Sentenza 20 marzo 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di violazione di sigilli, il sigillo può essere costituito da qualsiasi segno esteriore e percettibile che, in modo anche simbolico, e quindi senza necessità di rendere inaccessibile la "res serbanda", valga a manifestare la volontà pubblica di intangibilità di una determinata cosa mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l'identità' e consistenza oggettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2012, n. 28546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28546 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 20/03/2012
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 742
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 29381/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO AN N. IL 14/11/1967;
avverso la sentenza n. 1697/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 16/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16.2.2011, in parziale riforma della sentenza 17.1.2008 del Tribunale di quella città, ha ribadito l'affermazione della responsabilità penale di ER SA in ordine al delitto di cui:
all'art. 349 cpv. c.p. (per avere, in qualità di custode, violato i sigilli apposti alla parte di un forno adibita alla 0cottura del pane - acc. in Saponara, il 6.9.2004) e, avendo ritenuto prescritte le contravvenzioni ulteriormente contestate all'imputato, ha determinato la pena (interamente condonata) in anni due di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del ER, il quale ha eccepito:
violazione dell'art. 349 c.p., in quanto detta ipotesi delittuosa non resterebbe integrata qualora (come nel caso in esame) i sigilli in concreto apposti siano "inidonei a salvaguardare la conservazione o l'identità della cosa". Nella specie i sigilli, consistenti in filo di natura metallica, erano stati collocati all'interno di un forno legittimamente operante ad altissima temperatura per le attività consentite di pasticceria, sicché essi non avrebbero potuto oggettivamente resistere ad una costante temperatura elevata. I verbalizzanti, inoltre, non avrebbero accertato l'avvenuta utilizzazione del forno anche per la parte impedita dalla collocazione del filo (al fine di non permettere la sola attività di panificazione);
la prescrizione del reato in epoca anteriore alla decisione di secondo grado;
l'incongruo diniego del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché articolato in fatto e manifestamente infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, va ribadita, fa costante giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 c.p., il "sigillo" può essere costituito da qualsiasi segno esteriore e percettibile che in modo anche simbolico, e quindi senza la necessità di rendere inaccessibile o di racchiudere in congegni materiali la "res serranda", valga a manifestare la volontà pubblica di intangibilità di una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. Ne consegue che il delitto in oggetto sussiste e si perfeziona non solo nel caso di rottura o di rimozione dei sigilli propriamente detti, ma anche quando si infrange il divieto che i sigilli simboleggiano, con qualsiasi condotta che, pure in assenza di materiale effrazione, sia idonea ad alterare l'indisponibilità della cosa e ad escludere il vincolo di immodificabilità che su di essa è imposto (vedi Cass., Sez. 3^, 18.6.2003, n. 26165, Spini;
7.4.2003, n. 16000, Carpanese, 6.10.2001, n. 36210, Arcieri;
29.2.2000, n. 2506, Marasca;
9.2.1996, n. 1508, Petrone). Non è necessaria, inoltre, una condotta violenta, essendo sufficiente, invece, qualsiasi azione diretta a violare la funzione strumentale e funzionale dei sigilli e ad eludere i divieti che essi simboleggiano (vedi Cass., Sez. 5^, 10.6.2000, Ravotti). Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno accertato l'avvenuta utilizzazione del forno anche nella parte destinata alla panificazione ed interdetta dall'apposizione dei sigilli, mentre il ricorrente non ha addotto alcun elemento concreto idoneo a confutare la logicità di tale accertamento.
2. Il delitto non era prescritto alla data della pronuncia della sentenza impugnata, e non lo è tuttora, in quanto l'accertamento risale al 6.9.2004 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il 6.3.2012.
Va computata inoltre (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 4 e giorni 10, in seguito a rinvii disposti su richiesta del difensore non per esigenze di acquisizione della prova ne' a causa del riconoscimento di termini a difesa.
Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 16.7.2012. Deve ricordarsi, m proposito, che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - in tema di prescrizione, nel caso di incertezza circa (a data di consumazione del reato, il termine di decorrenza della prescrizione va computato secondo il maggiore vantaggio per l'imputato. Nella specie, però, non sussiste incertezza sul punto, perché il reato di violazione di sigilli si perfezione con ogni condotta idonea a frustrare il vincolo di indisponibilità imposto sul bene: di conseguenza, compiuta la prima infrazione, il reato si reitera ogni qualvolta si realizza una condotta contraria al precetto, in ulteriore violazione del persistente vincolo sulla res (vedi Cass., Sez. 3^, 7.7.2004, Priolo;
17.4.2002, Massa).
3. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio dei potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge - in carenza di congrui elementi di segno positivo - ha dedotto logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell'imputato dalle modalità della condotta e dai precedenti penali esistenti a suo carico.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 136 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012