Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 4271
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Sentenza 28 aprile 1999

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Il titolare di licenza di commercio ambulante nel territorio del Comune di Venezia, al quale sia contestato di aver occupato suolo pubblico e spazio aereo in eccedenza rispetto a quello concessogli risponde della violazione dell'art. 5 del locale Regolamento di polizia urbana, mentre non è applicabile allo stesso, in ossequio al principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, per mancanza di relazione da specie a genere, la sanzione prevista dall'art. 6, comma secondo, della legge n. 112 del 1991, che punisce chi violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, in quanto la condotta contestata non è ricompresa in tale fattispecie, che riguarda la violazione di precetti di ordine generale, e non la inosservanza di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio rilasciato al singolo commerciante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 4271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4271
    Data del deposito : 28 aprile 1999

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