Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di inosservanza dell'ordine dell'autorità la mancata presentazione, nella caserma dei carabinieri, del destinatario di invito rivoltogli al dichiarato fine di consegna dell'avviso orale del questore a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dato l'immanente fine di giustizia dell'ordine medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2009, n. 46120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46120 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 931
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 27384/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI IO N. IL 22/10/1967;
avverso la sentenza n. 179/2008 TRIBUNALE di ROSSANO, del 11/06/2005;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ Marcello;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 16/1/09 il Tribunale di Rossano condannava TI RI a pena della sola ammenda per il reato (in Corigliano Calabro, l'11/6/05) di inosservanza di un provvedimento dell'autorità dato per ragioni di giustizia (l'invito a presentarsi presso il Comando Compagnia CC per ingiunzione di avviso orale: il TI non compariva, comunicando intorno alle 11,30 di dover partecipare a un matrimonio).
Ricorreva per cassazione l'imputato, deducendo errata interpretazione e applicazione dell'art. 650 c.p.: il giudice aveva scambiato un mero invito a comparire per il ritiro di un atto (che aveva come unico fine quello di rendere più agevole per i Carabinieri l'adempimento di un loro fine istituzionale) con un provvedimento dell'autorità dato per ragioni di giustizia, sanzionando una condotta omissiva peraltro priva di dolo, essendo stata data di essa preventiva giustificazione. Si chiedeva la riforma (sic) della sentenza e l'assoluzione (sic) dell'imputato.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG presso la S.C., assente la parte ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso. Il ricorso, infondato, va respinto.
Pur dopo la depenalizzazione (L n. 480 del 1940, ex art. 1) del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 15, la condotta ivi descritta
(ingiustificata inottemperanza ad invito a comparire davanti all'autorità di PS), qualora l'invito sia dato per motivi di sicurezza pubblica, costituisce illecito penale ai sensi dell'art.650 c.p. in forza della riserva ("salvo che il fatto costituisca reato") contenuta nella nuova formulazione dello stesso art. 15 (in deroga al principio generale di specialità fissato in argomento dalla L. n. 689 del 1991, art. 9). In tal senso la più recente giurisprudenza (v. Cass., 1^, sent. n. 383 dell'11/11/03, dep. 9/1/04, Russi, rv. 226612, in tema di invito a comparire per ragioni attinenti all'esecuzione della libertà controllata;
e sempre che l'invito contenga la specifica indicazione del motivo che ne autorizza l'emanazione: Cass., 1^, sent. n. 25098 dell'11/4/03, Ballarino, rv. 224693). Tanto premesso, è evidente nel caso in esame che l'invito a presentarsi, al dichiarato fine di riceversi personalmente l'avviso orale del Questore (L. n. 1423 del 1956, art.4), sia stato dato per ragioni di giustizia (tali sono state considerate, in altro campo, anche quelle relative al controllo del titolo di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato: v. Cass, 1^, sent. n. 1660 del 10/12/97, dep. 21/2/07, Pereita Santos, rv. 206904). La convocazione in questione, funzionale all'esecuzione di un provvedimento tipico del procedimento di prevenzione, non può parificarsi ad una convocazione in caserma per ritirare la notifica di un invito a comparire e a nominare un difensore (come nel caso oggetto della giurisprudenza citata a sostegno dell'impugnazione). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009