Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
CC62368 LI AT IA ITA ZSENTE DA RY ISTRAZIONE TRIB WT BBLICA ARI *ISCS DEL 5... 26/4/1986 A , 131 TAB. ALL B - N. S REPU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto IB TAR SEZION Tributaria03 Composta dagli Ill.mi Sig Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 22314/5 Dott. Mario CICALA Consigliere Стод.11056 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere - od 25/09/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DEL REGISTRO DI SAN REMO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RI IT;
intimata avversO la sentenza della Commissione tributaria 2002 regionale di GENOVA, depositata il 23/12/97; 3327 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOLL. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. Svolgimento del processo IE TA impugnava presso la Commissione Tributaria di primo grado di San Remo l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del Registro di San Remo, avente ad oggetto il pagamento di £ 4.264,000 per un immobile ad essa definitivamente assegnato in sede di scioglimento della comunione di beni mediante verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di San Remo;
faceva presente l'istante che detta assegnazione era esente da imposta di registro in quanto non “autonoma" bensì avvenuta nell'ambito di un processo divorzile. L'adita commissione di primo grado dichiarava improcedibile il ricorso non essendo stata inviata copia dello stesso all'Ufficio. A seguito dell'impugnazione proposta dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza in esame, in riforma di quanto statuito in primo grado, preliminarmente affermata la procedibilità del ricorso per la regolare costituzione del contraddittorio, riteneva l'assegnazione dell'immobile in questione esente dall'imposta di registro in quanto, "vista la documentazione allegata e il verbale di conciliazione”, parte integrante del procedimento di divorzio. Ricorre per cassazione, con due motivi, il Ministero;
non ha svolto attività difensiva l'intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 111 Cost. e 132 c.p.c., in quanto priva dell'esposizione dei motivi “in fatto in diritto" in base ai quali è stata emessa, con conseguente impossibilità di identificazione del relativo procedimento logico e giuridico. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8 lett. a) e 75 del D.P.R n. 131/1986, nonché dell'art. 19 della 1. n. 74/1987, e relativo difetto di motivazione. Per non avere la Commissione Regionale considerato l'autonomia del giudizio di scioglimento di comunione ordinaria, riguardante l'assegnazione dell'immobile in questione rispetto a quello divorzile, con conseguente declaratoria della legittimità dell'imposizione fiscale in oggetto. Il ricorso è infondato. Per quanto attiene il primo motivo deve rilevarsi che la sentenza in oggetto presenta una chiara e nella distinzione tra la parte espositiva delle vicende processuali e quella strettamente attinente la decisione in punto di diritto;
inoltre, le argomentazioni svolte, in modo logico e sufficiente, consentano una agevole identificazione del percorso decisionale e di quanto addotto a sostegno di detta pronuncia. Anche il secondo motivo non merita accoglimento: a parte la considerazione, come sopra detto, che il trasferimento dell'immobile in questione alla Gricco è stato configurato, con sufficiente motivazione, dalla Commissione di secondo grado nell'ambito del giudizio divorzile, sulla base della documentazione in atti e del verbale di conciliazione, deve rilevarsi che la vicenda in questione rientra nel trattamento fiscale privilegiato di cui all'art. 19 della 1. n. 74/87. Non può in proposito, quindi, che confermarsi quanto già statuito da questa Corte, con costante indirizzo giurisprudenziale (tra le altre Cass. n. 6065/2000; 2347/2001 e 7493/2002) secondo cui le agevolazioni di cui all'art. 19 suesposto operano con riferimento a tutti gli alti e convenzioni che i coniugi pongono in essere, nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili o di immobili all'uno o all'altro coniuge. Devc aggiungersi, in virtù della stessa formulazione letterale di detta norma, che tali agevolazioni vanno estese ad ogni tipo di "tassazione", indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo concretamente in discussione. 11 mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso DEPOR MERIA Oggi 1 APR, 2003 1. ILMANGELWERE CH In Roma, il 25-9-2002 Ennio Atygone Juleau Il Presidente L'estensore P A ممرضات