CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2023, n. 17776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17776 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA CC RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Giuseppe Nebbia del Foro di Campobasso, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Gianni Emilio Iacobelli, alla via Panama n. 74 in Roma;
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso Oggetto: Costi deducibili - Oneri sostenuti nell’interesse di società italiana ed estere - Difetto di inerenza - Conseguenze - Accertamento tributario - Comunicazione delle ragioni - Limiti. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17776 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 21/06/2023 2 di 9 la sentenza n. 2633, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 13.11.2015, e pubblicata il 9.12.2015; ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di attività di verifica conclusa con Processo Verbale di Costatazione regolarmente consegnato, l’Agenzia delle Entrate notificava alla VA CC RL l’avviso di accertamento n. TVK 030603282/2012, avente ad oggetto il tributo dell’Ires con riferimento all’anno 2007. L’Agenzia delle Entrate contestava una pluralità di infrazioni, relative alla indeducibilità di costi in conseguenza di erronea contabilizzazione e, soprattutto, per difetto di inerenza. L’TE impositore contestava nell’atto impositivo la indeducibilità, in conseguenza del difetto di inerenza, degli ammortamenti relativi ad oneri sostenuti per “spese di costituzione, di ricerche geologiche, di indagini di mercato, di consulenze, di provvigioni per l’acquisizione di società a di pareri per l’investimento nello Stato della Serbia, che andavano patrimonializzate, attraverso l’imputazione ad incremento dell’acquisizione delle spese di partecipazione” (sent. CTR, p. II). Inoltre, le fatture riflettenti costi per l’acquisizione di partecipazione in società serbe, “in quanto oneri accessori di diretta imputazione all’acquisizione di quote, dovevano incrementare il valore delle immobilizzazioni finanziarie … come disposto dall’art. 110 del TUIR e confermato dal principio contabile n. 25 dell’OIC, in quanto trattasi di costi accessori non aventi autonoma utilità e che non potevano essere disgiunti dalle partecipazioni cui ineriscono” (ibidem). Ancora, difettava il requisito dell’inerenza anche con riferimento ai costi “riflettenti prestazioni professionali per la 3 di 9 costituzione di società in Serbia effettuate per conto di società partecipate e per ricerche geologiche su terreni in alcune zone dello Stato Serbo”, tenuto conto che la VA CC RL “non aveva mai esercitato attività produttiva nello Stato Serbo, né in Italia, ma la esercitavano società partecipate della medesima. Pertanto venivano ripresi a tassazione costi indeducibili e non inerenti per Euro 745.556,10 …” (ibidem). 2. La società proponeva impugnazione avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, proponendo contestazioni procedimentali e di merito. La CTP rigettava il ricorso introdotto dalla contribuente. 3. La VArica RL spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, riproponendo i propri argomenti. La CTR rigettava l’impugnativa e confermava la decisione assunta dalla CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, la contribuente, affidandosi a cinque motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. 4.1. Il P.M., nella persona del s.Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, ed ha domandato il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell’art. 12, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato l’invalidità dell’atto impositivo perché, nella prodromica fase di verifica in contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate non ha informato la contribuente sulle ragioni dell’accertamento. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente 4 di 9 censura la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 7 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, nonché degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in cui è incorso il giudice dell’appello per non aver rilevato il vizio di motivazione dell’atto impositivo, che “non dà minimamente conto delle specifiche deduzioni fornite dalla società nel corso della verifica ed espressamente verbalizzate alla pag. 23 p.v.c.” (ric., p. 14). 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione degli artt. 109 e 110 del TUIR, e dell’art. 2426 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto indeducibili i costi sostenuti dalla società, per difetto di inerenza, mentre gli stessi risultavano giustificati perché “relativi alla fase preparatoria di un unico ampio progetto internazionale di impresa” (ric., p. 19). 