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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7878 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. FR RI NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1 CARACCIOLO, elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 1 20129 MILANO presso il predetto difensore
- attore- nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. KARIN NICOLETTA VERCELLINO e dell'avv. MARIA CRISTINA GHILARDI, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 20122 MILANO presso i predetti difensori
- convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in considerazione della palese sussistenza dei gravi motivi indicati che rendono quanto mai evidente come la somma intimata sia del tutto errata ed indebita e, in ogni caso, il precetto notificato fondantesi su mere dichiarazioni dell'istante, tutte da dimostrarsi.
pagina 1 di 12 In via principale nel merito:
1) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, nullo/invalido/inefficace l'atto di precetto notificato con le conseguenti declaratorie del caso;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la somma intimata dalla Signora Parte_2 con il precetto qui opposto è illegittima per le ragioni espresse in atto e che perciò nulla il signor deve alla signora con conseguente dichiarazione di inefficacia Pt_1 Parte_2 del precetto notificato in data 24 novembre 2023;
3) accertare e dichiarare che anche l'importo complessivo di € 2.600,00 ricevuto dall'ex marito a titolo di mantenimento per la figlia per i mesi da settembre a dicembre 2022 non era Per_1 dovuto perché ella già non più convivente con la madre bensì presso il padre, e quindi condannare la signora alla restituzione dello stesso con gli interessi Parte_2 maturati dal momento del pagamento al giorno del rimborso;
4) accertare che dal settembre 2022 la signora non versa alcunché per il Parte_2 mantenimento della figlia ancora studentessa ed economicamente non autosufficiente e che la stessa è totalmente a carico del padre e dichiarare, quindi, la signora Parte_2 tenuta al suo parziale mantenimento e condannarla a rifondere al signor Pt_1 quantoparziale mantenimento e condannarla a rifondere al signor quanto da lui Pt_1 anticipato anche per conto della madre, per l'importo che emergerà in sede di giudizio o per quanto il Giudicante riterrà opportuno.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuta efficacia all'atto di precetto notificato, accertato e dichiarato che la somma intimata dalla signora è illegittima per Parte_2
i su indicati motivi, disporne la sua riduzione nella diversa misura di giustizia.
In ogni caso con rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
In via istruttoria:
a) ammettere prova per interrogatorio e testi sui fatti di cui in premessa, preceduti dalla locuzione "vero che" e che meglio verranno formulati in capitoli di prova;
Si produce “schema spese” di controparte con osservazioni, per ciascuna, dell'opponente.
pagina 2 di 12 Con ogni espressa riserva di indicare i testi e ulteriormente dedurre e produrre.”
Per Pt_2 Parte_2
“Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
RESPINGERE l'opposizione promossa da in quanto inammissibile e comunque Parte_1 destituita di fondamento per i motivi tutti esposti in atti e conseguentemente CONFERMARE nel suo preciso ammontare l'atto di precetto notificato in data 24 novembre 2023 istante la signora
[...]
Parte_2
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, RIDURRE
l'importo portato dall'atto di precetto notificato in data 24 novembre 2023 istante la signora
[...]
a quanto eventualmente risulterà accertato in corso di causa, CONFERMARE in sentenza Parte_2 come dovuta la residua somma e - conseguentemente - CONDANNARE al Parte_1 pagamento della stessa oltre interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO
CONDANNARE al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, Parte_1
3° comma, c.p.c., danno che il Tribunale vorrà liquidare nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, sia della fase cautelare di sospensiva sia del giudizio di merito.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si produce sub doc. n. 19 lo schema delle spese sostenute dalla signora di cui è Parte_2 stato chiesto il rimborso nel precetto opposto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
il 24 novembre 2024 ha notificato all'ex marito Parte_2 Parte_1 atto di precetto per il pagamento di euro 14.240,45 (di cui €13.022,81 per capitale) a titolo di rimborso di spese straordinarie dovute in forza della sentenza n. 10421/2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con detta sentenza il Tribunale di Milano ha posto a carico del padre l'obbligo di rimborsare per intero alla ex moglie le spese mediche coperte da polizza assicurativa FASI (al netto pagina 3 di 12 della franchigia) ed a concorrere nella misura del 50% alle altre spese straordinarie, scolastiche e non, diverse da quelle coperte dall'assegno periodico di mantenimento, che si fossero rese necessarie nell'interesse delle tre figlie;
spese da documentare e distinte tra quelle “che non richiedono il preventivo accordo” e “che richiedono il preventivo accordo”. Nell'atto di precetto
[...] ha indicato, unicamente in forma riassuntiva e per anno -dal 2017 ad agosto 2023- spese Parte_2 scolastiche, mediche e spese sportive/ludiche/ricreative, queste ultime tutte rientranti, in base al titolo, tra quelle da concordare in via preventiva.
ha agito ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., contestando di essere debitore Parte_1
e, in particolare, ha dedotto che la precettante non aveva dimostrato né di aver sostenuto tutte le spese indicate, né la loro riferibilità alle figlie;
inoltre, che, nel computo, non aveva considerato i rimborsi ricevuti;
ancora, che non aveva dato conto che, da settembre 2022, la figlia maggiore aveva lasciato l'abitazione materna e si era trasferita presso di lui e che, ciò malgrado, egli aveva continuato a corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento, per complessivi €2.600, dei quali non aveva mai ottenuto la restituzione. su tali presupposti, ha domandato al Tribunale, previa Pt_1 sospensione dell'esecuzione, di accertare l'inesistenza del credito azionato e quindi l'illegittimità del precetto (punti 1 e 2, penultima pagina dell'atto di opposizione); inoltre, ha chiesto la condanna di a restituirgli l'importo di €2.600 (punto 3) e l'accertamento dell'obbligo, in Parte_2 capo alla stessa, di contribuire al mantenimento della figlia maggiore, con conseguente condanna a rimborsargli quanto anticipato (punto 4). In subordine, ha domandato l'accertamento Pt_1 dell'importo effettivamente dovuto per spese straordinarie.
