Art. 13.
La misura dell'aggio da corrispondersi alle cancellerie e segreterie giudiziarie per assolvere le incombenze previste dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65 , e' fissata nel 5 per cento; il consiglio di amministrazione della Cassa puo' stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 5 per cento, a favore delle persone incaricate di svolgere tali mansioni.
La misura dell'aggio da corrispondersi alle cancellerie e segreterie giudiziarie per assolvere le incombenze previste dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65 , e' fissata nel 5 per cento; il consiglio di amministrazione della Cassa puo' stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 5 per cento, a favore delle persone incaricate di svolgere tali mansioni.