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente afferma la nullità della impugnata pronuncia, per essere la CTR incorsa nella violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la motivazione della sentenza impugnata risulta “talmente vaga, sintetica e tautologica da risultare meramente apparente” (ric., p. 27). 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 109 del TUIR, per avere la CTR operato improprio riferimento alla natura “non operativa” della ricorrente, rilievo inconferente, dovendosi anche aggiungere che la Valla CC RL è divenuta “controllante di ben cinque società di diritto serbo” (ric., p. 34). 5 di 9 6. Mediante il suo primo strumento di impugnazione la società contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la impugnata CTR per non aver rilevato l’invalidità dell’accertamento compiuto nei suoi confronti dall’Amministrazione finanziaria, non avendo i funzionari verbalizzanti comunicato le ragioni dell’accertamento, come previsto dall’art. 12, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente). Annota in proposito la CTR che “in primis, la contribuente è stata posta in condizione di conoscere le ragioni della verifica, atteso che i verificatori rendevano nota la lettera d’incarico conferita dal Direttore Provinciale, con la quale li autorizzava ad eseguire una verifica contabile generale” (sent. CTR, p. II). 6.1. Invero la norma di cui all’art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente prevede che il soggetto nei cui confronti la verifica fiscale è eseguita abbia il diritto di conoscere le ragioni dell’accertamento tributario, ma non dispone che i verbalizzanti abbiano l’obbligo di comunicargliela preventivamente. Nel caso di specie la contribuente neppure allega di avere richiesto le ragioni dell’accertamento. Tanto premesso è un principio generale, espresso anche dagli artt. 32 e 33 del Dpr n. 600 del 1973, che compete all’Amministrazione finanziaria vigilare sull’osservanza delle disposizioni tributarie, anche eseguendo accertamenti nei confronti dei contribuenti, e provvedendo ad accessi nei loro confronti. Nel caso di specie risulta pacifico che i verbalizzanti abbiano dichiarato alla VA CC RL di dover procedere ad una verifica contabile generale, in attuazione di incarico, prot. n. 700 F.I./2012 del 23.2.2012, conferito dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, come risulta dal processo verbale giornaliero del 23.2.2012, riportato in stralcio anche dalla società nel suo ricorso (p. 11). 6 di 9 Il primo motivo di impugnazione risulta pertanto infondato, e deve essere respinto. 7. Mediante il secondo motivo di ricorso la società contesta la violazione di legge in cui ritiene sia incorso il giudice dell’appello per non aver rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento che non darebbe conto delle contestazioni proposte dalla contribuente nella fase del contraddittorio predibattimentale. La ricorrente richiama al proposito la giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato, esprimendosi in materia di studi di settore, che “la motivazione … deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio”, Cass. SS.UU., 18.12.2009, n. 26635. 7.1. Occorre in proposito evidenziare, in primo luogo, che la motivazione è evidentemente un requisito essenziale dell’atto impositivo, ma essa deve essere redatta in considerazione della natura del procedimento istaurato dall’Amministrazione finanziaria, e delle norme che si contesta siano state violate. La motivazione richiesta per un atto fondato sull’applicazione di presunzioni suscettibili di prova contraria da parte del contribuente sulla base di elementi di fatto, differisce dalla motivazione di un atto che non si basa sull’applicazione di parametri presuntivi, trovando piuttosto fondamento nella diretta violazione di norme di legge poste a presidio della corretta deducibilità dei costi d’impresa. Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha esposto con chiarezza le ragioni dell’indeducibilità, rigettando pertanto le contestazioni proposte dalla contribuente. 