La convenuta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e l'ammissibilità delle domande di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di citazione. Ha evidenziato che tutte le spese elencate in atto di precetto erano documentate e note da tempo alla controparte, la quale non aveva affatto dimostrato di aver provveduto al pagamento poiché i bonifici prodotti attestavano pagamenti per soli €2.000 circa e non erano imputabili alle spese delle quali era stato richiesto il rimborso. L'opposta ha sostenuto che il rimborso le fosse dovuto indipendentemente dall'accordo preventivo, considerata la loro utilità e sostenibilità in rapporto alla condizione economica dei genitori;
ha precisato che la figlia maggiore era dal 2022 ospite del nonno paterno e della zia e non viveva con il padre;
che era oramai autosufficiente economicamente;
che le aveva corrisposto, dopo l'allontanamento della figlia da casa, €1.950 Pt_1
e non €2.600, somma rimessa direttamente alla figlia fin dal mese di dicembre 2022. Ha concluso pagina 4 di 12 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il giudice, in presenza di una produzione documentale copiosa, ma non accompagnata, quanto ai documenti dell'opponente, da alcuna numerazione e carente, per entrambe le parti, in punto allegazione del contenuto dei documenti e del loro significato, invitava le parti “a numerare i singoli documenti prodotti in causa e a ricapitolare gli importi di cui si chiede il rimborso” entro la data di redazione delle comparse conclusionali (cfr. verbale d'udienza del 30/3/2023). L'opponente non ha mai provveduto a numerare i documenti prodotti, rendendo particolarmente disagevole il loro esame.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sulle conclusioni precisate il 23 e 24 giugno 2025. Con le note di replica in data 8 settembre 2025 ha reclamato la “la ripetizione di quanto nel frattempo pagato dall' in esecuzione” Pt_1 Pt_1 del precetto.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Sono utili alcune precisazioni preliminari.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore”, imponendosi un'autonoma azione di accertamento quando la richiesta di rimborso riguardi spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11316/201, nonché Cass. ord. n. 4182/2016 e Cass., ord. n.
3835/2021). Grava sulla parte opposta, in ossequio ai condivisi principi generali in tema di onere della prova più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9706/2924, Cass. n.
16917/2021, Cass. n. 26158/2014), l'onere di documentare, già nell'atto di precetto, gli esborsi sostenuti e, a fronte della contestazione dell'intimato, la loro riferibilità all'esigenza di soddisfare i bisogni della prole. Va inoltre rammentato che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova,
pagina 5 di 12 valgono anche nell'opposizione all'esecuzione le regole in tema di non contestazione e cioè che vi è un onere di contestazione specifico solo a fronte di un'allegazione altrettanto specifica della controparte e che tale onere, con conseguente possibilità di avvalersi dell'art. 115 c.p.c., si declina in rapporto a quanto dedotto negli atti difensivi e non a ciò che emerge dalla documentazione prodotta (cfr. Cass. ord. n.17261/2025; Cass. ord. n. 8900/2025; Cass. ord. n. 3022/2018).
Nel caso in esame, in cui è il titolo esecutivo a distinguere tra spese che possono essere rimborsate indipendentemente dall'accordo preventivo tra i coniugi ed altre -in particolare, per quanto qui rileva, quelle sostenute per attività sportiva, ludica o ricreativa- rimborsabili solo se previamente concordate, spetta alla parte opposta dimostrare anche l'accordo. Non può venire invece in considerazione in questa sede, alla stregua dei principi in precedenza enunciati, il tema della necessarietà in concreto di detta seconda categoria di spese, della loro rispondenza all'interesse preminente del minore ed al tenore di vita familiare.
È poi del tutto irrilevante quanto accaduto in altri precedenti giudizi tra le parti, aventi ad oggetto il rimborso di spese della “medesima tipologia” (così in atto di citazione), ma altre rispetto a quelle qui rivendicate.
Ciò premesso, occorre esaminare la documentazione prodotta dalla parte opposta, con la precisazione che, considerata la genericità della comparsa di risposta con riferimento alla illustrazione della maggior parte delle spese documentate e richieste con il precetto, non può invocare, Parte_2 rispetto ad esse, l'applicazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c., né può dolersi della tardività delle contestazioni sollevate da in ordine alle spese elencate nel prospetto depositato dalla Pt_1 precettante in uno con il foglio contenente la precisazione delle conclusioni (come autorizzato dal giudice), specialmente laddove esse consistono nella mera deduzione del mancato assolvimento dell'onere della prova. Altro è il tema della prova da parte di dei fatti estintivi allegati, nei Pt_1 casi in cui la contestazione è consistita nella deduzione dell'avvenuto adempimento.
Detta documentazione -si tratta di scontrini, bonifici, fatture, quietanze- dimostra gli esborsi sostenuti dall'opposta. La loro riferibilità ad esigenze delle figlie ascrivibili agli ambiti indicati dal titolo è invece dimostrata solo in parte. Non è provato che abbia assentito alle spese per gite scolastiche con Pt_1 pernottamento, per lezioni private, per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, con le pertinenti attrezzature, oltre che per viaggi e vacanze.
pagina 6 di 12 Ed invero:
1. 2017: per tale anno può essere riconosciuto alla precettante solo l'importo di €100,35 (cioè la metà di 200,70). Il diritto al rimborso è stato espressamente riconosciuto alla
[...] dall' (cfr. mail 25/1/2021), e non vi è prova del relativo pagamento. Le Parte_2 Pt_1 altre spese si riferiscono a gite con pernottamento e lezioni private non concordate (cfr. mail
13/11/2019, con la quale l' ha assentito alle sole lezioni di inglese), in relazione alle Pt_1 quali l'opponente ha invece manifestato espressamente e con chiarezza il proprio dissenso (cfr.
