Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. AMPS per diritti L. + Aula B 22 FEB. 2001 00615/0 1 IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popol taliano LA lone Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.1245/98 452 Dott. Ettore Mercurio A Presidente -Cron. " Fabrizio Miani Canevari - Consigliere " Bruno Battimiello " Rel. -Rep. Federico Roselli -Ud. 23.10.2000 Florindo Minichiello -Oggetto: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Lavoro CANCELLERIA Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti L. 17 GEK: 2008 sul ricorso proposto il IL CANCELLIERE da SO TA, quale erede di NI RA, elett.te dom.ta in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. 1 Domenico Concetti, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso gli avv.ti Carlo De Angelis, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE at②ZoopiaRilasciata copia legale CONCEITI al Sig. 4360 dirittipar $EB. 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE AN BA e RI OL, che lo rappre- sentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n. 2 in data 15/29 gennaio 1997 (R.G. 20834/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Pronunciando sull'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato l'Istituto a corrispondere la seconda pensione, integrata al trattamento minimo, nell'importo raggiunto alla data del 30 settembre 1983 (cd. cristallizzazione), il Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, L. 23 dicembre 1996 n. 662 (legge finanziaria del 1997). Riteneva infatti il Tribunale la legittimità costituzionale della previsione di estinzione anzidetta e la sua applicabi- lità alla fattispecie al suo esame. Avverso tale sentenza la parte indicata in epigrafe ha propo- sto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa appli- cazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e dell'art. 3 bis della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, non- ché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce, in sostanza, che la previsione legislativa di estin- zione dei giudizi non è riferibile a controversie, come quel- 3 la di specie, concernenti non già l'aspetto meramente esecu- tivo ed il materiale pagamento delle somme dovute in applica- zione della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994, bensì lo stesso status di avente diritto alla cristal- lizzazione, e perciò una questione per la quale -al pari del- la disciplina delle spese (compensate in applicazione della previsione di estinzione) - sussiste anche violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Con il secondo motivo, parte ricorrente denunciando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 quale ius superve- niens in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. - sostiene l'illegittimità costituzionale delle surri- chiamate norme per i profili seguenti: a) perché l'estinzione del giudizio priva la parte interessa- ta della possibilità di conseguire l'accertamento dell'entità del proprio diritto;
b) perché il pagamento della prestazione pensionistica senza gli accessori di legge si traduce in una obiettiva ed ingiu- stificata decurtazione delle prestazioni;
c) perché le previste modalità di pagamento in titoli di Sta- to pluriennali concretano una forzosa rateizzazione di pre- stazioni di natura alimentare in danno di soggetti già di per sé svantaggiati, come i titolari di trattamento minimo;
d) perché dal pagamento sono esclusi gli eredi. I suddetti motivi sono infondati. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare 1'infondatezza delle esposte censure e dell'eccezione di in- costituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, com- ma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensa- zione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la volun- tas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento de- gli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorchè ridot- ta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere 5 dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un as- setto legislativo di composizione degli interessi in conflit- to in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudi- ce non potrebbe valutare la soccombenza virtuale." Investendo poi l'accertamento del diritto alla cristallizzazione la ve- rifica del requisito reddituale, si configura una delle que- stioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171, cit.)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2000. rio Il Presidente E ta c u Il Consigliere estensore дееее Лето BottinnieltShill 5 3 G 3 E E L 1 A 1 - 7 . - N 8 3 L E G L D IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 0 . T R 1 S I E L ' L A S E D N R I I O I T T O D A Depositata in Cancelleria O A A E S I G I S O , E P S N G D E T A A S , S T R R oggi, 17 GEN. 2001 L L E D E D O S A E , M N D O O I P B S I T I A T DI IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA N O I Z