Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11682
CASS
Sentenza 29 luglio 2003

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La sentenza civile può, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, anche avere la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale; tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi previdenziali evasi, somme aggiuntive e accessori, relativi ad un rapporto di lavoro qualificato dall'Istituto previdenziale come di lavoro subordinato, pendente tra la titolare di un'impresa e l'INPS, ha escluso l'efficacia di giudicato di una diversa pronuncia che, in un giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo a seguito di pignoramento, aveva accertato la natura subordinata del medesimo rapporto di lavoro, e ha tuttavia utilizzato, con motivazione immune da vizi logico - giuridici, l'accertamento contenuto in quella sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11682
    Data del deposito : 29 luglio 2003

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