7.2. Non solo. Il ricorso per cassazione deve essere proposto indicando contestazioni specifiche. Se si intende censurare l’omessa presa in considerazione di un argomento difensivo, si deve analiticamente indicare quale esso sia. Diversamente la contribuente riproduce nel suo ricorso parte di un verbale di 7 di 9 contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria in cui aveva proposto, peraltro in forma generica, una pluralità di contestazioni avverso l’operato dell’Agenzia delle Entrate, inammissibilmente richiedendo a questa Corte regolatrice di individuare le singole critiche e confrontarle con la motivazione dell’atto impositivo, al fine di verificare se qualcuna di esse non sia stata presa in considerazione dall’TE impositore. Il motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile. 8. La società ricorrente, con il suo terzo strumento di impugnazione, censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, per non aver rilevato l’erroneità della tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento, secondo cui risulterebbero non deducibili, per difetto di inerenza, i costi sostenuti dalla società per oneri di consulenza, ricerche geologiche, indagini di mercato, pareri legali, ed altro. L’Agenzia delle Entrate non avrebbe tenuto conto che i costi sopportati per spese di consulenza “ricerche geologiche sul territorio, indagini di mercato, pareri legali, prestazioni professionali e di terzi per l’acquisizione delle quote di partecipazione in società locali, etc.” (ric., p. 17), sono stati sostenuti in piena coerenza con la fase preparatoria di un unico ampio progetto internazionale di impresa che aveva in corso la società. 8.1. Premesso che l’inerenza di un costo di cui afferma la deducibilità deve essere provata dal contribuente, occorre rilevare che la società, pur affermando di aver “dedotto e documentato in corso di causa … che … si tratta di costi relativi alla fase preparatoria di un unico progetto internazionale di impresa” (ric., p. 19), non chiarisce come abbia dimostrato nelle fasi di merito del giudizio, con quali argomenti e/o documenti, non riprodotti neppure in sintesi essenziale, che la società Valla CC avesse in corso, all’epoca in cui gli oneri sono stati sopportati, un vasto progetto 8 di 9 internazionale d’impresa. Il motivo di ricorso difetta pertanto di specificità, si fonda su una petizione di principio, e risulta pertanto inammissibile. 9. Con il quarto strumento di ricorso la società contesta che la motivazione adottata dalla CTR risulta meramente apparente. La critica risulta infondata. La CTR, con ampia motivazione, ha innanzitutto ricostruito analiticamente tutti i rilievi che sono stati contestati dall’Agenzia delle Entrate mediante l’atto impositivo, quindi ha esposto nel dettaglio lo svolgimento del processo. All’esito ha esposto, in relazione a ciascuna censura proposta dalla società, la ragione per la quale ha ritenuto di rigettarla. La non condivisione, da parte della ricorrente, delle soluzioni adottate dal giudice dell’appello giustifica, nei limiti di legge, la contestazione in giudizio delle stesse, ma non importa la nullità della sentenza, che si è espressa circa tutti i punti controversi. Il quarto strumento di impugnazione deve pertanto essere respinto. 10. Mediante il quinto motivo di ricorso la società contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per aver fondato la propria decisione anche su una considerazione priva di rilevanza, avendo il giudice di secondo grado operato riferimento alla condizione non operativa della società VA CC RL. 10.1. Invero il giudice dell’appello, dopo aver illustrato le ragioni della ritenuta non inerenza dei costi che la società aveva invece indicato in dichiarazione come deducibili, ha scritto: “In aggiunta, la società ‘VAricca RL’ risultava, al momento della verifica, ‘non operativa’, avendo ricevuto dalla Direzione Regionale il provvedimento di diniego dell’istanza di disapplicazione … per l’anno 2006, senza peraltro aver effettuato l’adeguamento per gli anni d’imposta dal 2006 in poi, dei propri ricavi a quelli scaturenti dall’applicazione del test di operatività. La società non ha mai dichiarato ricavi rivenienti dalla produzione e/o vendita 9 di 9 relativamente all’attività dichiarata di ‘fabbricazione di prodotti per l’edilizia in terracotta’. L’ulteriore dimostrazione della mancata operatività della società, comunque, è ravvisabile nella circostanza che la medesima non aveva mai occupato personale dipendente” (sent. CTR, p. V). Come emerge già dall’incipit (“In aggiunta”), la CTR non fonda la propria decisione sulla natura non operativa della VA Riccca RL, ma espone dati di fatto, peraltro non contestati dalla odierna ricorrente. Non ricorre pertanto una ragione della decisione che sia suscettibile di autonoma critica in sede di impugnazione, ed il quinto motivo di ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. 11. In definitiva il ricorso proposto dalla VA CC RL deve essere respinto. 12. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, anche del c.d. doppio contributo. La Corte,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla VA CC RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14.4.2023.
