Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2007, n. 32261
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Sentenza 19 giugno 2007

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In tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, è ravvisabile un rapporto di continuità normativa tra le disposizioni degli artt.34, commi da 1 a 6, e 50, comma primo, lett. a) D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 e quelle di cui agli art. 59 duodecies, commi da 1 a 4, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 ed 89, comma secondo, lett. a) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, tutte riguardanti i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che le nuove disposizioni introducono un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al previgente, contemplato dal D.Lgs. n. 277 del 1991).

In tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 che ha abrogato il capo III del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, le sanzioni penali previste dall'art. 50 di tale ultimo decreto continuano ad applicarsi alle violazioni delle disposizioni contemplate dai rimanenti capi, mentre alle violazioni del Titolo VI - bis del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, inserito dal D.Lgs. n. 257 del 2006, si applicano le sanzioni contemplate dall'art. 89 del D.Lgs. n. 626 del 1994.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2007, n. 32261
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32261
    Data del deposito : 19 giugno 2007

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