e-mail del 13 e del 15 novembre 2017 e e-mail in data 11/11/2017 dalla quale emerge come l'opposta fosse perfettamente consapevole del dissenso). L'importo di €9,27 è riferito all'acquisto di un libro intitolato “Come entrare nel suo cuore senza uscire di testa..”. Non vi è prova che l'acquisto fosse stato richiesto da un insegnante ed il titolo non consente di ritenerlo senz'altro riferibile al programma scolastico;
2. 2018: dalle spese scolastiche, il cui 50% è esposto in misura pari a €1.742,31, vanno espunti
320 euro per “viaggio studio a Malta”. non ha autorizzato tale viaggio, come non ha Pt_1 autorizzato nessuna gita scolastica o vacanza all'estero (cfr. le mail già citate del 13 e 15 novembre 2017 ed e-mail 26/8/2023 con riferimento a Dublino), €19 (e quindi 9,50 euro) per scontrino , giacché non emerge dal titolo cosa sia stato acquistato e nessuna Parte_3 spiegazione è stata fornita, €113,89 (e quindi €56,94) per l'acquisto di un tablet. Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti tra ottobre e novembre 2017 emerge che le minori e Per_2 avevano già in uso due tablet. L'opposta, a fronte delle rimostranze dell'ex coniuge in Per_1 ordine all'acquisto di un terzo apparecchio (cfr. e-mail del 5 aprile 2018), non ne ha dimostrato la necessarietà per la scuola. Ancora, vanno escluse le spese per ripetizioni (€35+129,5+364: 2) perché non è provato l'accordo. Possono essere riconosciute, invece, le spese sostenute per libri, che, considerati i titoli, sono chiaramente libri di testo, le spese per materiali di cancelleria (la sentenza include tra le spese straordinarie il “materiale di corredo scolastico di inizio anno”), ovviamente le spese per tasse scolastiche e servizio mensa. Anche per le altre spese, per visite mediche, somministrazione di vaccini ed acquisto di farmaci, con scontrini che riportano il codice fiscale delle minori, reputa il Tribunale -ciò che si dice anche per le altre annualità- che l'onere della prova sia assolto, atteso che la sentenza non subordina il diritto al rimborso all'esibizione della prescrizione medica e richiede l'assenso preventivo solo per “farmaci particolari”. inoltre, non ha espressamente e tempestivamente contestato che le spese Pt_1
pagina 7 di 12 sanitarie debbano essere rimborsate al 100%, né, in generale, ha allegato -e, a maggior ragione, provato- che, tra quelle richiestegli in tale misura vi siano spese non coperte dalla sua polizza assicurativa. Va invece escluso del tutto il diritto al rimborso delle spese per sport ed hobby, per complessivi €795,82, in mancanza di prova del preventivo accordo con l' e, anzi, in Pt_1 presenza del suo documentato disaccordo (cfr. e-mail 5 aprile 2018 quanto all'iscrizione in palestra ed alla pratica del tennis ed e-mail 25/1/2021 per “ritiro ). Le calzature “Nike” o Pt_4 rientrano nelle spese ordinarie di abbigliamento comprese nell'assegno di mantenimento o nelle
“pertinenti attrezzature” necessarie alle pratiche sportive da concordare tra i genitori. In totale, il credito dell'opposta ammonta ad €2.156,13;
3. 2019: vanno esclusi €505 per “gita Nizza Hanna” e “ritiro , in mancanza di prova Pt_4 dell'accordo (cfr. anche e-mail 21/1/2021 ), come pure le spese per l'acquisto Parte_5 di abbigliamento sportivo per le considerazioni di cui al punto 2) e quelle per pratiche sportive varie, con la sola eccezione dell'importo di €210 (e quindi di €105) per “ ”, per Controparte_1 la quale l'accordo si desume dalla e-mail in data 25 gennaio 2021, con la quale ha Pt_1 asserito di aver provveduto al pagamento di €75 per “contributo Atletica Estrada 2019 Hanna” .
Per le altre spese, scolastiche (contributi di iscrizione, mensa, libri di testo, materiali vari di cancelleria) e sanitarie, vale quanto detto per le analoghe spese sostenute nel 2018.
Complessivamente, ha diritto alla restituzione di €2.090,92; Parte_2
4. 2020: vanno esclusi €673 (quindi €336,5) per gite non concordate, €1.128,99 per acquisto di materiale informatico presso Media Word nel mese di settembre 2020 (doc.
4.19.1 di parte opposta), non avendo la parte opposta dimostrato che si sia trattato di acquisto richiesto dal corpo docente e non potendosi ritenere che la spesa, in ragione del suo importo, rientri nell'ordinario materiale di corredo di inizio anno. Non è un caso che la Parte_2 avesse scritto all' il 30 aprile 2020 “Ciao , ti devo informare che devo Pt_1 Parte_1 acquistare urgentemente due portatili per le ragazze, sto valutando anche di prendere un portatile e un fisso fammi sapere urgentemente il budget di spesa a cui parteciperai così valuto con loro cosa è meglio acquistare in base alle loro esigenze scolastiche” (sottolineatura aggiunta). Peraltro, a tale richiesta aveva risposto “Hai a casa Un Apple fisso monitor Pt_1
27 pollici processore i5 intel, Portatile IBM T41 Processore i5 che sono perfetti. Con questa email li escludo ufficialmente dalla lista delle cose che non mi hai ridato e ti ho chiesto, (Vedi tutte le email relative) e sono felicissimo che le bimbe possano usarli” (cfr. e-mail 7 maggio pagina 8 di 12 2020). Evidente, quindi, che non vi sia stata alcuna condivisione in ordine alla necessarietà della spesa, che, in questa sede, la precettante non ha dimostrato. I documenti prodotti sub 17) e
18) dimostrano i disturbi dell'apprendimento di e non che i computer messi a loro Per_2 Per_1 disposizione dal padre fossero inadeguati e dovessero essere sostituiti. Lo stesso è a dirsi per la spesa di €299,97 il 22 novembre 2020 sempre per materiali informatici, (doc. 4.15,1 , Pt_2 pure contestata dall'ex marito (cfr. e-mail in data 21/4/2021, h.13,39). Ancora, vanno escluse le spese per abbigliamento e pratica sportiva e lezioni di musica per €641,49 (pari al 50% della spesa documentata), poiché non vi è la prova dell'accordo (cfr. e-mail 9 gennaio 2018, con la quale chiedeva chiarimenti sul punto ed e-mail 3/10/2020 con la quale esprimeva il Pt_1 proprio diniego in ordine all'iscrizione ad una scuola di canto). In conclusione, l'importo rimborsabile è pari ad €1.074,91;
5. 2021: spettano alla convenuta €1.166,16. Vanno infatti esclusi €234 (e quindi €117) per ripetizioni, poiché vi è la prova del dissenso dell'opponente (cfr. e-mail 27 luglio 2021). Il rimborso per spese “straordinarie” può essere accordato solo per €22, ovvero per il 50% delle spese per il rilascio delle carte di identità. Per il resto, si tratta di spese che avrebbero richiesto un previo accordo non dimostrato. Quanto alle spese scolastiche e mediche, valgono le considerazioni svolte per le altre annualità;
6. 2022: non spetta il rimborso dell'importo di €100 (cioè della metà della spesa sostenuta) per
“soggiorno linguistico in Irlanda Hanna” in quanto non concordato;
l'accordo non era invece necessario per la gita a Firenze (pagamento codice avviso 001000002720684009 – doc. 4 bis
. Non vi è prova neppure dell'assenso alle lezioni private con la docente Barbin, che Pt_2 quindi devono essere escluse (si tratta di €27). Le altre spese concernono, ancora una volta, spese per materiali di cancelleria, farmaci, visite mediche alle quali sono state sottoposte le figlie della coppia. Spetta a parte opposta l'importo di €392,74;
7. 2023: devono essere escluse le spese per €134,75 per attività sportiva che non risulta essere stata concordata con Per il 2023, quindi, è dovuto, complessivamente, l'importo di Pt_1
€445,81 (€422,81 + €23).
Complessivamente, il credito di ammonta ad €7.427,02, con l'ulteriore Parte_2 precisazione che, al di là dei principi giurisprudenziali impropriamente richiamati, l'opposta non ha provato in relazione ad alcuna delle voci escluse per mancanza di accordo con i requisiti Pt_1 invocati della “rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità” rispetto all'ordinario regime di vita della pagina 9 di 12 prole, né la conformità delle scelte compiute in aperto dissenso con l'opponente al superiore interesse delle figlie.
dal canto suo, ha provato di aver eseguito pagamenti per complessivi €1.642,07 (cfr. i Pt_1 bonifici, non numerati, prodotti dall'opponente).
Non è certamente riferibile alle spese indicate in precetto il bonifico in data 14 marzo 2017, la cui data precede la spesa di €200,70 per “contributo volontario e ass.ne”.
Gli altri bonifici, eseguiti dal 5 aprile 2018 all'11 agosto 2023 hanno causali compatibili con la data e la tipologia delle spese sostenute dalla controparte, che tuttavia non ne ha tenuto conto. Così, con riferimento alla fattura n.488 del 6 marzo 2018, ha provato un pagamento parziale, di Pt_1
Per_
€140,50 e sono in atti i bonifici eseguiti il 21 aprile 2021 per “Contrib Volontario 20-21 Email 17
04 - 11.43” per €94 ed il bonifico di €75 per “Bollettino Volontario Liceo Rahel 15 02 2021”).
[...] on ha contestato le causali indicate nei bonifici eseguiti e non ha contro dedotto, sebbene Parte_2 fosse suo onere, che i pagamenti in questione devono imputarsi a crediti diversi da quelli indicati dal debitore.
Quindi, il credito di detratti dal credito accertato i pagamenti Parte_2 eseguiti, ammontava alla data del precetto ad €5.784,95; è solo in questo limite che ella ha diritto di procedere in via esecutiva.
Si è detto che ha proposto, in questa sede, domanda diretta ad ottenere la restituzione del Pt_1 contributo versato per il mantenimento della figlia dopo il suo allontanamento dalla casa materna Per_1
e l'imposizione, a carico della controparte, dell'obbligo di contribuire al mantenimento di Per_1
Sotto il primo profilo, è sufficiente evidenziare che vi è prova documentale del fatto che l'importo di
€1.950, pari a tre mensilità, è stato con prontezza riversato dalla alla figlia maggiorenne (doc. Pt_2
10.a e 10.b opposta) e che non vi è prova del versamento di ulteriori €650 alla a dicembre Pt_2
2022, ma, anzi, vi è la prova del contrario (cfr. doc. 11 opposta).
Sotto il secondo profilo, in materia di obblighi di mantenimento derivanti da provvedimenti di separazione o divorzio, i fatti sopravvenuti – ancorché rilevanti, come il trasferimento della prole presso l'altro genitore – non incidono sulla validità ed efficacia del titolo, che può essere modificato esclusivamente tramite apposito procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio
(cfr. Cass. 27602/2020, Cass. 17689/2019). Senza dimenticare che non ha mai contestato Pt_1 pagina 10 di 12 quanto allegato dalla parte opposta al momento della costituzione in giudizio, e cioè che è Per_1 economicamente autosufficiente.
In conclusione, va affermato che il credito per il quale ha azione esecutiva Parte_2 ammonta, quanto a capitale, ad €5.784,95 e non per €13.022,81, con conseguente rideterminazione degli interessi e ferme le spese dell'atto di precetto (cfr. Cass. n. 4597/1984).
Restano da esaminare le istanze accessorie.
L'esito della lite, che vede accolta, sia pure in parte, l'opposizione all'esecuzione rende di per sé infondata la pretesa risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non si ravvisano, inoltre, negli scritti difensivi, connotati da reciproca, accesa e ancora non sopita animosità, espressioni sconvenienti ed offensive che oltrepassino il limite della continenza e che impongano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 89 c.p.c.; ciò che si dice, in particolare, con riferimento alle doglianze dell'opponente in ordine alla difficoltà di ricostruire con esattezza l'ammontare del suo debito -e quindi di onorarlo- attese le modalità di trasmissione delle richieste di rimborso da parte di (cfr. doc, 4 e 5 di parte opposta), non potendo non convenirsi Parte_2 sul carattere a dir poco alluvionale di tali richieste e dunque sulla difficoltà del controllo.
Va accolta, invece, la richiesta di di restituzione del maggior importo versato -rispetto al Pt_1 credito accertato (per capitale, interessi ricalcolati e spese)- nel corso del presente giudizio in esecuzione dell'ordine contenuto nel precetto illegittimo, formulata nelle note di replica ed in ordine alla quale nessuna obiezione è stata sollevata dalla parte opposta all'udienza del 23 settembre 2025 (cfr.
Cass. n. 10132/2003 per l'affermazione secondo la quale “quando il debitore paga sotto la minaccia di una esecuzione già iniziata, la condanna alle restituzione può essere direttamente chiesta al giudice dell'opposizione all'esecuzione”). Non rileva il fatto che non sia stata esplicitata alcuna “riserva di ripetizione”, in quanto implicita nel tenore delle domande svolte dall'opponente, né si pone un tema di tardività della richiesta, che è conseguenziale all'intervenuto pagamento ed in esso rinviene i suoi presupposti. Detta differenza dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale ex art. 1283, comma primo, c.c., dalla data dei pagamenti al saldo effettivo.
