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3 agosto 2017
3 agosto 2017
Art. 9. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.
Note all' art. 9:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.
Note all' art. 9:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.
Commentari • 12
- 1. Come si scioglie ed estingue una ONLUSPaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 dicembre 2025 · 13.928032
[…] Nella stessa occasione, l'assemblea deve provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo, destinandolo a un altro ETS (come previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore). […]
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Giurisprudenza • 68
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/09/2025, n. 669Provvedimento: […] A sostegno della sua interpretazione richiamò la lettera dell'art. 31 del c.c. nonché dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore (cfr. decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). […]Leggi di più...
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