Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6571
CASS
Sentenza 8 maggio 2002

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In base all'art. 22 della legge n. 153 del 1969 la cessazione dell'attività lavorativa costituisce - al pari del requisito dei trentacinque anni di iscrizione assicurativa e del requisito contributivo - un presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità e non un mero requisito di erogabilità della prestazione. Ne consegue che le fattispecie nelle quali tale cessazione si sia verificata dopo il 17 agosto 1995 (giorno di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995) sono assoggettate alla normativa introdotta da tale ultima legge, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che la presentazione della domanda di pensione e di quella di dimissioni sia stata effettuata in epoca precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6571
    Data del deposito : 8 maggio 2002

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