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso Oggetto: Costi deducibili - Oneri sostenuti nell’interesse di società italiana ed estere - Difetto di inerenza - Conseguenze - Accertamento tributario - Comunicazione delle ragioni - Limiti. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17776 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 21/06/2023 2 di 9 la sentenza n. 2633, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 13.11.2015, e pubblicata il 9.12.2015; ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di attività di verifica conclusa con Processo Verbale di Costatazione regolarmente consegnato, l’Agenzia delle Entrate notificava alla VA CC RL l’avviso di accertamento n. TVK 030603282/2012, avente ad oggetto il tributo dell’Ires con riferimento all’anno 2007. L’Agenzia delle Entrate contestava una pluralità di infrazioni, relative alla indeducibilità di costi in conseguenza di erronea contabilizzazione e, soprattutto, per difetto di inerenza. L’TE impositore contestava nell’atto impositivo la indeducibilità, in conseguenza del difetto di inerenza, degli ammortamenti relativi ad oneri sostenuti per “spese di costituzione, di ricerche geologiche, di indagini di mercato, di consulenze, di provvigioni per l’acquisizione di società a di pareri per l’investimento nello Stato della Serbia, che andavano patrimonializzate, attraverso l’imputazione ad incremento dell’acquisizione delle spese di partecipazione” (sent. CTR, p. II). Inoltre, le fatture riflettenti costi per l’acquisizione di partecipazione in società serbe, “in quanto oneri accessori di diretta imputazione all’acquisizione di quote, dovevano incrementare il valore delle immobilizzazioni finanziarie … come disposto dall’art. 110 del TUIR e confermato dal principio contabile n. 25 dell’OIC, in quanto trattasi di costi accessori non aventi autonoma utilità e che non potevano essere disgiunti dalle partecipazioni cui ineriscono” (ibidem). Ancora, difettava il requisito dell’inerenza anche con riferimento ai costi “riflettenti prestazioni professionali per la 3 di 9 costituzione di società in Serbia effettuate per conto di società partecipate e per ricerche geologiche su terreni in alcune zone dello Stato Serbo”, tenuto conto che la VA CC RL “non aveva mai esercitato attività produttiva nello Stato Serbo, né in Italia, ma la esercitavano società partecipate della medesima. Pertanto venivano ripresi a tassazione costi indeducibili e non inerenti per Euro 745.556,10 …” (ibidem). 2. La società proponeva impugnazione avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, proponendo contestazioni procedimentali e di merito. La CTP rigettava il ricorso introdotto dalla contribuente. 3. La VArica RL spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, riproponendo i propri argomenti. La CTR rigettava l’impugnativa e confermava la decisione assunta dalla CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, la contribuente, affidandosi a cinque motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. 4.1. Il P.M., nella persona del s.Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, ed ha domandato il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell’art. 12, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato l’invalidità dell’atto impositivo perché, nella prodromica fase di verifica in contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate non ha informato la contribuente sulle ragioni dell’accertamento. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente 4 di 9 censura la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 7 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, nonché degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in cui è incorso il giudice dell’appello per non aver rilevato il vizio di motivazione dell’atto impositivo, che “non dà minimamente conto delle specifiche deduzioni fornite dalla società nel corso della verifica ed espressamente verbalizzate alla pag. 23 p.v.c.” (ric., p. 14). 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione degli artt. 109 e 110 del TUIR, e dell’art. 2426 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto indeducibili i costi sostenuti dalla società, per difetto di inerenza, mentre gli stessi risultavano giustificati perché “relativi alla fase preparatoria di un unico ampio progetto internazionale di impresa” (ric., p. 19). 