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Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2023, n. 20677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20677 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI PO nato a [...] il [...] QUADRIFOGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI: "Annullamento con rinvio". Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20677 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 30/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Pavia - in sede di riesame - con ordinanza del 22 settembre 2022 accoglieva parzialmente il riesame e riduceva il sequestro preventivo diretto del profitto per la società Quadrifoglio in complessivi euro 397.837,32, riduceva, inoltre, quello per equivalente disposto nei confronti di PO AP in complessivi euro 397.837,32; revocava, infine, il sequestro preventivo per equivalente in capo a MA SA (relativamente al reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74 del 2000, per l'anno 2018, escludendo il fumus per gli anni di imposta 2016 e 2017). 2. Ricorrono in cassazione PO AP nella qualità di indagato e quale legale rappresentante della società cooperativa Quadrifoglio, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 5 d. Igs. 74/2000, 39, secondo comma, 41, d.P.R. 600 del 1973, 2796 cod. civ., 192 cod. proc. pen. e 53 costituzione). L'ordinanza impugnata per il solo anno 2018 non ritiene valutabili le spese per il personale dipendente della società Quadrifoglio;
spese valutate, invece, per gli anni 2016 e 2017. L'ordinanza ritiene che per il 2018 la società Quadrifoglio avesse ridotto il personale ad una sola unità, in luogo delle 23/26 unità dei precedenti anni 2016/2017. Per il Tribunale del riesame l'assenza del libro giornale impedirebbe un'applicazione presuntiva dei costi per il personale identica per il 2018 a quelli del 2016/2017, in quanto il personale non sarebbe indicato nella visura camerale della società. I costi, invece, sono deducibili e gli stessi nell'ipotesi di accertamento induttivo possono anche determinarsi con presunzioni semplici (cass. Sez. 3, n. 2581 del 2021). Deve tassarsi il profitto netto e non quello lordo in applicazione del principio dell'art. 53 Costituzione. L'assenza di deduzione dei costi del personale invece importa una tassazione (profitto) sul lordo. Inoltre, con la deduzione dei costi la soglia di punibilità non viene superata. 2. 2. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.). AP aveva avuto notizia dell'indagine penale il 24 gennaio 2022 e nessuna condotta sottrattiva veniva commessa fino al provvedimento di sequestro. Questo rappresenta una prova piena sull'assenza di un periculum in mora. Invece l'ordinanza impugnata esclude sia necessaria una motivazione sul periculum in mora, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, ponendosi in netto contrasto con la decisione delle Sezioni Unite n. 36959 del 2021. E' palese, pertanto, la violazione di legge. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. I due ricorrenti hanno depositato memoria nella quale insistono nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata, ribadendo la deducibilità dei costi nelle ipotesi di omessa dichiarazione e l'assenza di motivazione sul periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. il ricorso della società è inammissibile in quanto manca la procura speciale. Ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva. (Sez. 5 - , Sentenza n. 2465 del 24/09/2018 Cc. (dep. 18/01/2019 ) Rv. 275257 - 01). 4. Il ricorso dell'indagato PO AP risulta fondato, limitatamente all'omessa motivazione sul periculum in mora. Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativà a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff: Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943). (Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 46245 del 18/10/2022 Cc. (dep. 07/12/2022) Rv. 283836 - O). L'ordinanza impugnata, relativamente al sequestro per equivalente nei confronti dell'indagato, non contiene motivazione sul periculum in mora e, quindi, sul punto deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pavia competente ai sensi dell'art. 324, quinto comma, cod. proc. pen. 5. Infondato, invece, il motivo sulla deducibilità dei costi non documentati, per l'anno di imposta 2018. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie il motivo di ricorso, sulla deduzione dei costi, risulta proposto, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus del reato in accertamento risulta da molteplici elementi, per l'anno 2018 non è stato prodotto il libro giornale e non può trovare applicazione, come sostenuto dal ricorrente, presuntivamente il costo del personale dipendente per gli altri anni (2016 e 2017) in quanto nel 2018 la società Quadrifoglio aveva un solo dipendente, contrariamente al personale dipendente utilizzato nei due precedenti anni di imposta (26 e 25 dipendenti). Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico prospetta un vizio della motivazione, ribadendo la presunzione dei costi anche per l'anno 2018 come per gli anni precedenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso della società Quadrifoglio;
annulla, in relazione al ricorso dell'indagato, l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro per equivalente e rinvia al Tribunale di Pavia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, C.P.P. Così deciso il 30/01/2023
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI: "Annullamento con rinvio". Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20677 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 30/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Pavia - in sede di riesame - con ordinanza del 22 settembre 2022 accoglieva parzialmente il riesame e riduceva il sequestro preventivo diretto del profitto per la società Quadrifoglio in complessivi euro 397.837,32, riduceva, inoltre, quello per equivalente disposto nei confronti di PO AP in complessivi euro 397.837,32; revocava, infine, il sequestro preventivo per equivalente in capo a MA SA (relativamente al reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74 del 2000, per l'anno 2018, escludendo il fumus per gli anni di imposta 2016 e 2017). 2. Ricorrono in cassazione PO AP nella qualità di indagato e quale legale rappresentante della società cooperativa Quadrifoglio, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 5 d. Igs. 74/2000, 39, secondo comma, 41, d.P.R. 600 del 1973, 2796 cod. civ., 192 cod. proc. pen. e 53 costituzione). L'ordinanza impugnata per il solo anno 2018 non ritiene valutabili le spese per il personale dipendente della società Quadrifoglio;
spese valutate, invece, per gli anni 2016 e 2017. L'ordinanza ritiene che per il 2018 la società Quadrifoglio avesse ridotto il personale ad una sola unità, in luogo delle 23/26 unità dei precedenti anni 2016/2017. Per il Tribunale del riesame l'assenza del libro giornale impedirebbe un'applicazione presuntiva dei costi per il personale identica per il 2018 a quelli del 2016/2017, in quanto il personale non sarebbe indicato nella visura camerale della società. I costi, invece, sono deducibili e gli stessi nell'ipotesi di accertamento induttivo possono anche determinarsi con presunzioni semplici (cass. Sez. 3, n. 2581 del 2021). Deve tassarsi il profitto netto e non quello lordo in applicazione del principio dell'art. 53 Costituzione. L'assenza di deduzione dei costi del personale invece importa una tassazione (profitto) sul lordo. Inoltre, con la deduzione dei costi la soglia di punibilità non viene superata. 2. 2. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.). AP aveva avuto notizia dell'indagine penale il 24 gennaio 2022 e nessuna condotta sottrattiva veniva commessa fino al provvedimento di sequestro. Questo rappresenta una prova piena sull'assenza di un periculum in mora. Invece l'ordinanza impugnata esclude sia necessaria una motivazione sul periculum in mora, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, ponendosi in netto contrasto con la decisione delle Sezioni Unite n. 36959 del 2021. E' palese, pertanto, la violazione di legge. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. I due ricorrenti hanno depositato memoria nella quale insistono nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata, ribadendo la deducibilità dei costi nelle ipotesi di omessa dichiarazione e l'assenza di motivazione sul periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. il ricorso della società è inammissibile in quanto manca la procura speciale. Ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva. (Sez. 5 - , Sentenza n. 2465 del 24/09/2018 Cc. (dep. 18/01/2019 ) Rv. 275257 - 01). 4. Il ricorso dell'indagato PO AP risulta fondato, limitatamente all'omessa motivazione sul periculum in mora. Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativà a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff: Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943). (Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 46245 del 18/10/2022 Cc. (dep. 07/12/2022) Rv. 283836 - O). L'ordinanza impugnata, relativamente al sequestro per equivalente nei confronti dell'indagato, non contiene motivazione sul periculum in mora e, quindi, sul punto deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pavia competente ai sensi dell'art. 324, quinto comma, cod. proc. pen. 5. Infondato, invece, il motivo sulla deducibilità dei costi non documentati, per l'anno di imposta 2018. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie il motivo di ricorso, sulla deduzione dei costi, risulta proposto, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus del reato in accertamento risulta da molteplici elementi, per l'anno 2018 non è stato prodotto il libro giornale e non può trovare applicazione, come sostenuto dal ricorrente, presuntivamente il costo del personale dipendente per gli altri anni (2016 e 2017) in quanto nel 2018 la società Quadrifoglio aveva un solo dipendente, contrariamente al personale dipendente utilizzato nei due precedenti anni di imposta (26 e 25 dipendenti). Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico prospetta un vizio della motivazione, ribadendo la presunzione dei costi anche per l'anno 2018 come per gli anni precedenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso della società Quadrifoglio;
annulla, in relazione al ricorso dell'indagato, l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro per equivalente e rinvia al Tribunale di Pavia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, C.P.P. Così deciso il 30/01/2023