La soccombenza parziale e reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
pagina 11 di 12 1. in parziale accoglimento dell'opposizione accerta che ha Parte_2 diritto di procedere esecutivamente per il solo importo -quanto a capitale- di €5.784,95 e la condanna a restituire a la differenza tra il credito qui accertato, come Parte_1 spiegato in parte motiva, e quanto versato da in corso di causa in adempimento Pt_1 dell'ordine contenuto nel precetto opposto, oltre agli interessi al tasso ex art. 1284, comma primo, c.c., dalla data dei pagamenti al saldo effettivo;
2. rigetta le altre domande vicendevolmente proposte;
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, il 20 ottobre 2025 La giudice
FR RI NE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. FR RI NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1 CARACCIOLO, elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 1 20129 MILANO presso il predetto difensore
- attore- nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. KARIN NICOLETTA VERCELLINO e dell'avv. MARIA CRISTINA GHILARDI, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 20122 MILANO presso i predetti difensori
- convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in considerazione della palese sussistenza dei gravi motivi indicati che rendono quanto mai evidente come la somma intimata sia del tutto errata ed indebita e, in ogni caso, il precetto notificato fondantesi su mere dichiarazioni dell'istante, tutte da dimostrarsi.
pagina 1 di 12 In via principale nel merito:
1) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, nullo/invalido/inefficace l'atto di precetto notificato con le conseguenti declaratorie del caso;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la somma intimata dalla Signora Parte_2 con il precetto qui opposto è illegittima per le ragioni espresse in atto e che perciò nulla il signor deve alla signora con conseguente dichiarazione di inefficacia Pt_1 Parte_2 del precetto notificato in data 24 novembre 2023;
3) accertare e dichiarare che anche l'importo complessivo di € 2.600,00 ricevuto dall'ex marito a titolo di mantenimento per la figlia per i mesi da settembre a dicembre 2022 non era Per_1 dovuto perché ella già non più convivente con la madre bensì presso il padre, e quindi condannare la signora alla restituzione dello stesso con gli interessi Parte_2 maturati dal momento del pagamento al giorno del rimborso;
4) accertare che dal settembre 2022 la signora non versa alcunché per il Parte_2 mantenimento della figlia ancora studentessa ed economicamente non autosufficiente e che la stessa è totalmente a carico del padre e dichiarare, quindi, la signora Parte_2 tenuta al suo parziale mantenimento e condannarla a rifondere al signor Pt_1 quantoparziale mantenimento e condannarla a rifondere al signor quanto da lui Pt_1 anticipato anche per conto della madre, per l'importo che emergerà in sede di giudizio o per quanto il Giudicante riterrà opportuno.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuta efficacia all'atto di precetto notificato, accertato e dichiarato che la somma intimata dalla signora è illegittima per Parte_2
i su indicati motivi, disporne la sua riduzione nella diversa misura di giustizia.
In ogni caso con rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
In via istruttoria:
a) ammettere prova per interrogatorio e testi sui fatti di cui in premessa, preceduti dalla locuzione "vero che" e che meglio verranno formulati in capitoli di prova;
Si produce “schema spese” di controparte con osservazioni, per ciascuna, dell'opponente.
pagina 2 di 12 Con ogni espressa riserva di indicare i testi e ulteriormente dedurre e produrre.”
Per Pt_2 Parte_2
“Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
RESPINGERE l'opposizione promossa da in quanto inammissibile e comunque Parte_1 destituita di fondamento per i motivi tutti esposti in atti e conseguentemente CONFERMARE nel suo preciso ammontare l'atto di precetto notificato in data 24 novembre 2023 istante la signora
[...]
Parte_2
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, RIDURRE
l'importo portato dall'atto di precetto notificato in data 24 novembre 2023 istante la signora
[...]
a quanto eventualmente risulterà accertato in corso di causa, CONFERMARE in sentenza Parte_2 come dovuta la residua somma e - conseguentemente - CONDANNARE al Parte_1 pagamento della stessa oltre interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO
CONDANNARE al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, Parte_1
3° comma, c.p.c., danno che il Tribunale vorrà liquidare nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, sia della fase cautelare di sospensiva sia del giudizio di merito.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si produce sub doc. n. 19 lo schema delle spese sostenute dalla signora di cui è Parte_2 stato chiesto il rimborso nel precetto opposto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
il 24 novembre 2024 ha notificato all'ex marito Parte_2 Parte_1 atto di precetto per il pagamento di euro 14.240,45 (di cui €13.022,81 per capitale) a titolo di rimborso di spese straordinarie dovute in forza della sentenza n. 10421/2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con detta sentenza il Tribunale di Milano ha posto a carico del padre l'obbligo di rimborsare per intero alla ex moglie le spese mediche coperte da polizza assicurativa FASI (al netto pagina 3 di 12 della franchigia) ed a concorrere nella misura del 50% alle altre spese straordinarie, scolastiche e non, diverse da quelle coperte dall'assegno periodico di mantenimento, che si fossero rese necessarie nell'interesse delle tre figlie;
spese da documentare e distinte tra quelle “che non richiedono il preventivo accordo” e “che richiedono il preventivo accordo”. Nell'atto di precetto
[...] ha indicato, unicamente in forma riassuntiva e per anno -dal 2017 ad agosto 2023- spese Parte_2 scolastiche, mediche e spese sportive/ludiche/ricreative, queste ultime tutte rientranti, in base al titolo, tra quelle da concordare in via preventiva.
ha agito ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., contestando di essere debitore Parte_1
e, in particolare, ha dedotto che la precettante non aveva dimostrato né di aver sostenuto tutte le spese indicate, né la loro riferibilità alle figlie;
inoltre, che, nel computo, non aveva considerato i rimborsi ricevuti;
ancora, che non aveva dato conto che, da settembre 2022, la figlia maggiore aveva lasciato l'abitazione materna e si era trasferita presso di lui e che, ciò malgrado, egli aveva continuato a corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento, per complessivi €2.600, dei quali non aveva mai ottenuto la restituzione. su tali presupposti, ha domandato al Tribunale, previa Pt_1 sospensione dell'esecuzione, di accertare l'inesistenza del credito azionato e quindi l'illegittimità del precetto (punti 1 e 2, penultima pagina dell'atto di opposizione); inoltre, ha chiesto la condanna di a restituirgli l'importo di €2.600 (punto 3) e l'accertamento dell'obbligo, in Parte_2 capo alla stessa, di contribuire al mantenimento della figlia maggiore, con conseguente condanna a rimborsargli quanto anticipato (punto 4). In subordine, ha domandato l'accertamento Pt_1 dell'importo effettivamente dovuto per spese straordinarie.
La convenuta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e l'ammissibilità delle domande di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di citazione. Ha evidenziato che tutte le spese elencate in atto di precetto erano documentate e note da tempo alla controparte, la quale non aveva affatto dimostrato di aver provveduto al pagamento poiché i bonifici prodotti attestavano pagamenti per soli €2.000 circa e non erano imputabili alle spese delle quali era stato richiesto il rimborso. L'opposta ha sostenuto che il rimborso le fosse dovuto indipendentemente dall'accordo preventivo, considerata la loro utilità e sostenibilità in rapporto alla condizione economica dei genitori;
ha precisato che la figlia maggiore era dal 2022 ospite del nonno paterno e della zia e non viveva con il padre;
che era oramai autosufficiente economicamente;
che le aveva corrisposto, dopo l'allontanamento della figlia da casa, €1.950 Pt_1
e non €2.600, somma rimessa direttamente alla figlia fin dal mese di dicembre 2022. Ha concluso pagina 4 di 12 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il giudice, in presenza di una produzione documentale copiosa, ma non accompagnata, quanto ai documenti dell'opponente, da alcuna numerazione e carente, per entrambe le parti, in punto allegazione del contenuto dei documenti e del loro significato, invitava le parti “a numerare i singoli documenti prodotti in causa e a ricapitolare gli importi di cui si chiede il rimborso” entro la data di redazione delle comparse conclusionali (cfr. verbale d'udienza del 30/3/2023). L'opponente non ha mai provveduto a numerare i documenti prodotti, rendendo particolarmente disagevole il loro esame.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sulle conclusioni precisate il 23 e 24 giugno 2025. Con le note di replica in data 8 settembre 2025 ha reclamato la “la ripetizione di quanto nel frattempo pagato dall' in esecuzione” Pt_1 Pt_1 del precetto.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Sono utili alcune precisazioni preliminari.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore”, imponendosi un'autonoma azione di accertamento quando la richiesta di rimborso riguardi spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11316/201, nonché Cass. ord. n. 4182/2016 e Cass., ord. n.
3835/2021). Grava sulla parte opposta, in ossequio ai condivisi principi generali in tema di onere della prova più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9706/2924, Cass. n.
16917/2021, Cass. n. 26158/2014), l'onere di documentare, già nell'atto di precetto, gli esborsi sostenuti e, a fronte della contestazione dell'intimato, la loro riferibilità all'esigenza di soddisfare i bisogni della prole. Va inoltre rammentato che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova,
pagina 5 di 12 valgono anche nell'opposizione all'esecuzione le regole in tema di non contestazione e cioè che vi è un onere di contestazione specifico solo a fronte di un'allegazione altrettanto specifica della controparte e che tale onere, con conseguente possibilità di avvalersi dell'art. 115 c.p.c., si declina in rapporto a quanto dedotto negli atti difensivi e non a ciò che emerge dalla documentazione prodotta (cfr. Cass. ord. n.17261/2025; Cass. ord. n. 8900/2025; Cass. ord. n. 3022/2018).
Nel caso in esame, in cui è il titolo esecutivo a distinguere tra spese che possono essere rimborsate indipendentemente dall'accordo preventivo tra i coniugi ed altre -in particolare, per quanto qui rileva, quelle sostenute per attività sportiva, ludica o ricreativa- rimborsabili solo se previamente concordate, spetta alla parte opposta dimostrare anche l'accordo. Non può venire invece in considerazione in questa sede, alla stregua dei principi in precedenza enunciati, il tema della necessarietà in concreto di detta seconda categoria di spese, della loro rispondenza all'interesse preminente del minore ed al tenore di vita familiare.
È poi del tutto irrilevante quanto accaduto in altri precedenti giudizi tra le parti, aventi ad oggetto il rimborso di spese della “medesima tipologia” (così in atto di citazione), ma altre rispetto a quelle qui rivendicate.
Ciò premesso, occorre esaminare la documentazione prodotta dalla parte opposta, con la precisazione che, considerata la genericità della comparsa di risposta con riferimento alla illustrazione della maggior parte delle spese documentate e richieste con il precetto, non può invocare, Parte_2 rispetto ad esse, l'applicazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c., né può dolersi della tardività delle contestazioni sollevate da in ordine alle spese elencate nel prospetto depositato dalla Pt_1 precettante in uno con il foglio contenente la precisazione delle conclusioni (come autorizzato dal giudice), specialmente laddove esse consistono nella mera deduzione del mancato assolvimento dell'onere della prova. Altro è il tema della prova da parte di dei fatti estintivi allegati, nei Pt_1 casi in cui la contestazione è consistita nella deduzione dell'avvenuto adempimento.
Detta documentazione -si tratta di scontrini, bonifici, fatture, quietanze- dimostra gli esborsi sostenuti dall'opposta. La loro riferibilità ad esigenze delle figlie ascrivibili agli ambiti indicati dal titolo è invece dimostrata solo in parte. Non è provato che abbia assentito alle spese per gite scolastiche con Pt_1 pernottamento, per lezioni private, per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, con le pertinenti attrezzature, oltre che per viaggi e vacanze.
pagina 6 di 12 Ed invero:
1. 2017: per tale anno può essere riconosciuto alla precettante solo l'importo di €100,35 (cioè la metà di 200,70). Il diritto al rimborso è stato espressamente riconosciuto alla
[...] dall' (cfr. mail 25/1/2021), e non vi è prova del relativo pagamento. Le Parte_2 Pt_1 altre spese si riferiscono a gite con pernottamento e lezioni private non concordate (cfr. mail
13/11/2019, con la quale l' ha assentito alle sole lezioni di inglese), in relazione alle Pt_1 quali l'opponente ha invece manifestato espressamente e con chiarezza il proprio dissenso (cfr.
