Sentenza 8 maggio 2002
Massime • 1
In base all'art. 22 della legge n. 153 del 1969 la cessazione dell'attività lavorativa costituisce - al pari del requisito dei trentacinque anni di iscrizione assicurativa e del requisito contributivo - un presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità e non un mero requisito di erogabilità della prestazione. Ne consegue che le fattispecie nelle quali tale cessazione si sia verificata dopo il 17 agosto 1995 (giorno di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995) sono assoggettate alla normativa introdotta da tale ultima legge, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che la presentazione della domanda di pensione e di quella di dimissioni sia stata effettuata in epoca precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6571 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO GIOVANNI - Presidente -
Dott. DE RENZIS ALESSANDRO - Consigliere -
Dott. LA TERZA MAURA - Consigliere -
Dott. TOFFOLI SAVERIO - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DE RC EN, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Massimo Pozza e Antonio Pellegrini, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in via Francesco De Sanctis n. 15 - Roma.
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Carlo De Angelis e Michele Di Lullo che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso notificato.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 3071 del 9/6/1999 - R.G. 393/1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. G. Cipriani Ramolo per delega dell'avv. Antonio Pellegrini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato avanti il Pretore di Torino il 14 marzo 1996, ME De MA chiese la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ad anticipare al 1^ settembre 1995 la pensione di anzianità riconosciutagli con decorrenza dal 1^ agosto 1996. Con pronuncia del 2 dicembre 1997, il Pretore adito rigettò la domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta dal De MA.
A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato che sebbene all'epoca di presentazione della domanda di pensione e di quella di dimissioni (17 luglio 1995), era in vigore l'art. 22 della legge 153 del 30 aprile 1969, per cui il ricorrente, una volta intervenuta la cessazione del rapporto, sarebbe risultato nel possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico, tuttavia alla data in cui il rapporto ebbe effettivamente a risolversi (26 agosto 1995, data di decorrenza delle dimissioni) era già entrata in vigore la legge n. 335 dell'8 agosto 1995, che condizionava la maturazione del diritto alla pensione anche al possesso di una certa età anagrafica, che il De MA avrebbe raggiunto solo l'anno successivo.
Tale normativa doveva ritenersi applicabile nel caso di specie, essendo intervenuta prima che maturasse il diritto alla pensione, ed in particolare prima della cessazione del rapporto di lavoro, che integrava uno dei requisiti a tal fine necessari, secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 153 del 30 aprile 1969. Legittimamente pertanto l'Inps aveva tenuto conto del suddetto requisito anagrafico nel determinare la decorrenza della pensione di anzianità.
Di questa decisione viene chiesta la cassazione dal De MA con ricorso sostenuto da quattro motivi.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il De MA, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 22, primo comma, lettera c, legge n. 153 del 30 aprile 1969, anche in relazione all'art. 12.
Disposizioni sulla legge in generale, sostiene che con la previsione della cessazione del rapporto di lavoro, l'art. 22 della legge 153 del 30 aprile 1969 ha inteso individuare non già un requisito del diritto alla pensione di anzianità, come erroneamente ritenuto dal giudice del merito, bensì una mera condizione di erogabilità della suddetta prestazione.
Con il secondo motivo del ricorso il De MA denuncia errata e falsa interpretazione dell'art. 22, primo comma, lettera c, legge n. 153 del 30 aprile 1969, anche in relazione all'art. 149 disp. att. c.p.c.
Il ricorrente sostiene che il diritto alla pensione di anzianità si definisce con riferimento alla domanda, laddove il requisito (ai fini della erogabilità) di non prestare attività lavorativa può intervenire anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario ai sensi dell'art 149 disp. att. c.p.c. Con il terzo motivo del ricorso il De MA denuncia violazione dell'art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale. Sostiene il ricorrente che la legge n. 335 dell'8 agosto 1995, così come interpretata dal giudice del merito, finirebbe con l'assumere efficacia retroattiva, in violazione del disposto di cui all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale.
Con il quarto motivo del ricorso il De MA denuncia contraddittorietà della motivazione.
Il giudice del merito, nell'affermare, sia pure implicitamente, che la domanda sarebbe risultata fondata se non fosse entrata in vigore la legge 335/1995, in tal modo ammette, contraddittoriamente, che la condizione di non prestare attività lavorativa al momento della domanda, non incidendo sulla accoglibilità della domanda stessa, non è un elemento costitutivo del diritto.
I primo ed il secondo motivo del ricorso, che per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Le censure che il ricorrente propone avverso la sentenza del giudice del gravame, laddove ha ritenuto la inapplicabilità dell'art. 22 della legge 153 del 30 aprile 1969, sollevano il problema della individuazione del momento di perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, dovendosi con riferimento a tale momento valutare la applicabilità della normativa invocata dal ricorrente. L'affermazione del Tribunale, secondo il quale, ai sensi dell'art. 22 della legge 153/1969, il requisito di non prestare attività
lavorativa al momento della domanda (e dunque la cessazione del rapporto di lavoro) costituisce un presupposto necessario alla insorgenza del diritto alla pensione di anzianità, e non un mero requisito di erogabilità della prestazione, appare interpretazione corretta della norma in esame, considerato l'inequivocabile tenore del dato testuale, che individua il suddetto requisito quale "condizione" per il "diritto alla pensione", e lo accomuna ad altri requisiti (quello dei trentacinque anni di iscrizione assicurativa e quello contributivo), la cui natura costitutiva del diritto appare incontestata ed incontestabile.
Peraltro quella di cui si discute costituisce interpretazione consolidata di questa Corte (vedi Cass. n. 5965 del 21 novembre 1984;
Cass. n. 6693 del 25 luglio 1996). Nel caso di specie, il rapporto è cessato in data 26/8/1995, quando era già intervenuta la disciplina introdotta dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995. Correttamente pertanto il giudice del gravame ha escluso la applicabilità dell'art. 22 della legge 153/1969 con riferimento ad un diritto insorto quando la stessa non era più in vigore, per essere invece applicabile la nuova normativa di cui all'art 1 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 (ed ha pertanto riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità posticipandone la decorrenza con riferimento alla maturazione del requisito anagrafico richiesto dalla nuova disciplina).
Da quanto esposto, emerge la infondatezza anche del 3^ motivo del ricorso. Infatti trattandosi della applicazione della normativa di cui alla legge 335/1995 ad un diritto insorto nel periodo della sua vigenza, deve escludersi che il giudice del gravame abbia attribuito alla stessa una efficacia retroattiva.
Egualmente infondato appare il 4^ motivo del ricorso. Non è individuabile alcuna affermazione del giudice del gravame intesa a negare, contraddittoriamente, la già affermata valenza costitutiva del requisito della cessazione dal lavoro, ai sensi dell'art. 22 della legge 153/1965. Il giudice del gravame si è limitato a precisare che la applicabilità della normativa invocata andava individuata con riferimento al momento di perfezionamento del diritto alla pensione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2002