Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 73
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza del potere di riscossione in capo al Comune

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, richiamando la normativa sulla concentrazione della funzione di riscossione negli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 e la loro efficacia esecutiva.

  • Rigettato
    Omessa o irrituale notifica degli accertamenti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato in data 04.04.2022, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza del potere di riscossione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, ritenendo provata la notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato in data 04.04.2022, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, ritenendo provata la notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato in data 04.04.2022, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune per mancata attestazione di conformità

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che la mera mancanza dell'attestazione di conformità non determina l'inutilizzabilità dei documenti, occorrendo a tal fine il disconoscimento della conformità della copia, disconoscimento che non è avvenuto nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 73
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo