CASS
Sentenza 8 settembre 2023
Sentenza 8 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/2023, n. 37029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37029 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZ]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE NE, che ha chiesto il rigetto nel resto;
udito l'avvocato MARIO GAGLIANI nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza emessa il 20 giugno 2022, riformava la sentenza del Tribunale di Brindisi, per un verso dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B) — art. 76, commi 1 e 3, d.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 483 cod. peri., per altro verso riqualificava l'originaria condotta di violazione degli artt. 489, in relazione all'art. 476 cod. pen. contestata al capo A) in quella prevista dagli artt. 477 e 482 cod. pen., ritenendo la responsabilità penale di BI RR. In particolare, a RR, legale rappresentante della RR S.r.l., veniva contestato l'aver fatto uso, allegandoli in occasione del deposito allo sportello unico Penale Sent. Sez. 5 Num. 37029 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 28/06/2023 per l'edilizia del comune di Cisternino di quattro cd. SCIA, di altrettanti Documenti unici di regolarità contributiva (DURC) risultati falsi, in quanto la società non aveva versato alcun contributo. La Corte di appello rilevava, a fronte dei motivi di impugnazione, come per un verso non si vedesse in tema di copia di un atto inesistente, in quanto le copie risultavano avere l'apparenza di atti originali, in quanto corredati di numero di protocollo, data e firma del responsabile dello sportello unico, nonché del timbro seppur con caratteri sfumati. Per altro verso riqualificava la condotta ritenendo che RR non avesse solo fatto uso del documento falso, ma avesse concorso materialmente o moralmente della falsificazione dello stesso. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di BI RR consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 521 e 522 e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe operato non una mera riqualificazione del medesimo fatto, ritenendo invece un fatto diverso rispetto a quello contestato al capo A), rilevando come la clausola di esclusione dell'ad. 489 cod. pen., relativa al non essere concorso nella falsità, dimostrerebbe la diversità della due condotte. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'ad. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello non avrebbe fornito motivazione in ordine alle modalità con cui RR ebbe a concorrere nel falso, delineando anzi una condotta alternativa, materiale o morale e senza indicare eventuali presunti concorrenti nel reato. 5. Il terzo motivo lamenta violazione dell'ad. 477 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe trascurato la natura grossolana del falso, facendo inoltre errata applicazione dei principi fissati dalle Sez. U., Marcis. 6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito della tempestiva richiesta di trattazione orale del difensore del ricorrente, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'ad. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 2 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati. 2.1 A ben vedere va da subito rilevato come già il Tribunale evidenziava che RR aveva contraffatto il DURC rilasciatogli nel 2013 allegandolo alla SCIA (capo A) e alla IL (capo B), indicando anche riferimenti giurisprudenziali in ordine alla alterazione operata dall'imputato e, dunque, non riferendosi solo all'uso di atto falso. Il Tribunale però non operava la riqualificazione della condotta, operata invece dalla Corte di appello. 2.2 E dunque, certamente il fatto come accertato risulta diverso da quello contestato con l'imputazione, consistente non nella formazione dell'atto falso ma nel solo uso dello stesso, che risulta condotta alternativa alla prima. Mentre la contestazione di falsificazione può ritenersi 'contenere' quella dell'uso quale progressione, cosicché ritenere la responsabilità per l'uso e non per la condotta di alterazione non integra alcuna violazione del principio di correlazione fra imputazione e decisione (cfr. Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Barlotti, Rv. 230265 - 01) nel caso in esame non vi è alcuna relazione di continenza, bensì sussiste una relazione di alternatività fra il fatto contestato e quello ritenuto. A tal proposito va richiamato quanto affermato in caso analogo da Sez. 5, n. 12599 del 20/12/2016, dep. 2017, Bevilacqua, Rv. 269708 - 01, che ha ritenuto violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia originariamente contestato il delitto di uso di testamento olografo falso venga condannato per il reato di falso in detto documento, in quanto il reato di uso di atto falso si pone in rapporto di alternatività con quello di falso in testamento olografo, escludendo che l'imputazione avente ad oggetto il primo reato comporti la contestazione in fatto del secondo. Pertanto, si incorre, nel caso in esame, in un radicale mutamento del fatto. 2.3 Non di meno, però, le disposizioni vengono richiamate dalle norme che regolano l'esito del giudizio, l'art. 521 che impone al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero se il fatto emerso dall'istruttoria è diverso da quello 3 contestato, l'art. 522 per il caso in cui la sentenza sia emessa per un fatto diverso e dunque in violazione del principio di correlazione fra contest,3zione e decisione. Tutte tali disposizioni, se per un verso richiedono di valutare se il fatto come emerso dall'istruttoria sia diverso da quello contestato, e la diversità deve avere i caratteri della trasformazione radicale, per altro verso richiedono che si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01). Le Sezioni unite di questa Corte hanno ulteriormente chiarito che l'attribuzione, all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDI) come interpretato dalla Corte europea. In particolare qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono, alcun vulnus si verifica: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, «ha in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito avesse assunto le caratteristiche di atto a sorpresa» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264438). Nel caso di specie, a ben vedere, il ricorrente trascura di considerare che in primo grado la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale giungeva ad affermare che RR «abbia ... contraffatto il DURC rilasciatogli in data 1 ottobre 2013, per poi allegarlo alla SCIA e alla IL, al fine di ottenere i relativi permessi edilizi» (fol. 4 della sentenza di primo grado). Pertanto, la riqualificazione operata in secondo grado non risulta «a sorpresa», tanto più che nell'atto di appello veniva censurato proprio l'aver ritenuto RR autore del falso e non solo utdizzatore dello stesso, come la norma incriminatrice richiedeva, senza invece lamentare la violazione degli artt. 521-e 4 522 cod. proc. pen. e dunque confrontandosi e accettando la ricostruzione fattuale diversa rispetto a quella dell'imputazione. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo. 2.4 In merito al secondo motivo, lamenta il ricorrente carenza e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione fattuale del contributo offerto dal RR alla formazione dell'atto falso. A ben vedere la motivazione, per quanto succinta, individua la ragione per la quale la condotta morale o materiale di falsificazione fosse da attribuire a RR: si trattava di documenti «funzionali all'attività di impresa edile della società di cui egli era legale rappresentante». La motivazione si fonda su una prova logica, relativa all'interesse che RR aveva a presentare la SCIA: si tratta di motivazione coerente e non manifestamente illogica, che dimostra la riconducibilità al RR della condotta di falso, sia essa stata materialmente posta in essere dallo stesso, sia anche se istigata dall'attuale ricorrente, in quanto finalizzata all'interesse del medesimo e della sua impresa. Ne consegue la sussistenza di una adeguato corredo motivazionale, anche perché consolidato è il principio per cui in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/0212017. M., Rv. 27:L228 - 01). D'altro canto la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/:L5 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). Naturalmente il dubbio deve essere "ragionevole" e tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione). Nel caso in esame la Corte di appello, e prima il Tribunale, non hanno ritenuto sussistere alcuna ipotesi alternativa, neanche proposta dall'imputato, per altro, attribuendo la condotta di falsificazione a colui che era beneficiario della stessa e 5 che aveva la disponibilità della precedente e veritiera certificazione poi falsificata. Ne consegue l'infondatezza anche del secondo motivo. 3. Quanto al terzo motivo la Corte di appello con un giudizio fattuale, conforme a quello offerto dal primo giudice, esclude la grossolanità del falso, oltre a ritenere che la copia dell'atto assumesse i caratteri di un atto originale. A ben vedere gli elementi indicati dalla Corte territoriale risultavano recare elementi formali e sostanziali - numero di protocollo, data e firma, del Responsabile dello sportello unico previdenziale, timbro anche se con caratteri sfumati — che offrivano l'apparenza di un atto originale. In sostanza la foggia del documento falso era tale da determinare la l'apparenza predetta, in linea con il principio delle Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01, per cui la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. In applicazione del principio le Sezioni Unite hanno ritenuto esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale: tali ultimi requisiti, invece, nel caso in esame sono stati riscontrati. Pertanto, la valutazione operata dai Giudici del merito risulta rispondente al principio per cui in tema di falso documentale la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639 - 01). D'altro canto, si tratta di giudizio in fatto, che in sé non è suscettibile di sindacabilità in sede di legittimità. Pertanto, anche il terzo motivo è infondato. 4. L'infondatezza non manifesta dei motivi consente di giungere a rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il delitto, come riqualificato dalla Corte di appello, risulta caratterizzato dall'utilizzo di un unico documento falsificato da RR, utilizzato in occasione delle singole presentazioni di SCIA. La falsificazione è dunque intervenuta prima della prima presentazione avvenuta in data 14 maggio 2015. Per altro la contestata recidiva non è stata valutata né in primo né in secondo grado e quindi deve essere ritenuta esclusa implicitamente. A mente degli artt. 157 e 161 cod. pen, la prescrizione massima è pari ad anni sette e mesi sei e ne consegue che il reato risulta estinto per prescrizione al 6 17 gennaio 2023, considerando il periodo complessivo di sospensione della prescrizione per l'emergenza pandennica di giorni 64. Consegue che, in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01), per guanto indicato in ordine ai motivi che precedono, va dichiarata l'estinzione del reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 28/06/2023 Il Consigliere estensore IpPreside te
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZ]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE NE, che ha chiesto il rigetto nel resto;
udito l'avvocato MARIO GAGLIANI nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza emessa il 20 giugno 2022, riformava la sentenza del Tribunale di Brindisi, per un verso dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B) — art. 76, commi 1 e 3, d.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 483 cod. peri., per altro verso riqualificava l'originaria condotta di violazione degli artt. 489, in relazione all'art. 476 cod. pen. contestata al capo A) in quella prevista dagli artt. 477 e 482 cod. pen., ritenendo la responsabilità penale di BI RR. In particolare, a RR, legale rappresentante della RR S.r.l., veniva contestato l'aver fatto uso, allegandoli in occasione del deposito allo sportello unico Penale Sent. Sez. 5 Num. 37029 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 28/06/2023 per l'edilizia del comune di Cisternino di quattro cd. SCIA, di altrettanti Documenti unici di regolarità contributiva (DURC) risultati falsi, in quanto la società non aveva versato alcun contributo. La Corte di appello rilevava, a fronte dei motivi di impugnazione, come per un verso non si vedesse in tema di copia di un atto inesistente, in quanto le copie risultavano avere l'apparenza di atti originali, in quanto corredati di numero di protocollo, data e firma del responsabile dello sportello unico, nonché del timbro seppur con caratteri sfumati. Per altro verso riqualificava la condotta ritenendo che RR non avesse solo fatto uso del documento falso, ma avesse concorso materialmente o moralmente della falsificazione dello stesso. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di BI RR consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 521 e 522 e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe operato non una mera riqualificazione del medesimo fatto, ritenendo invece un fatto diverso rispetto a quello contestato al capo A), rilevando come la clausola di esclusione dell'ad. 489 cod. pen., relativa al non essere concorso nella falsità, dimostrerebbe la diversità della due condotte. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'ad. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello non avrebbe fornito motivazione in ordine alle modalità con cui RR ebbe a concorrere nel falso, delineando anzi una condotta alternativa, materiale o morale e senza indicare eventuali presunti concorrenti nel reato. 5. Il terzo motivo lamenta violazione dell'ad. 477 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe trascurato la natura grossolana del falso, facendo inoltre errata applicazione dei principi fissati dalle Sez. U., Marcis. 6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito della tempestiva richiesta di trattazione orale del difensore del ricorrente, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'ad. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 2 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati. 2.1 A ben vedere va da subito rilevato come già il Tribunale evidenziava che RR aveva contraffatto il DURC rilasciatogli nel 2013 allegandolo alla SCIA (capo A) e alla IL (capo B), indicando anche riferimenti giurisprudenziali in ordine alla alterazione operata dall'imputato e, dunque, non riferendosi solo all'uso di atto falso. Il Tribunale però non operava la riqualificazione della condotta, operata invece dalla Corte di appello. 2.2 E dunque, certamente il fatto come accertato risulta diverso da quello contestato con l'imputazione, consistente non nella formazione dell'atto falso ma nel solo uso dello stesso, che risulta condotta alternativa alla prima. Mentre la contestazione di falsificazione può ritenersi 'contenere' quella dell'uso quale progressione, cosicché ritenere la responsabilità per l'uso e non per la condotta di alterazione non integra alcuna violazione del principio di correlazione fra imputazione e decisione (cfr. Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Barlotti, Rv. 230265 - 01) nel caso in esame non vi è alcuna relazione di continenza, bensì sussiste una relazione di alternatività fra il fatto contestato e quello ritenuto. A tal proposito va richiamato quanto affermato in caso analogo da Sez. 5, n. 12599 del 20/12/2016, dep. 2017, Bevilacqua, Rv. 269708 - 01, che ha ritenuto violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia originariamente contestato il delitto di uso di testamento olografo falso venga condannato per il reato di falso in detto documento, in quanto il reato di uso di atto falso si pone in rapporto di alternatività con quello di falso in testamento olografo, escludendo che l'imputazione avente ad oggetto il primo reato comporti la contestazione in fatto del secondo. Pertanto, si incorre, nel caso in esame, in un radicale mutamento del fatto. 