e-mail del 13 e del 15 novembre 2017 e e-mail in data 11/11/2017 dalla quale emerge come l'opposta fosse perfettamente consapevole del dissenso). L'importo di €9,27 è riferito all'acquisto di un libro intitolato “Come entrare nel suo cuore senza uscire di testa..”. Non vi è prova che l'acquisto fosse stato richiesto da un insegnante ed il titolo non consente di ritenerlo senz'altro riferibile al programma scolastico;
2. 2018: dalle spese scolastiche, il cui 50% è esposto in misura pari a €1.742,31, vanno espunti
320 euro per “viaggio studio a Malta”. non ha autorizzato tale viaggio, come non ha Pt_1 autorizzato nessuna gita scolastica o vacanza all'estero (cfr. le mail già citate del 13 e 15 novembre 2017 ed e-mail 26/8/2023 con riferimento a Dublino), €19 (e quindi 9,50 euro) per scontrino , giacché non emerge dal titolo cosa sia stato acquistato e nessuna Parte_3 spiegazione è stata fornita, €113,89 (e quindi €56,94) per l'acquisto di un tablet. Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti tra ottobre e novembre 2017 emerge che le minori e Per_2 avevano già in uso due tablet. L'opposta, a fronte delle rimostranze dell'ex coniuge in Per_1 ordine all'acquisto di un terzo apparecchio (cfr. e-mail del 5 aprile 2018), non ne ha dimostrato la necessarietà per la scuola. Ancora, vanno escluse le spese per ripetizioni (€35+129,5+364: 2) perché non è provato l'accordo. Possono essere riconosciute, invece, le spese sostenute per libri, che, considerati i titoli, sono chiaramente libri di testo, le spese per materiali di cancelleria (la sentenza include tra le spese straordinarie il “materiale di corredo scolastico di inizio anno”), ovviamente le spese per tasse scolastiche e servizio mensa. Anche per le altre spese, per visite mediche, somministrazione di vaccini ed acquisto di farmaci, con scontrini che riportano il codice fiscale delle minori, reputa il Tribunale -ciò che si dice anche per le altre annualità- che l'onere della prova sia assolto, atteso che la sentenza non subordina il diritto al rimborso all'esibizione della prescrizione medica e richiede l'assenso preventivo solo per “farmaci particolari”. inoltre, non ha espressamente e tempestivamente contestato che le spese Pt_1
pagina 7 di 12 sanitarie debbano essere rimborsate al 100%, né, in generale, ha allegato -e, a maggior ragione, provato- che, tra quelle richiestegli in tale misura vi siano spese non coperte dalla sua polizza assicurativa. Va invece escluso del tutto il diritto al rimborso delle spese per sport ed hobby, per complessivi €795,82, in mancanza di prova del preventivo accordo con l' e, anzi, in Pt_1 presenza del suo documentato disaccordo (cfr. e-mail 5 aprile 2018 quanto all'iscrizione in palestra ed alla pratica del tennis ed e-mail 25/1/2021 per “ritiro ). Le calzature “Nike” o Pt_4 rientrano nelle spese ordinarie di abbigliamento comprese nell'assegno di mantenimento o nelle
“pertinenti attrezzature” necessarie alle pratiche sportive da concordare tra i genitori. In totale, il credito dell'opposta ammonta ad €2.156,13;
3. 2019: vanno esclusi €505 per “gita Nizza Hanna” e “ritiro , in mancanza di prova Pt_4 dell'accordo (cfr. anche e-mail 21/1/2021 ), come pure le spese per l'acquisto Parte_5 di abbigliamento sportivo per le considerazioni di cui al punto 2) e quelle per pratiche sportive varie, con la sola eccezione dell'importo di €210 (e quindi di €105) per “ ”, per Controparte_1 la quale l'accordo si desume dalla e-mail in data 25 gennaio 2021, con la quale ha Pt_1 asserito di aver provveduto al pagamento di €75 per “contributo Atletica Estrada 2019 Hanna” .
Per le altre spese, scolastiche (contributi di iscrizione, mensa, libri di testo, materiali vari di cancelleria) e sanitarie, vale quanto detto per le analoghe spese sostenute nel 2018.
Complessivamente, ha diritto alla restituzione di €2.090,92; Parte_2
4. 2020: vanno esclusi €673 (quindi €336,5) per gite non concordate, €1.128,99 per acquisto di materiale informatico presso Media Word nel mese di settembre 2020 (doc.
4.19.1 di parte opposta), non avendo la parte opposta dimostrato che si sia trattato di acquisto richiesto dal corpo docente e non potendosi ritenere che la spesa, in ragione del suo importo, rientri nell'ordinario materiale di corredo di inizio anno. Non è un caso che la Parte_2 avesse scritto all' il 30 aprile 2020 “Ciao , ti devo informare che devo Pt_1 Parte_1 acquistare urgentemente due portatili per le ragazze, sto valutando anche di prendere un portatile e un fisso fammi sapere urgentemente il budget di spesa a cui parteciperai così valuto con loro cosa è meglio acquistare in base alle loro esigenze scolastiche” (sottolineatura aggiunta). Peraltro, a tale richiesta aveva risposto “Hai a casa Un Apple fisso monitor Pt_1
27 pollici processore i5 intel, Portatile IBM T41 Processore i5 che sono perfetti. Con questa email li escludo ufficialmente dalla lista delle cose che non mi hai ridato e ti ho chiesto, (Vedi tutte le email relative) e sono felicissimo che le bimbe possano usarli” (cfr. e-mail 7 maggio pagina 8 di 12 2020). Evidente, quindi, che non vi sia stata alcuna condivisione in ordine alla necessarietà della spesa, che, in questa sede, la precettante non ha dimostrato. I documenti prodotti sub 17) e
18) dimostrano i disturbi dell'apprendimento di e non che i computer messi a loro Per_2 Per_1 disposizione dal padre fossero inadeguati e dovessero essere sostituiti. Lo stesso è a dirsi per la spesa di €299,97 il 22 novembre 2020 sempre per materiali informatici, (doc. 4.15,1 , Pt_2 pure contestata dall'ex marito (cfr. e-mail in data 21/4/2021, h.13,39). Ancora, vanno escluse le spese per abbigliamento e pratica sportiva e lezioni di musica per €641,49 (pari al 50% della spesa documentata), poiché non vi è la prova dell'accordo (cfr. e-mail 9 gennaio 2018, con la quale chiedeva chiarimenti sul punto ed e-mail 3/10/2020 con la quale esprimeva il Pt_1 proprio diniego in ordine all'iscrizione ad una scuola di canto). In conclusione, l'importo rimborsabile è pari ad €1.074,91;
5. 2021: spettano alla convenuta €1.166,16. Vanno infatti esclusi €234 (e quindi €117) per ripetizioni, poiché vi è la prova del dissenso dell'opponente (cfr. e-mail 27 luglio 2021). Il rimborso per spese “straordinarie” può essere accordato solo per €22, ovvero per il 50% delle spese per il rilascio delle carte di identità. Per il resto, si tratta di spese che avrebbero richiesto un previo accordo non dimostrato. Quanto alle spese scolastiche e mediche, valgono le considerazioni svolte per le altre annualità;
6. 2022: non spetta il rimborso dell'importo di €100 (cioè della metà della spesa sostenuta) per
“soggiorno linguistico in Irlanda Hanna” in quanto non concordato;
l'accordo non era invece necessario per la gita a Firenze (pagamento codice avviso 001000002720684009 – doc. 4 bis
. Non vi è prova neppure dell'assenso alle lezioni private con la docente Barbin, che Pt_2 quindi devono essere escluse (si tratta di €27). Le altre spese concernono, ancora una volta, spese per materiali di cancelleria, farmaci, visite mediche alle quali sono state sottoposte le figlie della coppia. Spetta a parte opposta l'importo di €392,74;
7. 2023: devono essere escluse le spese per €134,75 per attività sportiva che non risulta essere stata concordata con Per il 2023, quindi, è dovuto, complessivamente, l'importo di Pt_1
€445,81 (€422,81 + €23).
