Sentenza 2 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2002, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
/02 0 1 376 OGGETTO: Tassa circolazione autoveicoli Soggetti obbligati LICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ESENTE DA REGISTRAZIONEZIONE TRIBUTARIA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 ATERIA TRIBUTARIA R.G.N. 12495/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 3697 Dott. Pasquale Reale Presidente Rep. E Dott. Giovanni Paolini Consigliere Ud.14.6.2001 N E O I Z L A Consigliere relatore I Dott. Vittorio Glauco Ebner C S V I A Q C Consigliere Dott. Antonio Merone S A R N E 2 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere O P I U 3 S P ha pronunciato la seguente E T M 5 R O A 8 C C 7 . SENTENZA N Sul ricorso proposto da : TO ES, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lanzilao ed elettivamente domiciliato in Roma,via Galilei 45 presso lo studio dell'avv. Pietro Litta,in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente
Contro
Ministero delle Finanze dello Stato,in persona del Ministro in carica,appresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Ge rale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via del Portoghes 112 Resistente 1499 avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n.161 del 21.3.1998,notificata 1'8.6.1998 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere dott. Vittorio G. Ebner udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice che ha concluso per l'accoglimento del ricorso M O E H Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 9.6.1992 al Ministero delle Finanze,TO ES RL proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di £.
2.269.365 notificatagli il 27.5.1989 dall'Ufficio del Registro di Gallipoli per l'omesso pagamento della tassa di circolazione relativa agli anni 1984 e seguenti,concernente l'autoveicolo tg.LE 293077 iscritto al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome. Con sentenza in data 23.1-13.5.1996 il Tribunale di Lecce, ritenuto essere dimostrato che l'opponente aveva ceduto in data 6.2.1980 il veicolo in questione alla poi fallita) Carrozzeria G. GR srl con sede in Colico,accoglieva l'opposizione e dichiarava l'inefficacia della ingiunzione fiscale. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Lecce il Ministero delle Finanze, deducendo che la L.n.53/1983 collega l'obbligazione tributaria all'iscrizione del veicolo al PRA : sicchè,non essendovi stata alcuna annotazione di cessione o perdita di disponibilità del veicolo in tale registro, il relativo debito nella specie non può che gravare sullo TO, formale intestatario del veicolo. Con sentenza in data 12.3.1998 la Corte di Appello di Lecce riteneva fondato l'appello - pur rilevando che comunque allo TO,responsabile d'imposta,compete il diritto di surroga o comunque di rimborso nei confronti del proprietario effettivo del veicolo - e, per l'effetto, rigettava l'opposizione avverso l'ingiunzione dell'Ufficio. A Ricorre per cassazione lo TO,deducendo con un primo motivo violazione dell'art.5,comma 32° L 28.2.1983 n.53,non avendo la Corte di merito tenuto conto che la presunzione di appartenenza del veicolo derivante dall'intestazione dello stesso ad un determinato soggetto( con conseguente obbligo di corrispondere la tassa automobilistica) può essere vinta con la produzione di documenti di data certa,come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.164/1993 e come nella specie appunto avvenuto;
con un secondo, al primo strettamente connesso, omessa motivazione circa punti decisivi della controversia,prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio: in particolare in ordine alla prova, offerta da esso TO, di avere ceduto il veicolo alla GR srl,costruttrice dello stesso;
di non avere mai riacquisito la materiale disponibilità del bene,la cui restituzione( richiesta atteso il mancato integrale pagamento, da parte dell'acquirente, del prezzo pattuito per la vendita)gli era stata anzi formalmente negata dal curatore del fallimento,proprio per la avvenuta definitiva acquisizione al patrimonio della fallita, giusta fattura n.1 del 6.2.1980, dell'autoveicolo in questione,con decreto del GD al Fallimento GR in data 29.4.1981; di avere con lettera raccomandata in data 24.10.1988 comunicato all'Ufficio Esattore ACI di Lecce di non essere più il proprietario del veicolo,contestualmente indicando il nominativo del nuovo proprietario e la indisponibilità dell'autovettura per provvedimento