Sentenza 15 maggio 2007
Massime • 1
L'attività di gestione non autorizzata di rifiuti provenienti dal disfacimento del manto stradale (nella specie, fresato di asfalto) configura il reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (prima previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n. 22 del 1997) poichè detti rifiuti continuano ad essere classificati come rifiuti speciali non pericolosi in quanto derivanti dalle attività di demolizione e costruzione ed agli stessi non è applicabile la speciale disciplina prevista dall'art. 186 del citato D.Lgs. per le terre e rocce da scavo cui gli stessi non sono assimilabili.
Commentario • 1
- 1. RIFIUTI: disfacimento del manto stradale. Regole per lo smaltimento.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
RIFIUTI – Disfacimento del manto stradale – Trasporto di rifiuti – Reato di cui all'art. 256, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – Configurabilità – Attività di demolizione e costruzione – Disciplina prevista per le terre e rocce – Applicabilità – Esclusione. Il trasporto di rifiuti provenienti dal disfacimento del manto stradale (nella specie, lastre di asfalto) configura il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 poiché detti rifiuti sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi in quanto derivanti dalle attività di demolizione e costruzione (Cass. Sez. 3, n. 23788 del 15/05/2007, Arcuti). Ne consegue che ad essi non è applicabile la disciplina prevista per le terre e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2007, n. 23788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23788 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/05/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1442
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 39407/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RC DO, nato a [...] il 26 agosto del 1959;
avverso la sentenza del tribunale di Tivoli del 26 agosto del 1959;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. MASSEFRA Gianfranco, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 07.06.2006, il tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, condannava UT DO alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, condizionalmente sospesa, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, perché, nella qualità di amministratore unico della Società Elettrostrade s.r.l. esercente attività di edilizia e rifacimento manti stradali, realizzava su terreno sito in Guidonia Montecelio (RM), Via Arsoli, attività di gestione e recupero non autorizzata di rifiuti non pericolosi: in particolare residui di asfalto e conglomerati bituminosi senza alcuna autorizzazione.
Avverso la decisione anzidetta il difensore dell'imputato proponeva appello, convertito in ricorso dalla corte territoriale, chiedendo con il motivo addotto a sostegno dell'impugnazione l'assoluzione per l'insussistenza del fatto. Assume che il materiale in questione non costituiva rifiuto perché era riutilizzato dalla società come materia prima nel processo produttivo del proprio prodotto finale costituito dall'asfalto colato. Lamentava altresì la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché è infondato. Il materiale proveniente dal disfacimento del manto stradale (residui di asfalto) costituiva rifiuto speciale a norma del Decreto Ronchi, art. 7, comma 3, lett. b), il quale considerava rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione nonché i rifiuti pericolosi derivanti da attività di scavo, non essendo detti materiali assimilabili alle rocce e terre da scavo, esclusi dalla disciplina sui rifiuti a norma dell'art. 8, lettera f) bis decreto citato, come modificato dalla L. n. 93 del 2001, art. 10, ed interpretato dalla L. n. 443 del 2001, art. 1, comma 17, (cfr. Cass. 39568 del 2005; 16695
del 2004, 12851 del 2003; 8936 del 2003). Invero, il materiale da demolizione di strade o di edifici non è assimilabile alle terre o rocce da scavo perché non è costituito solo da terriccio e detriti di pietre o rocce, ma anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo. Il diverso orientamento espresso nella decisione n. 13314 del 2003 che considerava irrilevante la presenza di modeste quantità di asfalto è rimasto pressoché isolato. D'altra parte, le stesse terre e rocce da scavo erano escluse, in base al decreto Ronchi, dalla disciplina sui rifiuti alle condizioni previste dalla legge (L. n. 443 del 2001, art. 1, comma 17), che nella fattispecie non ricorrono o comunque non sono state dimostrate.
L'inclusione tra i rifiuti del materiale proveniente da attività di demolizioni e costruzioni, ancorché non pericoloso, è stata confermata con il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 3, lett. b). In proposito si deve ribadire l'interpretazione prevalente di questa sezione adottata sotto la vigenza del decreto Ronchi diretta ad includere tra il materiale proveniente da demolizioni e costruzioni anche il fresato di asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale (cfr. per tutte: Cass. n. 16695 del 2004), posto che il tenore letterale della norma dianzi citata non è diverso da quello del Decreto Ronchi, art. 7, comma 3, lett. b). Anche in base al D.Lgs. n. 152 del 2006, continuano ad essere escluse dalla disciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo alle condizioni previste dall'art. 186 decreto anzidetto ossia a condizione che siano effettivamente riutilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati, intendendosi come riutilizzazione anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale o la ricollocazione in altro sito a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa;
in caso di destinazione a differenti cicli di produzione sono attualmente previsti controlli periodici ed obblighi di documentazione in capo all'utilizzatore; nel caso in cui non sia possibile l'immediato utilizzo sono previsti ulteriori obblighi di documentazione. In ogni caso il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito senza trasformazioni preliminari. In definitiva l'esclusione è subordinata ad una serie di adempimenti e formalità che non è il caso di analizzare in questa fattispecie perché il materiale in questione non è comunque assimilabile alle terre e rocce da scavo. Va solo sottolineato che in mancanza, anche di una sola delle condizioni previste dalla norma, va senz'altro applicata la disciplina sui rifiuti. Trattandosi di eccezione alla disciplina dei rifiuti non è consentita un'interpretazione analogica (art. 14 preleggi). Anzi si impone un'interpretazione restrittiva perché, sotto la vigenza del decreto Ronchi, la Commissione europea aveva già rilevato il contrasto con la normativa comunitaria dell'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti, costringendo il legislatore ad interventi correttivi in parte effettuati con la L. n. 443 del 2001 prima richiamata.
Alla fattispecie non è neppure applicabile la L. n. 178 del 2002, art. 14, peraltro non invocato dal ricorrente ed abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 264, lett. l, poiché i residui catramosi e bituminosi, come risulta dallo stesso ricorso, erano riutilizzati dopo avere subito un trattamento preliminare. In definitiva l'imputato esercitava attività di raccolta e recupero dei rifiuti previo trattamento preliminare senza alcuna autorizzazione o comunicazione e tale attività configura gli estremi del reato che gli è stato contestato, già punito dal Decreto Ronchi, art. 51, comma 1, lett. a) ed ora sanzionato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art.256, comma 1, lettera a).
Il beneficio della non menzione della condanna non risulta chiesto perché la relativa istanza non è stata riportata nell'intestazione della sentenza tra le conclusioni delle parti e, d'altro canto, il ricorrente, che pure deduce un difetto di motivazione sul punto, non ha altrimenti dimostrato di avere avanzato la relativa richiesta. La concessione del beneficio della non menzione della condanna rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, il quale è tenuto a motivare il rigetto solo se l'istanza sia ritualmente proposta con l'indicazione delle ragioni che la giustificano.
P.Q.M.
LA CORTE letto l'articolo 620 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2007