Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1949, n. 966
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 gennaio 1950
Art. 3.
Gli agenti che non risulteranno idonei nel concorso, di cui all'art. 1, saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, a meno che non accettino la sistemazione prevista dal successivo art. 4.
Gli agenti distaccati agli uffici da epoca posteriore al 1 gennaio 1948 o che al 31 dicembre 1948 non abbiano compiuto 300 giornate di effettiva presenza saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1950