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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2215/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 401 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 401 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7634/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Gioiosa Ionica GA LE ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata eccependo la violazione degli artt. 49 e 50 d.p.r. n. 602/73 per carenza del potere dell'attività riscossiva in capo al Comune di Gioiosa Ionica e comunque il mancato inserimento del predetto Comune nell'albo dei soggetti abilitati che effettuano la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, presente presso il Ministero dell'Economia, dipartimento delle Finanze,
(Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289); l'omessa o irrituale notifica degli accertamenti posti alla base dell'atto opposto;
la decadenza del potere di riscossione per violazione dell'art. 1 comma
163 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296; la prescrizione.
Si è costituito il Comune che ha resistito al ricorso deducendo la regolare notifica degli avvisi di accertamento.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali ha contestato l'utilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune per mancanza di attestazione di conformità all'originale.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza del potere di riscossione in capo al Comune è infondata.
Occorre osservare che la legge n. 160/2019, ha concentrato la funzione di riscossione negli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 “da province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali” (si noti, non dalle regioni), oltre che dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. n. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, della l. n.
147/2013 con l'assegnazione agli stessi della natura di “accertamenti esecutivi” analoga a quella degli accertamenti in materia di IIDD ed IVA ex art. 29, d.l. n. 78/2010. L'art. 1, comma 792, lett. a) della cit. l. n.
160/2019 prevede, in sintesi, che gli avvisi di accertamento e i relativi provvedimenti di applicazione delle sanzioni contengano anche “l'intimazione ad adempiere” entro il termine di presentazione del ricorso nel caso di entrate tributarie, oppure entro i 60 giorni dalla notifica nel caso di entrate patrimoniali, e dispone che gli avvisi così emanati “devono” recare espressamente l'indicazione che gli stessi “costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il successivo comma 792, alla lett. b) indica poi che “decorso il predetto termine utile per il pagamento, l'avviso acquista efficacia esecutiva”, senza la preventiva notifica di un ulteriore titolo esecutivo e, quindi, né del ruolo (e cartella) né dell'ingiunzione di pagamento. Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (mobile), la riscossione delle somme richieste “è affidata in carico” al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ADER, oppure l'ente stesso o i concessionari abilitati che, rispettivamente potranno agire, se si tratta di ADER, ai sensi della successiva lett. e) del comma 792
“con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva”, mentre, se chi agisce è l'ente, o i concessionari abilitati, ai sensi della lett. f), comma 792, “secondo le regole del titolo II del d.p.r. n. 602/73”.
Infondate sono anche le eccezioni di decadenza e prescrizione.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune per mancata attestazione di conformità all'originale.
La nuova disposizione di cui all'art. 25 bis comma 5 bis d.lgs. 546/92 va coordinata con la quella, tuttora vigente, di cui all'art. 22 comma 3 CAD in forza della quale “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Ne deriva che la mera mancanza dell'attestazione di conformità non determina l'inutilizzabilità dei documenti, occorrendo a tal fine il disconoscimento della conformità della copia, disconoscimento che, in ossequio al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr ex multis Cass. sez. trib. n. 8604/2025). Nel caso di specie la parte non ha allegato alcunché che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti (originale e copia per immagine), come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario o della persona che ha ricevuto l'atto ecc..
Ciò posto, risulta dalla documentazione prodotta dal Comune la notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato in data 04.04.2022, sicchè nessuna prescrizione risulta maturata alla data del 19.02.2025.
Il ricorso va quindi rigettato.
Stante l'esistenza di pronunce giurisprudenziali contrastanti in ordine alla sussistenza del potere di riscossione in capo al Comune di Gioiosa, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
18.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2215/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 401 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 401 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7634/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Gioiosa Ionica GA LE ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata eccependo la violazione degli artt. 49 e 50 d.p.r. n. 602/73 per carenza del potere dell'attività riscossiva in capo al Comune di Gioiosa Ionica e comunque il mancato inserimento del predetto Comune nell'albo dei soggetti abilitati che effettuano la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, presente presso il Ministero dell'Economia, dipartimento delle Finanze,
(Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289); l'omessa o irrituale notifica degli accertamenti posti alla base dell'atto opposto;
la decadenza del potere di riscossione per violazione dell'art. 1 comma
163 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296; la prescrizione.
Si è costituito il Comune che ha resistito al ricorso deducendo la regolare notifica degli avvisi di accertamento.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali ha contestato l'utilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune per mancanza di attestazione di conformità all'originale.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza del potere di riscossione in capo al Comune è infondata.
Occorre osservare che la legge n. 160/2019, ha concentrato la funzione di riscossione negli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 “da province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali” (si noti, non dalle regioni), oltre che dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. n. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, della l. n.
147/2013 con l'assegnazione agli stessi della natura di “accertamenti esecutivi” analoga a quella degli accertamenti in materia di IIDD ed IVA ex art. 29, d.l. n. 78/2010. L'art. 1, comma 792, lett. a) della cit. l. n.
160/2019 prevede, in sintesi, che gli avvisi di accertamento e i relativi provvedimenti di applicazione delle sanzioni contengano anche “l'intimazione ad adempiere” entro il termine di presentazione del ricorso nel caso di entrate tributarie, oppure entro i 60 giorni dalla notifica nel caso di entrate patrimoniali, e dispone che gli avvisi così emanati “devono” recare espressamente l'indicazione che gli stessi “costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il successivo comma 792, alla lett. b) indica poi che “decorso il predetto termine utile per il pagamento, l'avviso acquista efficacia esecutiva”, senza la preventiva notifica di un ulteriore titolo esecutivo e, quindi, né del ruolo (e cartella) né dell'ingiunzione di pagamento. Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (mobile), la riscossione delle somme richieste “è affidata in carico” al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ADER, oppure l'ente stesso o i concessionari abilitati che, rispettivamente potranno agire, se si tratta di ADER, ai sensi della successiva lett. e) del comma 792
“con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva”, mentre, se chi agisce è l'ente, o i concessionari abilitati, ai sensi della lett. f), comma 792, “secondo le regole del titolo II del d.p.r. n. 602/73”.
Infondate sono anche le eccezioni di decadenza e prescrizione.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune per mancata attestazione di conformità all'originale.
La nuova disposizione di cui all'art. 25 bis comma 5 bis d.lgs. 546/92 va coordinata con la quella, tuttora vigente, di cui all'art. 22 comma 3 CAD in forza della quale “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Ne deriva che la mera mancanza dell'attestazione di conformità non determina l'inutilizzabilità dei documenti, occorrendo a tal fine il disconoscimento della conformità della copia, disconoscimento che, in ossequio al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr ex multis Cass. sez. trib. n. 8604/2025). Nel caso di specie la parte non ha allegato alcunché che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti (originale e copia per immagine), come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario o della persona che ha ricevuto l'atto ecc..
Ciò posto, risulta dalla documentazione prodotta dal Comune la notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato in data 04.04.2022, sicchè nessuna prescrizione risulta maturata alla data del 19.02.2025.
Il ricorso va quindi rigettato.
Stante l'esistenza di pronunce giurisprudenziali contrastanti in ordine alla sussistenza del potere di riscossione in capo al Comune di Gioiosa, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
18.12.2025