Art. 12. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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5 marzo 1982
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1 gennaio 1993
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte Cost., sentenza 07/04/2011, n. 118Provvedimento: […] L'Avvocatura dello Stato ricorda, da ultimo, come la norma censurata riproduca la disposizione contenuta nell'art. 121, nono comma, del previgente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), come sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della legge 27 novembre 1980, n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli): disposizione che questa Corte ha ritenuto non contrastante con l'art. 3 Cost., escludendo, in particolare, che essa configurasse «una sorta di responsabilità oggettiva concorsuale» (ordinanza n. 3 del 1989). […]Leggi di più...
- violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi·
- non fondatezza della questione.·
- esclusione·
- circolazione stradale
- 2. Corte Cost., ordinanza 27/07/1982, n. 147Provvedimento: […] che, peraltro, il sopracitato art. 12 della legge n. 38 del 1982, entrata in vigore dopo l'emanazione dell'ordinanza in questione, stabilisce ora espressamente, al decimo comma, […]Leggi di più...
- ord. 147/82. circolazione stradale·
- necessita' di una nuova valutazione della rilevanza·
- veicoli industriali·
- sanzioni·
- questioni gia' dichiarate in parte non fondate·
- previsione espressa della responsabilita' penale del solo conducente del veicolo·
- implicita esclusione della responsabilita' penale del proprietario del veicolo·
- restituzione degli atti ai giudici a quibus.·
- circolazione con veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito
- 3. Corte Cost., ordinanza 07/02/1984, n. 24Provvedimento: […] Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione della suindicata ordinanza, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali;Leggi di più...
- ord. 24/84. circolazione stradale·
- ius superveniens: modifiche del regime sanzionatorio·
- restituzione degli atti al giudice a quo.·
- necessita' di nuova valutazione della rilevanza·
- veicoli che superino il peso complessivo consentito·
- sanzione penale ovvero amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i trenta quintali
- 4. Corte Cost., ordinanza 24/01/1983, n. 3Provvedimento: […] Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione della suindicata ordinanza, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito;Leggi di più...
- asserita violazione del principio di uguaglianza·
- restituzione degli atti al giudice a quo.·
- necessita' di una nuova valutazione della rilevanza·
- veicoli industriali·
- ius superveniens: mutamento del regime sanzionatorio·
- carico notevolmente eccedente il consentito·
- ord. 3/83. circolazione stradale·
- sanzioni penali
- 5. Corte Cost., ordinanza 09/06/1986, n. 136Provvedimento: […]Leggi di più...
- circolazione su autoveicolo industriale con peso superiore ai 30 quintali·
- pena prevista in misura fissa·
- ord. 136/86. circolazione stradale·
- manifesta inammissibilita' della questione (per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza).