Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2007, n. 23788
CASS
Sentenza 15 maggio 2007

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L'attività di gestione non autorizzata di rifiuti provenienti dal disfacimento del manto stradale (nella specie, fresato di asfalto) configura il reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (prima previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n. 22 del 1997) poichè detti rifiuti continuano ad essere classificati come rifiuti speciali non pericolosi in quanto derivanti dalle attività di demolizione e costruzione ed agli stessi non è applicabile la speciale disciplina prevista dall'art. 186 del citato D.Lgs. per le terre e rocce da scavo cui gli stessi non sono assimilabili.

Commentario1

  • 1RIFIUTI: disfacimento del manto stradale. Regole per lo smaltimento.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    RIFIUTI – Disfacimento del manto stradale – Trasporto di rifiuti – Reato di cui all'art. 256, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – Configurabilità – Attività di demolizione e costruzione – Disciplina prevista per le terre e rocce – Applicabilità – Esclusione. Il trasporto di rifiuti provenienti dal disfacimento del manto stradale (nella specie, lastre di asfalto) configura il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 poiché detti rifiuti sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi in quanto derivanti dalle attività di demolizione e costruzione (Cass. Sez. 3, n. 23788 del 15/05/2007, Arcuti). Ne consegue che ad essi non è applicabile la disciplina prevista per le terre e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2007, n. 23788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23788
Data del deposito : 15 maggio 2007

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