamente al fatto ed entrambi non riferiscono di un rapporto di lavoro del ricorrente (soprannominato “Pasquale”) alle dipendenze della società.
La relazione di PG del Comune di Tribiano evidenzia anche un altro dato di rilievo, ovvero che non c'era alcun segno di impatto sul carrello elevatore che avrebbe attinto Il mezzo, infatti, non veniva posto Pt_1 sotto sequestro.
Ma la successiva conclusione logica cui giunge la relazione di PG è indimostrabile, ovvero nessuno dei sommari informatori (indicati in ricorso come unici testimoni) allude ad una errata manovra di , CP_5 per non averla potuta vedere di persona.
Né nel ricorso sono circostanziati elementi di fatto (oggetto di prova) tali da descrivere con precisione quale potrebbe essere stata la manovra “errata” del figlio del titolare – minorenne all'epoca dei fatti- che avrebbe colpito il ricorrente: viene solo affermato che è stato investito dal muletto guidato da Pt_1 [...]
CP_5
I documenti prodotti da parte ricorrente restano muti in ordine alle caratteristiche del rapporto intercorrente con e se fosse o no in regime di subordinazione, né può esservi traccia CP_1
CP_ nell'estratto contributivo di che nelle note autorizzate depositate in data 08.05.2025, afferma: “per quanto si riferisce al profilo contributivo del denunciante in ordine al periodo dal 01.09.2020 al Parte_1
10.09.2021, risulta esclusivamente un'occupazione a tempo parziale 50% di tipo orizzontale e a tempo indeterminato presso
l'azienda ALBA S.A.S. DI AJ M. & C. Codice fiscale soggetto aziendale diverso da P.IVA_4 CP_1
. Tale rapporto di lavoro risulta cessato per dimissioni volontarie in data 25.11.2020” e “dalla consultazione delle
[...] banche dati contributive a disposizione, compreso l'archivio delle Comunicazioni Obbligatorie, non emerge alcun formale collegamento tra il denunciante e ”. CP_1
Pag. 5 di 9 Si osserva che, in effetti, nel periodo lavorativo addotto, risultano versamenti di contributi in favore del ricorrente da parte di una società terza (per la quale, con probabilità, ha in effetti lavorato) e non da CP_1
società avente sede in Cologno Monzese.
[...]
Ogni pretesa rivolta nei confronti di soggiace al regime prescrizionale previsto dalla legge ed è CP_2 prescritta per inutile decorso del termine triennale previsto dall'art. 112 comma 1 del Testo Unico n.
1124/1965.
Non essendo documentati atti interruttivi stragiudiziali, non essendo documentata una denuncia di infortunio, né l'avvio di un procedimento amministrativo, posto che l'evento infortunistico presunto è avvenuto – per deduzione del ricorrente – in data 10.09.2021, che il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato depositato in data 05.03.2025, è ormai decorso il termine di tre anni.
A onor del vero, peraltro, il ricorrente non formula domanda di condanna dell' al versamento CP_2 delle prestazioni indennitarie di legge, limitandosi ad una generica domanda di condanna al risarcimento dei danni presuntivamente patiti “stante la natura lavoristica dell'infortunio”.
In corso di causa il ricorrente ha comunque rinunciato a verbale alla domanda nei confronti dell'Istituto.
Ogni altra questione deve essere dichiarata assorbita per l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e per l'omessa prova di un incidente imputabile a (oggi maggiorenne ma non CP_5 evocato in giudizio in proprio).
Tra il ricorrente e sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese ai sensi dell'art. 92 CP_2 comma 2 c.p.c., atteso che vi è stata rinuncia alla domanda in udienza e dunque per la condotta processuale del ricorrente e dell' , che non si è opposto alla rinuncia. CP_6
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di e vengono liquidate come CP_3 da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del
13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore indeterminabile della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Irripetibili le spese nei confronti dei resistenti contumaci, che in quanto tali e vittoriosi, non hanno sopportato spese per la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 di 9 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese nei confronti dei resistenti contumaci;
3) compensa integralmente le spese del giudizio tra il ricorrente e CP_2
4) condanna altresì parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di CP_3 lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il secondo livello, parametro 146 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione presenta la seguente declaratoria:
“appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa” (doc. n. 8 ric., pag. 94).
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