Art. 8. Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria 1. E' istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attivita' di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.
2. A tal fine e' istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Nota all'art. 8:
Il testo dell' art. 12 del D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) e' il seguente:
"Art. 12. - I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'amministrazione, al fine di accertarne la regolarita' amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.
Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.
Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.
I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilita' non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell' art. 2 codice di procedura penale . Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.
Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possono interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva, dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.
Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.
Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarita' dagli stessi non rilevate in sede di ispezione, salvo che tali irregolarita' non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilita' si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarita' delle quali siano venuti comunque a conoscenza".
2. A tal fine e' istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Nota all'art. 8:
Il testo dell' art. 12 del D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) e' il seguente:
"Art. 12. - I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'amministrazione, al fine di accertarne la regolarita' amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.
Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.
Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.
I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilita' non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell' art. 2 codice di procedura penale . Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.
Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possono interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva, dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.
Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.
Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarita' dagli stessi non rilevate in sede di ispezione, salvo che tali irregolarita' non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilita' si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarita' delle quali siano venuti comunque a conoscenza".