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente afferma la nullità della impugnata pronuncia, per essere la CTR incorsa nella violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la motivazione della sentenza impugnata risulta “talmente vaga, sintetica e tautologica da risultare meramente apparente” (ric., p. 27). 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 109 del TUIR, per avere la CTR operato improprio riferimento alla natura “non operativa” della ricorrente, rilievo inconferente, dovendosi anche aggiungere che la Valla CC RL è divenuta “controllante di ben cinque società di diritto serbo” (ric., p. 34). 5 di 9 6. Mediante il suo primo strumento di impugnazione la società contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la impugnata CTR per non aver rilevato l’invalidità dell’accertamento compiuto nei suoi confronti dall’Amministrazione finanziaria, non avendo i funzionari verbalizzanti comunicato le ragioni dell’accertamento, come previsto dall’art. 12, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente). Annota in proposito la CTR che “in primis, la contribuente è stata posta in condizione di conoscere le ragioni della verifica, atteso che i verificatori rendevano nota la lettera d’incarico conferita dal Direttore Provinciale, con la quale li autorizzava ad eseguire una verifica contabile generale” (sent. CTR, p. II). 6.1. Invero la norma di cui all’art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente prevede che il soggetto nei cui confronti la verifica fiscale è eseguita abbia il diritto di conoscere le ragioni dell’accertamento tributario, ma non dispone che i verbalizzanti abbiano l’obbligo di comunicargliela preventivamente. Nel caso di specie la contribuente neppure allega di avere richiesto le ragioni dell’accertamento. Tanto premesso è un principio generale, espresso anche dagli artt. 32 e 33 del Dpr n. 600 del 1973, che compete all’Amministrazione finanziaria vigilare sull’osservanza delle disposizioni tributarie, anche eseguendo accertamenti nei confronti dei contribuenti, e provvedendo ad accessi nei loro confronti. Nel caso di specie risulta pacifico che i verbalizzanti abbiano dichiarato alla VA CC RL di dover procedere ad una verifica contabile generale, in attuazione di incarico, prot. n. 700 F.I./2012 del 23.2.2012, conferito dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, come risulta dal processo verbale giornaliero del 23.2.2012, riportato in stralcio anche dalla società nel suo ricorso (p. 11). 6 di 9 Il primo motivo di impugnazione risulta pertanto infondato, e deve essere respinto. 7. Mediante il secondo motivo di ricorso la società contesta la violazione di legge in cui ritiene sia incorso il giudice dell’appello per non aver rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento che non darebbe conto delle contestazioni proposte dalla contribuente nella fase del contraddittorio predibattimentale. La ricorrente richiama al proposito la giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato, esprimendosi in materia di studi di settore, che “la motivazione … deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio”, Cass. SS.UU., 18.12.2009, n. 26635. 7.1. Occorre in proposito evidenziare, in primo luogo, che la motivazione è evidentemente un requisito essenziale dell’atto impositivo, ma essa deve essere redatta in considerazione della natura del procedimento istaurato dall’Amministrazione finanziaria, e delle norme che si contesta siano state violate. La motivazione richiesta per un atto fondato sull’applicazione di presunzioni suscettibili di prova contraria da parte del contribuente sulla base di elementi di fatto, differisce dalla motivazione di un atto che non si basa sull’applicazione di parametri presuntivi, trovando piuttosto fondamento nella diretta violazione di norme di legge poste a presidio della corretta deducibilità dei costi d’impresa. Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha esposto con chiarezza le ragioni dell’indeducibilità, rigettando pertanto le contestazioni proposte dalla contribuente. 