Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6828
CASS
Sentenza 2 luglio 1999

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In caso di contestazione riguardo all'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di scelta dei lavoratori da sospendere in collegamento con l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa la coerenza tra le cause e le finalità dell'intervento della cassa e la scelta di fatto compiuta deve ritenersi soddisfatto anche se gli elementi giustificativi addotti pur dimostrando l'idoneità della scelta rispetto a tale cause e finalità, non conducano altresì all'univoca identificazione dei lavoratori sospesi nell'ambito di un più ampio numero di dipendenti virtualmente coinvolti dai medesimi criteri; e in tal caso (in assenza di specifici criteri di scelta, legali o convenzionali) grava sui lavoratori interessati l'onere di dimostrare la violazione da parte del datore di lavoro dei criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e, in particolare, l'operare di motivi di discriminazione nei loro confronti. (Fattispecie antecedente alla riforma di cui alla legge n. 223/1991; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato che il blocco per "factum principis" di talune commesse aveva determinato, nello stabilimento industriale in questione, una riduzione dell'attività non localizzata in specifici reparti e aveva quindi ritenuto che tutti i dipendenti dovevano ritenersi potenziali destinatari del provvedimento di sospensione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6828
    Data del deposito : 2 luglio 1999

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