Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 1
In caso di contestazione riguardo all'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di scelta dei lavoratori da sospendere in collegamento con l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa la coerenza tra le cause e le finalità dell'intervento della cassa e la scelta di fatto compiuta deve ritenersi soddisfatto anche se gli elementi giustificativi addotti pur dimostrando l'idoneità della scelta rispetto a tale cause e finalità, non conducano altresì all'univoca identificazione dei lavoratori sospesi nell'ambito di un più ampio numero di dipendenti virtualmente coinvolti dai medesimi criteri; e in tal caso (in assenza di specifici criteri di scelta, legali o convenzionali) grava sui lavoratori interessati l'onere di dimostrare la violazione da parte del datore di lavoro dei criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e, in particolare, l'operare di motivi di discriminazione nei loro confronti. (Fattispecie antecedente alla riforma di cui alla legge n. 223/1991; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato che il blocco per "factum principis" di talune commesse aveva determinato, nello stabilimento industriale in questione, una riduzione dell'attività non localizzata in specifici reparti e aveva quindi ritenuto che tutti i dipendenti dovevano ritenersi potenziali destinatari del provvedimento di sospensione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6828 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Cons. relatore
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Consigliere
Dott. Pasquale PICONE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL IO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, 35 presso lo studio dell'avv. D'Amati Domenico che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Sparra Ettore giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA TERMOSUD spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Rocca Porena 3 presso lo studio dell'avv. Boursier Niutta Carlo che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Spagnolo Vigorita Luciano, De Feo Antonio, Vulpis Elio, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.2492/92 del Tribunale di Bari depositata il 6/6/97 R.G. 820/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.98 dal Relatore Cons. dott. Castiglione Vincenzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 Gennaio 1991, RI LI chiese al Pretore di Gioia del Colle l'accertamento dell'inefficacia della sospensione dal lavoro disposta nei suoi confronti dalla SU S.p.A. a far data dal 12 settembre 1990, con la condanna della società datrice di lavoro a reintegrare esso ricorrente nelle mansioni e nel posto di lavoro ed a corrispondere le differenze fra le retribuzioni spettanti dalla medesima data e quelle effettivamente corrisposte. Il ricorrente riferì, infatti, che il provvedimento di sospensione del rapporto era del tutto ingiustificato, così come del tutto ingiustificata risultava la scelta della sua persona, considerato che egli - in quel momento - non era addetto a lavorazioni specifiche e, in particolare, alle commesse "IRAQ" (sospese per effetto del blocco decretato dal Governo Italiano a seguito della c.d. "Guerra del Golfo") e che la sua qualifica e le mansioni erano comuni a diverse decine di altri dipendenti, mansioni che gli altri operai di pari qualifica, rimasti in servizio, avevano continuato a svolgere. Costituitasi in giudizio, la SU dedusse di essere stata costretta ad assumere il provvedimento di sospensione, atteso che il Governo Italiano - con D.L. 23 agosto 1990 n. 247 - aveva vietato qualsiasi rapporto, diretto e indiretto, con e dal Kwait e l'Iraq, e che, presso lo stabilimento di Gioia del Colle, essa era impegnata nella realizzazione di impianti siderurgici e per la produzione di energia per l'Iraq, sicché il blocco delle attività destinate a quei due Paesi aveva comportato una perdita lavorativa di circa 70 mila ore.
L'embargo delle commesse, costituendo un'ipotesi di "factum principis", non era, quindi, imputabile ad essa, di modo che le sospensioni erano legittime, non esistendo, peraltro, alcun diritto di rotazione dei dipendenti in C.I.G.S., mentre la scelta dei lavoratori sospesi era direttamente o indirettamente collegata alle commesse "riferibili all'Iraq".
Il Pretore adito, con sentenza in data 23 dicembre 1994, accolse la domanda.
La società soccombente propose appello, che fu accolto dal Tribunale di Bari, il quale, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda del lavoratore.