7.2. Non solo. Il ricorso per cassazione deve essere proposto indicando contestazioni specifiche. Se si intende censurare l’omessa presa in considerazione di un argomento difensivo, si deve analiticamente indicare quale esso sia. Diversamente la contribuente riproduce nel suo ricorso parte di un verbale di 7 di 9 contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria in cui aveva proposto, peraltro in forma generica, una pluralità di contestazioni avverso l’operato dell’Agenzia delle Entrate, inammissibilmente richiedendo a questa Corte regolatrice di individuare le singole critiche e confrontarle con la motivazione dell’atto impositivo, al fine di verificare se qualcuna di esse non sia stata presa in considerazione dall’TE impositore. Il motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile. 8. La società ricorrente, con il suo terzo strumento di impugnazione, censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, per non aver rilevato l’erroneità della tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento, secondo cui risulterebbero non deducibili, per difetto di inerenza, i costi sostenuti dalla società per oneri di consulenza, ricerche geologiche, indagini di mercato, pareri legali, ed altro. L’Agenzia delle Entrate non avrebbe tenuto conto che i costi sopportati per spese di consulenza “ricerche geologiche sul territorio, indagini di mercato, pareri legali, prestazioni professionali e di terzi per l’acquisizione delle quote di partecipazione in società locali, etc.” (ric., p. 17), sono stati sostenuti in piena coerenza con la fase preparatoria di un unico ampio progetto internazionale di impresa che aveva in corso la società. 8.1. Premesso che l’inerenza di un costo di cui afferma la deducibilità deve essere provata dal contribuente, occorre rilevare che la società, pur affermando di aver “dedotto e documentato in corso di causa … che … si tratta di costi relativi alla fase preparatoria di un unico progetto internazionale di impresa” (ric., p. 19), non chiarisce come abbia dimostrato nelle fasi di merito del giudizio, con quali argomenti e/o documenti, non riprodotti neppure in sintesi essenziale, che la società Valla CC avesse in corso, all’epoca in cui gli oneri sono stati sopportati, un vasto progetto 8 di 9 internazionale d’impresa. Il motivo di ricorso difetta pertanto di specificità, si fonda su una petizione di principio, e risulta pertanto inammissibile. 9. Con il quarto strumento di ricorso la società contesta che la motivazione adottata dalla CTR risulta meramente apparente. La critica risulta infondata. La CTR, con ampia motivazione, ha innanzitutto ricostruito analiticamente tutti i rilievi che sono stati contestati dall’Agenzia delle Entrate mediante l’atto impositivo, quindi ha esposto nel dettaglio lo svolgimento del processo. All’esito ha esposto, in relazione a ciascuna censura proposta dalla società, la ragione per la quale ha ritenuto di rigettarla. La non condivisione, da parte della ricorrente, delle soluzioni adottate dal giudice dell’appello giustifica, nei limiti di legge, la contestazione in giudizio delle stesse, ma non importa la nullità della sentenza, che si è espressa circa tutti i punti controversi. Il quarto strumento di impugnazione deve pertanto essere respinto. 10. Mediante il quinto motivo di ricorso la società contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per aver fondato la propria decisione anche su una considerazione priva di rilevanza, avendo il giudice di secondo grado operato riferimento alla condizione non operativa della società VA CC RL. 10.1. Invero il giudice dell’appello, dopo aver illustrato le ragioni della ritenuta non inerenza dei costi che la società aveva invece indicato in dichiarazione come deducibili, ha scritto: “In aggiunta, la società ‘VAricca RL’ risultava, al momento della verifica, ‘non operativa’, avendo ricevuto dalla Direzione Regionale il provvedimento di diniego dell’istanza di disapplicazione … per l’anno 2006, senza peraltro aver effettuato l’adeguamento per gli anni d’imposta dal 2006 in poi, dei propri ricavi a quelli scaturenti dall’applicazione del test di operatività. La società non ha mai dichiarato ricavi rivenienti dalla produzione e/o vendita 9 di 9 relativamente all’attività dichiarata di ‘fabbricazione di prodotti per l’edilizia in terracotta’. L’ulteriore dimostrazione della mancata operatività della società, comunque, è ravvisabile nella circostanza che la medesima non aveva mai occupato personale dipendente” (sent. CTR, p. V). Come emerge già dall’incipit (“In aggiunta”), la CTR non fonda la propria decisione sulla natura non operativa della VA Riccca RL, ma espone dati di fatto, peraltro non contestati dalla odierna ricorrente. Non ricorre pertanto una ragione della decisione che sia suscettibile di autonoma critica in sede di impugnazione, ed il quinto motivo di ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. 11. In definitiva il ricorso proposto dalla VA CC RL deve essere respinto. 12. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, anche del c.d. doppio contributo. La Corte,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla VA CC RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14.4.2023.