Articolo 10 della Legge 24 luglio 1930, n. 1278
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 ottobre 1930
Art. 10.

Chiunque, senza esservi autorizzato a norma delle leggi e dei regolamenti, si intromette, a fine di lucro, fra un emigrante ed un vettore od un suo rappresentante per la conclusione del contratto di trasporto e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Qualora il fatto, anche senza fine di lucro, sia commesso da chi occupa un ufficio od un impiego in una impresa avente fra i suoi scopi il trasporto di emigranti od e' comunque interessato in una di tali imprese, l'arresto non e' inferiore ad un mese e l'ammenda a L.
500.

Entrata in vigore il 4 ottobre 1930