2.3 Non di meno, però, le disposizioni vengono richiamate dalle norme che regolano l'esito del giudizio, l'art. 521 che impone al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero se il fatto emerso dall'istruttoria è diverso da quello 3 contestato, l'art. 522 per il caso in cui la sentenza sia emessa per un fatto diverso e dunque in violazione del principio di correlazione fra contest,3zione e decisione. Tutte tali disposizioni, se per un verso richiedono di valutare se il fatto come emerso dall'istruttoria sia diverso da quello contestato, e la diversità deve avere i caratteri della trasformazione radicale, per altro verso richiedono che si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01). Le Sezioni unite di questa Corte hanno ulteriormente chiarito che l'attribuzione, all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDI) come interpretato dalla Corte europea. In particolare qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono, alcun vulnus si verifica: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, «ha in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito avesse assunto le caratteristiche di atto a sorpresa» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264438). Nel caso di specie, a ben vedere, il ricorrente trascura di considerare che in primo grado la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale giungeva ad affermare che RR «abbia ... contraffatto il DURC rilasciatogli in data 1 ottobre 2013, per poi allegarlo alla SCIA e alla IL, al fine di ottenere i relativi permessi edilizi» (fol. 4 della sentenza di primo grado). Pertanto, la riqualificazione operata in secondo grado non risulta «a sorpresa», tanto più che nell'atto di appello veniva censurato proprio l'aver ritenuto RR autore del falso e non solo utdizzatore dello stesso, come la norma incriminatrice richiedeva, senza invece lamentare la violazione degli artt. 521-e 4 522 cod. proc. pen. e dunque confrontandosi e accettando la ricostruzione fattuale diversa rispetto a quella dell'imputazione. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo. 2.4 In merito al secondo motivo, lamenta il ricorrente carenza e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione fattuale del contributo offerto dal RR alla formazione dell'atto falso. A ben vedere la motivazione, per quanto succinta, individua la ragione per la quale la condotta morale o materiale di falsificazione fosse da attribuire a RR: si trattava di documenti «funzionali all'attività di impresa edile della società di cui egli era legale rappresentante». La motivazione si fonda su una prova logica, relativa all'interesse che RR aveva a presentare la SCIA: si tratta di motivazione coerente e non manifestamente illogica, che dimostra la riconducibilità al RR della condotta di falso, sia essa stata materialmente posta in essere dallo stesso, sia anche se istigata dall'attuale ricorrente, in quanto finalizzata all'interesse del medesimo e della sua impresa. Ne consegue la sussistenza di una adeguato corredo motivazionale, anche perché consolidato è il principio per cui in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/0212017. M., Rv. 27:L228 - 01). D'altro canto la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/:L5 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). Naturalmente il dubbio deve essere "ragionevole" e tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione). Nel caso in esame la Corte di appello, e prima il Tribunale, non hanno ritenuto sussistere alcuna ipotesi alternativa, neanche proposta dall'imputato, per altro, attribuendo la condotta di falsificazione a colui che era beneficiario della stessa e 5 che aveva la disponibilità della precedente e veritiera certificazione poi falsificata. Ne consegue l'infondatezza anche del secondo motivo. 3. Quanto al terzo motivo la Corte di appello con un giudizio fattuale, conforme a quello offerto dal primo giudice, esclude la grossolanità del falso, oltre a ritenere che la copia dell'atto assumesse i caratteri di un atto originale. A ben vedere gli elementi indicati dalla Corte territoriale risultavano recare elementi formali e sostanziali - numero di protocollo, data e firma, del Responsabile dello sportello unico previdenziale, timbro anche se con caratteri sfumati — che offrivano l'apparenza di un atto originale. In sostanza la foggia del documento falso era tale da determinare la l'apparenza predetta, in linea con il principio delle Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01, per cui la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. In applicazione del principio le Sezioni Unite hanno ritenuto esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale: tali ultimi requisiti, invece, nel caso in esame sono stati riscontrati. Pertanto, la valutazione operata dai Giudici del merito risulta rispondente al principio per cui in tema di falso documentale la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639 - 01). D'altro canto, si tratta di giudizio in fatto, che in sé non è suscettibile di sindacabilità in sede di legittimità. Pertanto, anche il terzo motivo è infondato. 4. L'infondatezza non manifesta dei motivi consente di giungere a rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il delitto, come riqualificato dalla Corte di appello, risulta caratterizzato dall'utilizzo di un unico documento falsificato da RR, utilizzato in occasione delle singole presentazioni di SCIA. La falsificazione è dunque intervenuta prima della prima presentazione avvenuta in data 14 maggio 2015. Per altro la contestata recidiva non è stata valutata né in primo né in secondo grado e quindi deve essere ritenuta esclusa implicitamente. A mente degli artt. 157 e 161 cod. pen, la prescrizione massima è pari ad anni sette e mesi sei e ne consegue che il reato risulta estinto per prescrizione al 6 17 gennaio 2023, considerando il periodo complessivo di sospensione della prescrizione per l'emergenza pandennica di giorni 64. Consegue che, in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01), per guanto indicato in ordine ai motivi che precedono, va dichiarata l'estinzione del reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 28/06/2023 Il Consigliere estensore IpPreside te