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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 154. Crediti pecuniari 1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto e' disposto dall'articolo 153, comma 3.
2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.
2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.
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- 1. Contabilità Archivihttps://www.publika.it/ · 1
Giurisprudenza • 25
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/12/2024, n. 2552Provvedimento: […] Ad avviso di quest'ultima, tali interessi non dovrebbero essere conteggiati, per quanto previsto dall'articolo 94 e dall'articolo 154 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, perché si tratterebbe di interessi su crediti aventi titolo e causa anteriore alla data della domanda di concordato preventivo, cui è stata ammessa l'impresa ricorrente. […]Leggi di più...
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