Versione
15 febbraio 2007
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29 maggio 2008
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Art. 3. (Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata
e agevolata e per la graduazione degli sfratti) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gia' presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualita' da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. ((2)) 3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprieta' edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e successive modificazioni, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonche' di un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 23 maggio 2008, n. 166 (in G.U. 1a ss 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)".
e agevolata e per la graduazione degli sfratti) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gia' presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualita' da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. ((2)) 3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprieta' edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e successive modificazioni, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonche' di un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 23 maggio 2008, n. 166 (in G.U. 1a ss 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)".
Commentari • 2
- 1. Energia elettrica da fonti rinnovabili: il legislatore (nella fattispecie regionale) non può introdurre un limite massimo alla produzioneDi Ruggero Tumbiolo · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
di Ruggero Tumbiolo. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n. 4768 del 10 settembre 2012, ha disapplicato, in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario, l'art. 3 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata, laddove pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in quanto contrastante con la direttiva n. 2001/77/CE. Il primo comma dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007 stabilisce che fino all'approvazione del piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) non è consentita l'autorizzazione degli impianti che non rientrino nei limiti fissati dal …
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Giurisprudenza • 59
- 1. Corte Cost., sentenza 23/05/2008, n. 166Provvedimento: […] In definitiva, la Regione Lombardia ritiene che i commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge n. 9 del 2007 siano illegittimi «in quanto introducono, in materia di edilizia residenziale pubblica e di politiche sociali e dell'abitazione, disposizioni puntuali sulla predisposizione del suddetto piano, sulle valutazioni concernenti la graduatoria e sui connessi requisiti per l'inserimento in essa dei soggetti interessati, […] 1.3.1. – Preliminarmente, la ricorrente richiama le censure mosse nei confronti degli artt. 3 e 4 della legge n. 9 del 2007, precisando che esse «valgono anche con riguardo alla disposizione di cui all'art. 5». […]Leggi di più...
- edilizia e urbanistica·
- ricorso della regione lombardia·
- edilizia residenziale pubblica·
- non fondatezza della questione.·
- esclusione·
- lamentata violazione delle competenze regionali·
- inammissibilità della questione.·
- censura priva di adeguata motivazione·
- definizione attraverso decreto ministeriale·
- illegittimità costituzionale.·
- lamentata omessa previsione di risorse finanziarie·
- denunciata lesione delle competenze regionali·
- denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale e locale·
- lesione della competenza residuale delle regioni in materia di politiche sociali