Art. 3.
Gli agenti che non risulteranno idonei nel concorso, di cui all'art. 1, saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, a meno che non accettino la sistemazione prevista dal successivo art. 4.
Gli agenti distaccati agli uffici da epoca posteriore al 1 gennaio 1948 o che al 31 dicembre 1948 non abbiano compiuto 300 giornate di effettiva presenza saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche.
Gli agenti che non risulteranno idonei nel concorso, di cui all'art. 1, saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, a meno che non accettino la sistemazione prevista dal successivo art. 4.
Gli agenti distaccati agli uffici da epoca posteriore al 1 gennaio 1948 o che al 31 dicembre 1948 non abbiano compiuto 300 giornate di effettiva presenza saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche.