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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GAVA PAOLO, Presidente e Relatore PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice TAURO MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - RD
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120259000399964000 IVA-ALTRO - sul ricorso n. 149/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - RD
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0912025900040875900 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 03/05/2025 in relazione a due cartelle di pagamento notificate nell'ottobre e nel novembre del 2014 nei confronti della società Società_1 Sas di
Società_2 per tributi Iva dell'anno 2006 e 2007, i ricorrenti, destinatari dell'intimazione suddetta in qualità di soci, hanno proposto, separatamente, ricorso eccependo l'intervenuta prescrizione decennale dei tributi erariali di cui alle cartelle esattoriali indicate, non essendosi verificata alcuna interruzione;
in ogni caso, eccepiscono l'intervenuta prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi esposti;
contestano altresì la debenza dell'onere di riscossione esposto nell'intimazione impugnata in quanto abolito dal legislatore nel 2022; eccepiscono il difetto della preventiva escussione del patrimonio sociale, essendo la loro eventuale responsabilità solo sussidiaria a quella della società di persone di cui erano partecipi;
infine, rilevano l'illegittimita dell'intimazione impugnata per carenza di sufficiente motivazione.
L'AdR si è costituita, resistendo al gravame di cui chiede il rigetto, previo riconoscimento, quanto all'eccezione di prescrizone delle sanzioni e degli interessi, di aver già bloccato la riscossione relativa per cui chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere su questo motivo del ricorso;
quanto alla prescrizione dei tributi, dopo aver ribadito la durata decennale del termine, rileva che, successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, la società contribuente ha presentato, per entrambi i carichi tributari, apposita istanza di rateazione che veniva accolta dall'agente di riscossione ed alla quale faceva seguito il pagamento delle rate fino al mese di ottobre 2016 dopo di che la società veniva cancellata dal registro delle imprese il 30/12/2016, pertanto, le istanze di rateazione ed i successivi pagamenti delle rate costituirebbero atti interruttivi della prescrizione dei tributi ed avrebbero impedito il determinarsi della prescrizione delle imposte dovute;
in ogni caso il termine decennale non sarebbe trascorso in seguito alla “sospensione” dei termini di prescrizione dovuta alla legislazione emergenziale in tema di pandemia da Covid-19; quanto all'eccezione di illegittimità dell'addebito degli oneri di riscossione la ritiene infondata in quanto la debenza di tali oneri è stata eliminata solo per i carichi affidati alla riscossione dal 01/01/2022 mentre quelli oggi in discussione sono stati affidati nel 2014 per cui varrebbe la disciplina transitoria che prevede per i carichi affidati in tale epoca un onere di riscossione pari al 8% del credito da riscuotere;
sull'eccezione di omessa
Società_1preventiva escussione del patrimonio sociale di Sas, ne rileva l'infondatezza in quanto tale società si è estinta alla data del 31/12/2016 e fino ad allora aveva rispettato i pagamenti delle rate previste, inoltre, tale società era, comunque, priva all'epoca di qualsiasi patrimonio costituito da beni mobili, immobili o crediti;
del pari priva di pregio sarebbe l'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione impugnata in quanto redatta secondo i modelli ministeriali ed, in ogni caso, perché riproducente il contenuto delle cartelle esattoriali precedentemente notificate. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale, preso atto dell'avvenuto scarico dei ruoli per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi attesa la loro prescrizione quinquennale, ribadisce altresì l'eccezione di prescrizione decennale anche dei tributi in linea capitale, richiamando una giurisprudenza più recente e, soprattutto, il principo di cui all'art. 1309 c.c. secondo il quale i riconoscimenti di debito effettuati da uno dei condebitori solidali non estende i suoi effetti anche agli altri coobbligati per cui le richieste di rateazione del carico tributario ed il pagamento delle rate
Società_1previste, ove costituissero altrettanti riconoscimenti del debito nei confronti della società Sas, non avrebbero efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti degli altri coobbligati solidali quali sono gli odierni ricorrenti;
richiama a questo proposito l'ordinanza pronunciata dal Collegio del
Tribunale di RD che avrebbe accolto la tesi dei ricorrenti, ritenendo prescritti i crediti erariali,
Ricorrente_1provvedendo sul reclamo proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza cautelare del G.E. dello stesso Tribunale che, invece, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione esattoriale avviata dall'agente di riscossione, sostenendo l'avvenuto effetto interruttivo della prescrizione ad
Società_1opera delle rateazioni richieste a suo tempo dalla società Sas a mezzo del suo legale
Società_2rappresentante ; contesta altresì le argomentazioni dell'Ufficio circa la pretesa sospensione dei termini di prescrizione per 18 mesi a seguito della legislazione emergenziale in tema di epidemia da Covid-19, osservando come secondo la giurisprudenza tale sospensione varrebbe solo per i termini di pagamento in scadenza nel periodo considerato ma non per quelli già precedentemente scaduti. Insiste, pertanto nelle richieste di annullamento, totale o parziale, dell'intimazione di pagamento impugnata.
All'udienza del 17/12/2025 i ricorsi venivano riuniti, inoltre, a seguito dell'astensione dichiarata da un componente del Collegio, il procedimento è stato rinviato al 28/01/2026 avanti a diverso Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti vanno accolti.
Non v'è dubbio che l'istanza di rateazione del debito tributario ed i successivi pagamenti delle rate previste costituiscano altrettanti riconoscimenti del debito ed abbiano conseguentemente l'effetto di interrompere lo scorrere del termine di prescrizione ma questo, ai sensi dell'art. 1309 c.c., si verifica solamente nei confronti di chi formuli l'istanza di rateazione ed esegua i pagamenti delle rate successive e non, invece, nei confronti degli eventuali condebitori solidali quali sono certamente gli odierni ricorrenti.
Invero, è pacifico in causa che l'Ufficio della SC non abbia compiuto atti interruttivi dopo la notifica delle cartelle esattoriali avvenuta nell'ottobre e nel novembre del 2014 che avrebbero potuto interrompere la prescrizione anche nei confronti dei coobbligati ai sensi dell'art. 1310 c.c. per cui i termini di prescrizione dei tributi di cui si chiede ora il pagamento sono iniziati a decorrere per gli odierni contribuenti dalla notifica alla società Società_1 Sas delle rispettive cartelle esattoriali ed hanno compiuto il percorso decennale previsto senza subire interruzioni a loro opponibili fino al successivo momento di notifica dell'intimazione di pagamento qui in discussione, avvenuta il 03/05/2025 quando oramai la prescrizione era già maturata.
Priva di pregio appare, inoltre, l'argomentazione dell'Ufficio tesa a sostenere l'avvenuta sospensione del decorso dei termini di rescrizione in conseguenza di quanto previsto dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 considerato che la sospensione dei termini di versamento delle imposte e la corrispondente sospensione dell'attività di controllo, accertamento e riscossione da parte degli enti impositori e dei termini di prescrizione relativi all'esercizio di dette attività non può che ritenersi riferita ai versamenti ed anche alle attività di controllo, accertamento e riscossione i cui termini scadevano nell'intervallo temporale indicato dalla norma e non certo a tutte le attività di controllo, accertamento e riscossione degli uffici finanziari allora pendenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti ed annulla le intimazioni di pagamento impugnate. Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato dai ricorrenti. RD, 28 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GAVA PAOLO, Presidente e Relatore PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice TAURO MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - RD
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120259000399964000 IVA-ALTRO - sul ricorso n. 149/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - RD
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0912025900040875900 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 03/05/2025 in relazione a due cartelle di pagamento notificate nell'ottobre e nel novembre del 2014 nei confronti della società Società_1 Sas di
Società_2 per tributi Iva dell'anno 2006 e 2007, i ricorrenti, destinatari dell'intimazione suddetta in qualità di soci, hanno proposto, separatamente, ricorso eccependo l'intervenuta prescrizione decennale dei tributi erariali di cui alle cartelle esattoriali indicate, non essendosi verificata alcuna interruzione;
in ogni caso, eccepiscono l'intervenuta prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi esposti;
contestano altresì la debenza dell'onere di riscossione esposto nell'intimazione impugnata in quanto abolito dal legislatore nel 2022; eccepiscono il difetto della preventiva escussione del patrimonio sociale, essendo la loro eventuale responsabilità solo sussidiaria a quella della società di persone di cui erano partecipi;
infine, rilevano l'illegittimita dell'intimazione impugnata per carenza di sufficiente motivazione.
L'AdR si è costituita, resistendo al gravame di cui chiede il rigetto, previo riconoscimento, quanto all'eccezione di prescrizone delle sanzioni e degli interessi, di aver già bloccato la riscossione relativa per cui chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere su questo motivo del ricorso;
quanto alla prescrizione dei tributi, dopo aver ribadito la durata decennale del termine, rileva che, successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, la società contribuente ha presentato, per entrambi i carichi tributari, apposita istanza di rateazione che veniva accolta dall'agente di riscossione ed alla quale faceva seguito il pagamento delle rate fino al mese di ottobre 2016 dopo di che la società veniva cancellata dal registro delle imprese il 30/12/2016, pertanto, le istanze di rateazione ed i successivi pagamenti delle rate costituirebbero atti interruttivi della prescrizione dei tributi ed avrebbero impedito il determinarsi della prescrizione delle imposte dovute;
in ogni caso il termine decennale non sarebbe trascorso in seguito alla “sospensione” dei termini di prescrizione dovuta alla legislazione emergenziale in tema di pandemia da Covid-19; quanto all'eccezione di illegittimità dell'addebito degli oneri di riscossione la ritiene infondata in quanto la debenza di tali oneri è stata eliminata solo per i carichi affidati alla riscossione dal 01/01/2022 mentre quelli oggi in discussione sono stati affidati nel 2014 per cui varrebbe la disciplina transitoria che prevede per i carichi affidati in tale epoca un onere di riscossione pari al 8% del credito da riscuotere;
sull'eccezione di omessa
Società_1preventiva escussione del patrimonio sociale di Sas, ne rileva l'infondatezza in quanto tale società si è estinta alla data del 31/12/2016 e fino ad allora aveva rispettato i pagamenti delle rate previste, inoltre, tale società era, comunque, priva all'epoca di qualsiasi patrimonio costituito da beni mobili, immobili o crediti;
del pari priva di pregio sarebbe l'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione impugnata in quanto redatta secondo i modelli ministeriali ed, in ogni caso, perché riproducente il contenuto delle cartelle esattoriali precedentemente notificate. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale, preso atto dell'avvenuto scarico dei ruoli per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi attesa la loro prescrizione quinquennale, ribadisce altresì l'eccezione di prescrizione decennale anche dei tributi in linea capitale, richiamando una giurisprudenza più recente e, soprattutto, il principo di cui all'art. 1309 c.c. secondo il quale i riconoscimenti di debito effettuati da uno dei condebitori solidali non estende i suoi effetti anche agli altri coobbligati per cui le richieste di rateazione del carico tributario ed il pagamento delle rate
Società_1previste, ove costituissero altrettanti riconoscimenti del debito nei confronti della società Sas, non avrebbero efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti degli altri coobbligati solidali quali sono gli odierni ricorrenti;
richiama a questo proposito l'ordinanza pronunciata dal Collegio del
Tribunale di RD che avrebbe accolto la tesi dei ricorrenti, ritenendo prescritti i crediti erariali,
Ricorrente_1provvedendo sul reclamo proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza cautelare del G.E. dello stesso Tribunale che, invece, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione esattoriale avviata dall'agente di riscossione, sostenendo l'avvenuto effetto interruttivo della prescrizione ad
Società_1opera delle rateazioni richieste a suo tempo dalla società Sas a mezzo del suo legale
Società_2rappresentante ; contesta altresì le argomentazioni dell'Ufficio circa la pretesa sospensione dei termini di prescrizione per 18 mesi a seguito della legislazione emergenziale in tema di epidemia da Covid-19, osservando come secondo la giurisprudenza tale sospensione varrebbe solo per i termini di pagamento in scadenza nel periodo considerato ma non per quelli già precedentemente scaduti. Insiste, pertanto nelle richieste di annullamento, totale o parziale, dell'intimazione di pagamento impugnata.
All'udienza del 17/12/2025 i ricorsi venivano riuniti, inoltre, a seguito dell'astensione dichiarata da un componente del Collegio, il procedimento è stato rinviato al 28/01/2026 avanti a diverso Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti vanno accolti.
Non v'è dubbio che l'istanza di rateazione del debito tributario ed i successivi pagamenti delle rate previste costituiscano altrettanti riconoscimenti del debito ed abbiano conseguentemente l'effetto di interrompere lo scorrere del termine di prescrizione ma questo, ai sensi dell'art. 1309 c.c., si verifica solamente nei confronti di chi formuli l'istanza di rateazione ed esegua i pagamenti delle rate successive e non, invece, nei confronti degli eventuali condebitori solidali quali sono certamente gli odierni ricorrenti.
Invero, è pacifico in causa che l'Ufficio della SC non abbia compiuto atti interruttivi dopo la notifica delle cartelle esattoriali avvenuta nell'ottobre e nel novembre del 2014 che avrebbero potuto interrompere la prescrizione anche nei confronti dei coobbligati ai sensi dell'art. 1310 c.c. per cui i termini di prescrizione dei tributi di cui si chiede ora il pagamento sono iniziati a decorrere per gli odierni contribuenti dalla notifica alla società Società_1 Sas delle rispettive cartelle esattoriali ed hanno compiuto il percorso decennale previsto senza subire interruzioni a loro opponibili fino al successivo momento di notifica dell'intimazione di pagamento qui in discussione, avvenuta il 03/05/2025 quando oramai la prescrizione era già maturata.
Priva di pregio appare, inoltre, l'argomentazione dell'Ufficio tesa a sostenere l'avvenuta sospensione del decorso dei termini di rescrizione in conseguenza di quanto previsto dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 considerato che la sospensione dei termini di versamento delle imposte e la corrispondente sospensione dell'attività di controllo, accertamento e riscossione da parte degli enti impositori e dei termini di prescrizione relativi all'esercizio di dette attività non può che ritenersi riferita ai versamenti ed anche alle attività di controllo, accertamento e riscossione i cui termini scadevano nell'intervallo temporale indicato dalla norma e non certo a tutte le attività di controllo, accertamento e riscossione degli uffici finanziari allora pendenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti ed annulla le intimazioni di pagamento impugnate. Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato dai ricorrenti. RD, 28 gennaio 2026
Il Presidente