Complessivamente, il credito di ammonta ad €7.427,02, con l'ulteriore Parte_2 precisazione che, al di là dei principi giurisprudenziali impropriamente richiamati, l'opposta non ha provato in relazione ad alcuna delle voci escluse per mancanza di accordo con i requisiti Pt_1 invocati della “rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità” rispetto all'ordinario regime di vita della pagina 9 di 12 prole, né la conformità delle scelte compiute in aperto dissenso con l'opponente al superiore interesse delle figlie.
dal canto suo, ha provato di aver eseguito pagamenti per complessivi €1.642,07 (cfr. i Pt_1 bonifici, non numerati, prodotti dall'opponente).
Non è certamente riferibile alle spese indicate in precetto il bonifico in data 14 marzo 2017, la cui data precede la spesa di €200,70 per “contributo volontario e ass.ne”.
Gli altri bonifici, eseguiti dal 5 aprile 2018 all'11 agosto 2023 hanno causali compatibili con la data e la tipologia delle spese sostenute dalla controparte, che tuttavia non ne ha tenuto conto. Così, con riferimento alla fattura n.488 del 6 marzo 2018, ha provato un pagamento parziale, di Pt_1
Per_
€140,50 e sono in atti i bonifici eseguiti il 21 aprile 2021 per “Contrib Volontario 20-21 Email 17
04 - 11.43” per €94 ed il bonifico di €75 per “Bollettino Volontario Liceo Rahel 15 02 2021”).
[...] on ha contestato le causali indicate nei bonifici eseguiti e non ha contro dedotto, sebbene Parte_2 fosse suo onere, che i pagamenti in questione devono imputarsi a crediti diversi da quelli indicati dal debitore.
Quindi, il credito di detratti dal credito accertato i pagamenti Parte_2 eseguiti, ammontava alla data del precetto ad €5.784,95; è solo in questo limite che ella ha diritto di procedere in via esecutiva.
Si è detto che ha proposto, in questa sede, domanda diretta ad ottenere la restituzione del Pt_1 contributo versato per il mantenimento della figlia dopo il suo allontanamento dalla casa materna Per_1
e l'imposizione, a carico della controparte, dell'obbligo di contribuire al mantenimento di Per_1
Sotto il primo profilo, è sufficiente evidenziare che vi è prova documentale del fatto che l'importo di
€1.950, pari a tre mensilità, è stato con prontezza riversato dalla alla figlia maggiorenne (doc. Pt_2
10.a e 10.b opposta) e che non vi è prova del versamento di ulteriori €650 alla a dicembre Pt_2
2022, ma, anzi, vi è la prova del contrario (cfr. doc. 11 opposta).
Sotto il secondo profilo, in materia di obblighi di mantenimento derivanti da provvedimenti di separazione o divorzio, i fatti sopravvenuti – ancorché rilevanti, come il trasferimento della prole presso l'altro genitore – non incidono sulla validità ed efficacia del titolo, che può essere modificato esclusivamente tramite apposito procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio
(cfr. Cass. 27602/2020, Cass. 17689/2019). Senza dimenticare che non ha mai contestato Pt_1 pagina 10 di 12 quanto allegato dalla parte opposta al momento della costituzione in giudizio, e cioè che è Per_1 economicamente autosufficiente.
In conclusione, va affermato che il credito per il quale ha azione esecutiva Parte_2 ammonta, quanto a capitale, ad €5.784,95 e non per €13.022,81, con conseguente rideterminazione degli interessi e ferme le spese dell'atto di precetto (cfr. Cass. n. 4597/1984).
Restano da esaminare le istanze accessorie.
L'esito della lite, che vede accolta, sia pure in parte, l'opposizione all'esecuzione rende di per sé infondata la pretesa risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non si ravvisano, inoltre, negli scritti difensivi, connotati da reciproca, accesa e ancora non sopita animosità, espressioni sconvenienti ed offensive che oltrepassino il limite della continenza e che impongano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 89 c.p.c.; ciò che si dice, in particolare, con riferimento alle doglianze dell'opponente in ordine alla difficoltà di ricostruire con esattezza l'ammontare del suo debito -e quindi di onorarlo- attese le modalità di trasmissione delle richieste di rimborso da parte di (cfr. doc, 4 e 5 di parte opposta), non potendo non convenirsi Parte_2 sul carattere a dir poco alluvionale di tali richieste e dunque sulla difficoltà del controllo.
Va accolta, invece, la richiesta di di restituzione del maggior importo versato -rispetto al Pt_1 credito accertato (per capitale, interessi ricalcolati e spese)- nel corso del presente giudizio in esecuzione dell'ordine contenuto nel precetto illegittimo, formulata nelle note di replica ed in ordine alla quale nessuna obiezione è stata sollevata dalla parte opposta all'udienza del 23 settembre 2025 (cfr.
Cass. n. 10132/2003 per l'affermazione secondo la quale “quando il debitore paga sotto la minaccia di una esecuzione già iniziata, la condanna alle restituzione può essere direttamente chiesta al giudice dell'opposizione all'esecuzione”). Non rileva il fatto che non sia stata esplicitata alcuna “riserva di ripetizione”, in quanto implicita nel tenore delle domande svolte dall'opponente, né si pone un tema di tardività della richiesta, che è conseguenziale all'intervenuto pagamento ed in esso rinviene i suoi presupposti. Detta differenza dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale ex art. 1283, comma primo, c.c., dalla data dei pagamenti al saldo effettivo.
La soccombenza parziale e reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
pagina 11 di 12 1. in parziale accoglimento dell'opposizione accerta che ha Parte_2 diritto di procedere esecutivamente per il solo importo -quanto a capitale- di €5.784,95 e la condanna a restituire a la differenza tra il credito qui accertato, come Parte_1 spiegato in parte motiva, e quanto versato da in corso di causa in adempimento Pt_1 dell'ordine contenuto nel precetto opposto, oltre agli interessi al tasso ex art. 1284, comma primo, c.c., dalla data dei pagamenti al saldo effettivo;
2. rigetta le altre domande vicendevolmente proposte;
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, il 20 ottobre 2025 La giudice
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