Sentenza 29 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di una norma regolamentare la mancata osservanza del regolamento comunale sui concorsi e le prove selettive, trattandosi di atto normativo emanato da ente territoriale substatale dotato di potere regolamentare, in base al combinato disposto dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 24 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2000, n. 5540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5540 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOTUNATO PISANTI - Presidente - del 29/02/2000
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
Dott. UGO SCELFO - Consigliere - N. 425
Dott. ANTONIO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 50542/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LL EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 14.6.1999 con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Lecce del 4.5.1998 di condanna di LL BE per il reato di cui all'art. 323 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. IADECOLA
che ha concluso per: Rigetto del ricorso,
OSSERVA
Sull'appello proposto nell'interesse di LL EL avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 4.5.1998 con la quale il predetto veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 323 c.p. e, con le attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi otto di reclusione, interdizione dai pp.uu. per anni uno - pena principale ed accessoria sospese, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 14.6.1999, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la provata sussistenza degli elementi in fatto conquestanti l'accusa e la piena configuranbilità del delitto ascritto, sia secondo la sua configurazione pre-che post novella del 1997, quanto all'accertata condotta di abuso di ufficio e di violazione di regolamento (art. 13 del Regolamento Comune Monteroni in materia di concorsi e prove pubbliche indetti da tale Comune).
Si precisa, inoltre, nella sentenza di appello che il vantaggio patrimoniale conseguito da NU IO, beneficiario della illecita condotta dello imputato, era da ritenersi ingiusto, essendo stato conseguito sine iure, sulla base di una carica e funzione abusivamente conferita.
Si ribadiva, infine, la piena sussistenza del suolo del dolo in testa all'imputato, avuto riguardo alle modalità della condotta contestata al pubblico ufficiale, nonché l'adeguatezza della misura del trattamento sanzionatorio, stante l'oggettiva gravità del fatto, indice, tra l'altro, di "pernicioso clientelismo". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LL, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) Violazione dell'art. 6069 co. 1^ lett. e) e 546 co. 1^ lett. e) c.p.p., in relazione agli artt.323 e 43 c.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico, con apodittica esclusione dell'involontarietà del comportamento contestato, comunque sprovvisto dei caratteri di rilevanza penale;
2) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 323 c.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, posto che nella condotta del ricorrente non è dato rilevante, a suo avviso, ne' violazione di legge, ne' violazione di regolamento idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato;
3) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e), 546 co. 1^ lett. e) c.p.p., in relazione ali artt. 62 bis e 133 c.p., per erronea denegazione di un trattamento sanzionario più favorevole, sulla base di una mera petizione di principio, quanto all'asserita gravità del fatto, trascurandosi, per contro, l'incensuratezza dell'imputato. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
Ed invero, quanto al motivo sub 1), a prescindere da non isolati caratteri di censure in punto di fatto, come tali, inammissibili in questa sede di legittimità, contrariamente alle deduzioni del ricorrente, è dato rilevare, dal testo della sentenza impugnata, congrua, corretta e puntuale motivazione circa l'aspetto soggettivo qualificante il reato contestato, sia pre-che post novella n. 234/97. Infatti, come esattamente rilevato dai giudici della Corte territoriale in riferimento alla stessa motivazione della sentenza di 1^ grado, è proprio attraverso una ricostruzione e valutazione globale dell'intera attvità dell'imputato, sia prima che dopo l'illegale assunzione dello NU, che si trova adeguata risposta. Va esclusa, infatti, la involontarietà delle pur incontestabili della procedera attinente il noto concorso indetto dal Commissario straodinario del Comune i Monteroni per la copertura di sei posti riservati alle categorie protette ex L. 482/68 (tra cui gli invalidi del lavoro, cui asseritamente ed infondatamente si era fatto apparire appartenente il detto NU), come va ribadita la piena consapevolezza e volontà dell'agire del ricorrente, indirizzato ai fini come tracciati in contestazione. In merito, la qualità del ricorrente di segretario generale dell'azidetto Comune, come, tra l'altro, ribadito dai giudici di merito, non consentiva "incolpevoli" ignoranze della normativa regolante la materia di concorsi, specie in sede di attività attinente la commissione esaminatrice, cui faceva parte l'imputato.
Parimenti infondati è il motivo sub 2).
In proposito, rileva questa Corte che l'argomentare censorio del ricorrente circa la mancanza di violazione di legge e di regolamenti, tanto da non consentire, per difetto dell'elemento oggettivo, la configurabilità del contestato reato ex art. 323 c.p. nella corretta sua configurabilità post novella 234/97, risulta ampiamente e correttamente resistito dalla risposta, motivazione completa e puntuale, offerta sul punto dai giudici della Corte territoriale (cfr. foll. 14/17 sentenza impugnata).
Appare incontestabile, alla lucre di tale supporto motivazionale, che la condotta del ricorrente si è risolta, tra l'altro e certamente, nella violazione di una norma regolamentare, concretizzatasi in quella dell'art. 13 del Regolamento dei concorsi e delle prove pubbliche selettive del Comune di Monteroni, da considerarsi atto normativo e più esattamente regolamento di esecuzione emanato da enti territoriali substatali dotati di potere regolamentare, come è dato evincere dal combinato disposto dell'art. 4 L. 482/68 con l'art.24 DPR 347/83, grazie a cui è tracciata la fonte di riferimento normativo del predetto regolamento del Comune in parola, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario di tale Comune (delibera n. 576/10. 8.1984), conferente al segretario generale (funzone rivestita dal ricorrente, all'epoca dei fatti), il "preciso obbligo di verificare e vagliare, sotto il profilo della legittimità, le domande e la documentazione ad esse allegata, da parte dei candidati ai concorsi indetti dal Comune". Quanto al motivo sub 3), parimenti infondata è la proposta doglianza circa il denegato contenimento della misura del trattamento sanzionatorio.
A prescindere da ogni rilievo, sulla pur non isolata mancanza di specifità del censura in parola, rileva questa Corte che i giudici di merito, non certo trascurando il dato soggettivo attinente l'incensuratezza del ricorrente, tanto da riconoscergli, già in 1^ grado le attenuanti generiche, hanno motivamente fatto richiamo anche al dato oggettivo, in coerenza con una corretta valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sottolineando gli effetti allarmanti della vicenda nel contesto generale ed in quello locale, traccianti una inaccettabile coloritura di "favoritismo", incompatibile con la trasparenza di una sana Pubblica Amministrazione in sede territoriale.
Del resto, la misura del trattamento sanzionatorio è riservata al potere discrezionale del giudice di merito che, ove, come nella specie, trova ragionevole supporto motivazionale, è insindacabile in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2000