Il giudice dell'appello, premesso che era incontroversa la legittimità del provvedimento di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni, quanto alla durata e al numero dei lavoratori da sospendere, osservò:
a) che i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere nella fase di esecuzione dell'integrazione salariale spettano al datore di lavoro;
b) che non esiste una specifica norma, che imponga allo stesso datore le modalità di determinazione dei criteri da adottare nella scelta dei lavoratori da sospendere;
c) che, sebbene nella scelta medesima il datore di lavoro sia tenuto all'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., mediante il rispetto di criteri obiettivi e razionali verificabili ex post al fine di evitare discriminazioni, tuttavia la violazione di detti obblighi deve essere eccepita e provata dai lavoratori;
d) che, una volta che il datore di lavoro abbia provato le condizioni dell'inevitabilità della sospensione dal lavoro, autorizzata dai competenti organi amministrativi, grava sui lavoratori posti in C.I.G. l'onere di dimostrare la discriminazione subita rispetto ad altri lavoratori non sospesi;
e) che, in materia di cassa integrazione guadagni, non possono applicarsi analogicamente ai fini dell'individuazione dei criteri di scelta gli accordi interconfederali per i licenziamenti collettivi, nè - in difetto di accordo sindacale il criterio della rotazione;
f) che, nella fattispecie concreta, il lavoratore non aveva fornito la prova di essere stato discriminato.
Avverso la sentenza del Tribunale del 22 maggio - 6 giugno 1997, RI LI ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, al quale ha resistito, con controricorso, la società SU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso - con il quale si denunziano la violazione ed erronea applicazione della disciplina legale in materia di cassa integrazione guadagni, dei principi generali e degli artt.1175 e 1375 cod. civ., in relazione ai limiti del potere imprenditoriale di scelta dei lavoratori da collocare in C.I.G.S., dell'art. 41, secondo comma, Cost., nonché il vizio di motivazione insufficiente in ordine ai predetti limiti - si deduce che l'unico thema decidendum concerneva i limiti del potere imprenditoriale di scelta dei lavoratori da sospendere e l'onere probatorio relativo all'effettiva applicazione dei criteri adottati dal datore di lavoro per disporre le concrete sospensioni. Si deduce, altresì, che, avendo la società SU dichiarato che "la scelta è stata determinata da un collegamento diretto ovvero indiretto rispetto alle commesse riferibili all'Iraq", essa avrebbe dovuto fornire la prova dell'effettiva applicazione del criterio e che, pertanto, il Tribunale, confondendo e sovrapponendo le nozioni di limiti interni ed esterni del potere imprenditoriale di scelta, erroneamente aveva addossato al lavoratore l'onere di provare che il criterio non era stato osservato.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., il ricorrente sostiene che, in caso di contestazione da parte del lavoratore dell'effettiva applicazione del criterio enunciato dal datore di lavoro, deve essere quest'ultimo a fornire la prova del contrario, e, cioè, del nesso causale tra la singola sospensione e le finalità enunciate nel provvedimento di sospensione, non potendosi logicamente ammettere che debba essere il lavoratore a dare la prova di quali siano stati, invece, i veri motivi determinanti la scelta.
Con il terzo ed ultimo motivo viene denunziato il vizio di omessa motivazione in relazione ai fatti che erano emersi a seguito della compiuta istruzione probatoria, fatti che comprovano che la sospensione del lavoratore, attuale ricorrente, nulla aveva a che vedere con le commesse Iraq. Nessun accordo sindacale era intervenuto in ordine alla scelta dei lavoratori da sospendere e mai il datore di lavoro aveva comunicato i criteri di scelta. I criteri enunciati erano in realtà utilizzabili per la totalità dei dipendenti, nessuno di essi essendo specificamente collegabile alle commesse Iraq ed essendo, in definitiva, la scelta rimasta del tutto immotivata e perciò da ritenersi arbitraria.
I motivi del ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, non sono fondati.
Dottrina e giurisprudenza hanno da tempo concluso che la scelta dei lavoratori da sospendere rientra nella sfera decisionale del datore di lavoro e che, tuttavia, quest'ultimo non può scegliere ad libitum, essendo il suo potere soggetto a limiti sia interni, sia esterni. I primi derivano dalla necessaria sussistenza di un nesso di coerenza e causalità tra motivi che hanno giustificato il ricorso alla C.I.G. (le c.d. cause integrabili) e la sospensione del singolo rapporto di lavoro.
La scelta del datore di lavoro, quindi, non deve essere irrazionale, nè immotivata, bensì obbiettivamente giustificata e controllabile ex post, anche attraverso il sindacato giudiziale.
I limiti esterni sono invece dati dal principio di non discriminazione di cui all'art. 15 legge 20 maggio 1970 n. 300 e sono, più in generale, scaturenti dal principio di correttezza e buona fede, sancito dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. (v. Cass. nn. 2202/95; 114/93; 3024/90; 1772/90; v. anche: Cass. Sez. Un. n. 10112/93)
Con specifico riguardo ai criteri di scelta, è stato tuttavia precisato che, attesa l'ontologica diversità del licenziamento collettivo per riduzione di personale rispetto al collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria, non sono applicabili, ai fini dell'operatività del secondo istituto, i criteri di selezione del personale stabiliti per il primo, per cui la contestazione della scelta non può fondarsi che sopra i limiti generali dianzi precisati, intesi, in particolare, quelli di correttezza e buona fede come criteri generali di determinazione della prestazione, salva, peraltro, la possibilità di regolamentare l'esercizio del potere imprenditoriale mediante accordi collettivi(Cass. Sez. Un. n. 10112/93).
Con riferimento a quanto dedotto dal ricorrente, deve anche essere chiarito che l'omissione da parte del datore di lavoro, a seguito della concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, della comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 164 del 1975, richiamato dall'art. 1 della legge n. 223 del 1991, non comporta l'illegittimità del procedimento o dei singoli atti sospensivi, essendo la sanzione per detta omissione desumibile dal sistema, in coerenza con il carattere collettivo dell'istituto della cassa integrazione e della titolarità in capo al solo sindacato dell'interesse alla comunicazione in questione, neanche sul piano risarcitorio (v. da ultimo: Cass. N. 12406/97). La vicenda giurisprudenziale, in tal modo delineatesi, ha del resto trovato un autorevole sostegno nella decisione della Corte costituzionale n. 694 del 23 giugno 1988, la quale ha affermato che la normativa sulla cassa integrazione guadagni, istituita per garantire il salario ed i livelli occupazionali dei lavoratori delle aziende in crisi, attuando nel contempo il risanamento delle aziende medesime e la loro ristrutturazione o trasformazione, riserva al datore di lavoro la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione. Ma tale scelta non può essere arbitraria, dovendo operarsi sulla scorta delle valutazioni pubbliche o sindacali, che fondano il ricorso alla cassa integrazione;
e, d'altra parte, l'esercizio del potere dell'imprenditore è soggetto al sindacato del giudice al fine della verifica delle condizioni e dei limiti esterni ed interni posti a quel potere, limiti costituiti dalla necessità di una coerenza fra scelte e finalità da raggiungere, dall'osservanza dei criteri di razionalità e dei doveri di correttezza e buona fede (ossia delle regulae iuris di carattere generale, codificate dal legislatore negli artt. 1175 e 1375 cod. civ.), dal divieto di discriminazione.
Richiamando ulteriormente quanto si è già sopra rilevato circa il doppio ordine di limiti configurabili in relazione al potere unilaterale del datore di lavoro nella suddetta scelta, si osserva ora come il Tribunale abbia, nel corso della motivazione, messo in evidenza che non vi era contestazione tra le parti circa la situazione di difficoltà dell'impresa e che, come risulta anche dalla narrativa dei fatti contenuta nel ricorso, a seguito di "embargo" nei confronti dell'Iraq deciso dal Governo Italiano e disposto formalmente con il decreto-legge 23 agosto 1990 n. 247, le società del gruppo NS si trovarono in difficoltà per il venire meno, o per la sospensione, delle commesse relative a quel Paese, con la conseguente necessità di sospendere dal lavoro un certo numero di dipendenti, tra cui rientravano gli addetti allo stabilimento di Gioia del Colle, presso il quale si realizzavano impianti siderurgici e per la produzione di energia per l'Iraq. Altro dato pacifico è che la datrice di lavoro, facente parte di quel gruppo, aveva enunciato quale unico criterio di scelta il "collegamento diretto ovvero indiretto rispetto alle commesse riferibili all'Iraq". Va, in proposito, rimarcato come il ricorrente, nel richiamare gli accertamenti di fatto che il giudice dell'appello non avrebbe adeguatamente valutato, ne descrive il contenuto, affermando che non vi era un settore di produzione destinato alle commesse Iraq, cosicché per nessuno dei lavoratori dello stabilimento (di Gioia del Colle) poteva dirsi che vi fosse specificamente addetto ed il criterio enunciato risultava utilizzabile per ciascuno e per tutti i dipendenti della società.
Ma è proprio tale accertamento di fatto che priva di fondamento le censure riferentisi al mancato rispetto dei criteri di scelta da parte della SU.
Se l'individuazione dei lavoratori da sospendere deve essere improntata a ragioni di coerenza con le finalità cui è preordinata la concessione dell'integrazione salariale, nel caso di specie è agevole notare che tale coerenza va appunto ravvisata nel fatto che potenziali destinatari del provvedimento di sospensione, resosi necessario per l'oggettiva contrazione dell'attività produttiva, erano tutti i dipendenti dello stabilimento, senza distinzione di reparto, di qualifica o di mansioni.
Il rispetto di questa coerenza, in assenza di altri elementi (criteri di scelta legali o convenzionali), deve, quindi, indurre a ritenere che il datore di lavoro abbia osservato i criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. (cfr. Cass. n. 2202/95, cit;
v. anche: Cass. N. 8861/97), con la conseguenza che, a fronte di tale situazione, in base ai criteri di ripartizione dell'onere della prova incombe al lavoratore, il quale intenda far valere l'illegittimità della scelta, non solo addurre e provare la sussistenza di diversi criteri (legali, convenzionali o, più in generale, ragionevoli) che dovrebbero presiedere a detta scelta, ma anche dimostrare che, se quei criteri fossero stati correttamente applicati, la sospensione avrebbe riguardato altro lavoratore e non avrebbe così inciso sulla sua posizione lavorativa ed incombe, altresì, allo stesso lavoratore dimostrare l'eventuale esistenza di motivi di discriminazione, che hanno determinato a suo danno la sospensione del rapporto.
L'onere della prova del mancato rispetto del limite "esterno" al potere del datore di lavoro di scelta dei lavoratori da sospendere in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, consistente nel necessario rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), grava, infatti, come affermato da questa Corte, sul lavoratore interessato, poiché sono in discussione obbligazioni di la cui particolare struttura comporta che pia colui il quale afferma che il comportamento del debitore non può essere qualificato in termini di esatto adempimento, che deve precisare quali siano le modalità, e che caratterizzano proprio il comportamento medesimo, e provare, quindi, il fatto costituente inadempimento;
quei profili, cioè, anomali e di inadeguatezza della prestazione, che sostanziano l'inadempimento stesso. Fermo restando, invero, ai sensi dell'art.1218 cod. civ., l'onere del debitore di fornire la prova della non imputabilità dell'inadempimento così individuato (cfr. Cass. nn. 2202/95 e 8861/97, citt.). Il Tribunale, dopo avere premesso che non era contestabile la sussistenza del rapporto di coerenza fra scelte dell'imprenditore e le finalità specifiche cui esse erano ordinate, ha poi evidenziato come non fosse emerso il carattere discriminatorio della collocazione in cassa integrazione dell'attuale ricorrente, che era gravato del relativo onere, e come non esista una specifica norma, che imponga al datore di lavoro le modalità di determinazione dei criteri da adottare nella scelta dei lavoratori da sospendere. I suddetti rilievi appaiono soddisfare le esigenze di una corretta motivazione e, nel contempo, si mostrano conformi ai principi in precedenza richiamati.
Il ricorrente, al contrario, si è limitato genericamente a dedurre una presunta illegittimità della scelta operata dalla società, ora resistente, insistendo nell'infondata tesi giuridica secondo la quale, in presenza di una pluralità di dipendenti tutti suscettibili di essere sospesi dal lavoro, incombe al datore di lavoro l'onere di indicare e comprovare le ragioni in base a cui ne ha scelto alcuni e non altri (che pure si trovavano nella stessa situazione), senza, però, precisare gli argomenti per i quali la scelta avrebbe dovuto cadere su altri, se fosse stata corretta e improntata a buona fede. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1999