dell'A.G. All'udienza del 22.3.2000, fissata per la discussione, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per il rinnovo della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma,stante la ritenuta irritualità di M quella precedentemente effettuata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce. Si è costituita e resiste l'Amministrazione Finanziaria, contestando la fondatezza del ricorso dello TO : sia perché articolato sostanzialmente su una censura di merito( circa l'esistenza della prova documentale della vendita del veicolo alla società GR,esclusa, in linea di fatto,dal Giudice di secondo grado),come tale preclusa in sede di legittimità;sia perché - in base al sistema desumibile dall'art.5 commi 31 e 32 L.n.53/1983 - l'obbligo del pagamento del tributo può venir meno solo con riguardo a periodi successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione nel PRA.della perdita di disponibilità del veicolo. Motivi della decisione I due motivi, in quanto strettamente connessi possono essere congiuntamente esaminati. Va rilevato che dal punto di vista della motivazione la sentenza impugnata non evidenzia le carenze denunziate dal ricorrente. in questa sede ulteriormente ribadita dal Ed invero,la tesi difensiva risulta puntualmente presa in considerazione dai Giudici di ricorrente - appello e poi disattesa con considerazioni di ordine fattuale insuscettibili di riesame in questa sede in quanto espresse in modo adeguato nonché esenti da vizi logici ed errori di diritto. In particolare,per quel che concerne la dedotta prova dell'alienazione del veicolo,la Corte leccese ne ha escluso l'esistenza, rilevando che manca una scrittura privata che attesti l'alienazione del veicolo e che tale circostanza si desume indirettamente proprio dalla fattura in data 6.2.1980 della fallita Carrozzeria GR;
che l'auto risulta essere stata demolita;
che nessuno di tali fatti ha mai formato oggetto di dichiarazione ai fini della modifica della iscrizione al PRA. Orbene,la ratio decidendi che ha condotto la Corte di merito a disattendere la domanda dello TO è chiara. Ne consegue che,essendo la decisione fondata su una adeguata e non illogica valutazione delle risultanze processuali - ivi compreso l'implicito ma altrettanto chiaro disconoscimento della rilevanza degli elementi probatori addotti dallo TO - la stessa non è sindacabile in questa sede sulla base della diversa interpretazione e valutazione che delle risultanze stesse la parte ricorrente prospetta. Invero,è riservato al Giudice di merito d'individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a provare i fatti in discussione,dando prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova( di recente, Cass.24.11.2000 n. 15201; 14.2.2001 n.2149; 2.3.2001 n. 3021). A questa stregua - esclusa cioè in linea di fatto l'esistenza di una prova certa non solo in ordine all'atto di cessione del veicolo ma anche in ordine alla richiesta di annotazione al PRA della cessione dello stesso, nelle forme normativamente prescritte( art. 59 DPR 15.6.1959 n.393 e successivamente art.94 D.Lgs.vo 30.4.1992 n.285) - del tutto corretta deve ritenersi la conclusione cui in punto di diritto la Corte stessa è pervenuta. ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Invero,lo TO,formale intestatario del veicolo al PRA,è da considerare obbligato al pagamento,quale responsabile d'imposta,nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art.5 comma 32° cit.: salvo il suo diritto di surroga nei confronti dell'effettivo possessore del veicolo( come tale,effettivo soggetto passivo dell'obbligazione tributaria),per ottenere la restituzione di quanto pagato all'indicato titolo. In tal senso è del resto il costante orientamento di legittimità, richiamato nella sentenza impugnata e dal quale ritiene il Collegio che non vi sia ragione di discostarsi. Il ricorso - stante l'infondatezza dei motivi che lo sorreggono - deve essere dunque rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio,che si liquidano a favore della Amministrazione Finanziaria in complessive £. 1.050.000,di cui £. 900.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate a favore della Amministrazione Finanziaria in complessive £. 1.050.000, di cui £.900.000 per onorari,oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 14 giugno 2001 Il Consigliere estensore Il Presidenteдли IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIAOsvaldo Ascanio { -2 FEB 2002 Oggi _ IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio