Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 1
La sentenza civile può, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, anche avere la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale; tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi previdenziali evasi, somme aggiuntive e accessori, relativi ad un rapporto di lavoro qualificato dall'Istituto previdenziale come di lavoro subordinato, pendente tra la titolare di un'impresa e l'INPS, ha escluso l'efficacia di giudicato di una diversa pronuncia che, in un giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo a seguito di pignoramento, aveva accertato la natura subordinata del medesimo rapporto di lavoro, e ha tuttavia utilizzato, con motivazione immune da vizi logico - giuridici, l'accertamento contenuto in quella sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11682 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO UC - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE TA in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci che, unitamente agli avvocati Salvatore Trifirò e Giuseppe Pantò la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2183/99, decisa il giorno 22 ottobre 1999 e pubblicata il giorno 1 febbraio 2000, resa dal Tribunale di Monza nel procedimento n. 3287/2000 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Gerardo Vesci per la ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati in data 4 aprile 1997, NE TA, in qualità di titolare dell'omonima ditta, proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 387 e 388, emessi entrambi in data 14 febbraio 1997 in favore dell'INPS, coi quali le veniva intimato il pagamento degli importi di lire 19.298.847 e 134.172.037, per contributi evasi, somme aggiuntive ed accessori, relativi ad un rapporto intercorso con tale RI UC, qualificato dall'Istituto come di lavoro subordinato. Con sentenza n. 355/98 in data il Giudice adito accoglieva l'opposizione, ravvisando la natura autonoma del rapporto di lavoro inter partes.
Interponeva appello l'INPS e, in esito, il gravame veniva accolto con sentenza n. 2183/99 emessa in data 22 ottobre 1999 - 1 febbraio 2000 dal Tribunale di Monza. La decisione veniva così motivata.
Osservava il Collegio di merito che il Pretore di Monza, in sede di accertamento dell'obbligo del terzo a seguito di pignoramento, con sentenza n. 1349/93, confermata in grado di appello, aveva "accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro esistente tra la NE ed il RI". Osservava che pur se detta sentenza è res inter alios acta, l'accertamento ivi contenuto, quale "documento fonte di prova in ordine alle affermazioni di verità obbiettiva che contiene, ben può essere utilizzato in altro procedimento". In particolare valorizzava le dichiarazioni rese dalla NE, sentita quale teste in quella sede;
osservava che da queste emerge "in modo palese che tutte le caratteristiche del rapporto facevano propendere per la sua natura subordinata". Riconosceva il Collegio di merito che la NE, nel giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi, aveva assunto una posizione del tutto differente, ma tali dichiarazioni non avevano "grande importanza" siccome rese dalla parte la quale invece, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, non aveva particolari interessi da difendere.
Avverso la sentenza, che dalla copia versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione NE TA, con atto notificato in data 19 gennaio 2001, sulla base di un unico complesso motivo.
L'INPS resiste con controricorso notificato in data 23 febbraio 2001.
La ricorrente deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 116 cpc, 2094, 2222, 1742 cc.. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che il giudizio di accertamento dell'obbligo di terzo non aveva avuto come parte l'INPS e in ogni caso il Tribunale aveva fatto un mero richiamo alla sentenza emessa in quella sede, da cui non si poteva rilevare quale fosse il ragionamento seguito. Si richiamano le risultanze istruttorie da cui emergerebbe invece la natura autonoma del rapporto.
Le censure non appaiono fondate.
Il Tribunale invero ha applicato lo stesso principio invocato dalla ricorrente nel senso che il giudicato fa stato fra le parti e non estende i suoi effetti ai terzi, quale appunto l'INPS nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
Ha quindi, correttamente invocato, richiamando la sentenza di questo Supremo Collegio n. 4949 del 6 giugno 1987, il principio per cui "la sentenza civile può, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, anche avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale;
tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio negli atti di causa".
Nello stesso senso, rileva la Corte, si è espressa Cass., Sezione 3^, sent. 3102 del 4 marzo 2002 ove si afferma che "nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie.
È opportuno chiarire che "dal principio fissato dall'art. 2909 cc, - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non è vincolante - per i terzi. Rispetto ai terzi, infatti, la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale.
Tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, ma spetta al giudice di merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 4821 del 18-05-1999, rv 526376).
E ancora, "il giudice è libero di utilizzare per la formazione del suo convincimento anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi fra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione, tali prove possono valere come semplici indizi idonei a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio e non anche ad assurgere a fonte determinante per l'accertamento del fatto controverso, in mancanza di adeguato raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. Sez. 3^, sent. n. 2616 del 07-03-1995, rv 490954). La denunciata sentenza fa corretta applicazione dei principi sopra richiamato in quanto valorizza le dichiarazioni rese dalla NE nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ravvisandovi precise ammissioni circa la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo. Il Collegio di merito attribuisce così maggior credibilità a dette dichiarazioni rispetto alla contrastante posizione assunta nel giudizio relativo al pagamento dei contributi, ponendo in rilievo l'evidente interesse ad accreditare una posizione diversa rispetto a quella assunta in sede di accertamento dell'obbligo di terzo, per il quale non ha ravvisato la sussistenza di motivi atti a suggerire risposte non rispondenti al vero.
Trattasi di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e motivato sufficientemente se pur in forma concisa.
La ricorrente non contesta le valutazioni espresse dal Tribunale, sia quanto al significato delle dichiarazioni rese nel giudizio per accertamento dell'obbligo di terzo, sia quanto alla carenza di ragioni apprezzabili che potevano suggerire una dichiarazione non rispondente al vero e si limita ad affermare che vi sarebbe stata una "stringatissima e fugace esposizione", carente di esplicitazione dei motivi che avrebbero indotto a stabilire la natura subordinata del rapporto di lavoro. Tali ragioni invece, proprio per effetto dell'estrema sintesi, possono essere immediatamente rilevate ed apprezzate.
Non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente con riferimento alle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado, trattandosi di valutazioni attinenti al merito.
È sufficiente ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì, la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, si rinvenga traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. D'altro canto il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cpc, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento (ex pluribus: Cass. 29 marzo 2001, n. 4667; Cass., sez. 3^, 15 aprile 2000, n. 4916,
Cass. 24 luglio 2000, n. 9716, Cass. 16 novembre 2000, n. 14858;
Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2000, n. 456, Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802, Cass., sez. un., 27 dicembre 1997, n. 13045, Cass., sez. 3^, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. 3^, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. lav., 22 ottobre 1993, n. 10503, Cass., 26 novembre 1988, n. 6380, Cass., 14 aprile 1987, n. 3715, Cass., 19 febbraio 1987, n. 1795). Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003