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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/12/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 39/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 39/2025
tra
(C.F. ), in persona dell'Avv. Daniele Parte_1 P.IVA_1
Silvetti, in qualità di Sindaco pro tempore del Parte_1 rappresentato e difeso dagli AVV.TI MASSIMO SGRIGNUOLI e SARA PIERINI
APPELLANTE
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'AVV. MASSIMILIANO SANTARELLI
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona
n.1182/2024, pubblicata il 12/06/2024
1 CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa. In via principale: in accoglimento del presente atto di appello, annullare, revocare ovvero riformare la sentenza
n.1182/2024 del Tribunale di Ancona, nella persona del Dott. Rosario
Vizzarri, resa all'esito del giudizio R.G n. 3287/2022, pubblicata in data
12.06.2024 e non notificata e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda svolta dalla Sig.ra contro il , Controparte_1 Parte_1 per tutte le ragioni enunciate con i motivi di appello. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte, ridurre la richiesta di risarcimento di in ragione Controparte_1 della preponderante responsabilità della medesima nella causazione del sinistro per cui è la causa. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
e restituzione di quanto in base ad esse pagato”;
Di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le motivazioni di cui in narrativa rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, sia la domanda principale che quella subordinata contenute nell'appello proposto dal avverso la sentenza n. n. 1182/2024, Tribunale di Parte_1
Ancona, pubblicata in data 12/06/2024, e per l'effetto confermare integralmente la predetta sentenza, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
conveniva innanzi al Tribunale di Ancona il Controparte_1 Parte_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in
[...] conseguenza dell'infortunio occorsole in il 30 ottobre 2020, Pt_1 allorquando, mentre percorreva a piedi la via Oddo di Biagio, all'altezza dell'intersezione con via Scoscia (in cui abita) inciampava con il piede destro
2 nella parte rialzata di una mattonella sconnessa presente sul marciapiede e cadeva a terra, riportando lesioni personali.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda poiché lo stato del marciapiede era percepibile a distanza, le condizioni di visibilità erano ottimali, la signora conosceva il percorso e avrebbe dovuto evitare la sconnessione che le ha causato la caduta adottando la dovuta cautela;
il contestava in ogni caso Pt_1
l'ammontare del risarcimento richiesto.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, affermava la responsabilità del ed il concorso Parte_1 di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. in ragione di 1\3.
Condannava pertanto il convenuto al pagamento di 6.677,33 €, Pt_1 oltre ad interessi al tasso legale dalla data del sinistro, oltre al rimborso di
2\3 delle spese di lite e di ctu, compensate per il residuo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il , Parte_1 deducendo l'errata valutazione del comportamento della danneggiata in relazione agli artt. 1227 e 2051 c.c. avuto riguardo al ritenuto concorso di colpa, contestando, in ogni caso la quantificazione del danno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame il denuncia la violazione e Pt_1 Parte_1 falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., deducendo che il nesso causale tra “res” ed evento lesivo doveva essere escluso in considerazione della condotta della danneggiata, idonea ad interromperlo, ovvero, a porsi quale preponderante concorso di colpa e comunque in misura maggiore rispetto alla percentuale riconosciutale.
La censura dell'appellante merita accoglimento, nei limiti di cui appresso.
Se infatti è pacifico, sulla base delle dichiarazioni testimoniali di Tes_1 che era presente all'evento, il dislivello nella pavimentazione in corrispondenza del quale si è verificata la caduta dell'appellata ed il nesso eziologico tra res in custodia ed evento, è del pari incontroverso che il
3 sinistro si è verificato in pieno giorno, in condizioni di illuminazione ottimale ed in un tratto di strada ben conosciuto dalla appellata, che abita nelle vicinanze.
Sulla base delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi in atti, confermate da tutti i testi escussi, peraltro, la mancanza di segnalazione e le limitate dimensioni del dislivello escludono che la condotta dell'appellata, pur preponderante nella verificazione dell'evento, integri il “caso fortuito”.
Ad avviso del collegio va dunque riconosciuto un concorso di colpa della in misura di 2\3. CP_1
Il riconoscimento della diversa distribuzione di responsabilità comporta la rideterminazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno che, in base alla valutazione del primo giudice - che non risulta oggetto di specifica impugnazione – ammonta per l'intero a complessivi € 10.016,00.
Considerato l'accertato concorso di colpa della danneggiata in misura di 2\3 il risarcimento va pertanto determinato in €.3.405,44, oltre ad interessi legali, da corrispondersi sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.
Il parziale accoglimento del gravame comporta una nuova regolazione delle spese di lite.
Considerato il complessivo esito della controversia, va disposta la condanna del alla refusione all di metà delle spese di lite Parte_1 CP_1 di entrambi i gradi, con compensazione della quota residua.
Spese di ctu a carico del . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_1 di Ancona n.1182/2024, pubblicata il 12/06/2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in parziale accoglimento del gravame, condanna il al Parte_1 pagamento in favore di di € 3.405,44, oltre ad interessi Controparte_1
4 legali da corrispondersi sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.
- condanna il a rifondere all'attrice metà delle spese di Parte_1 lite di entrambi i gradi, liquidate per l'intero, quanto al primo grado in €
2.740,00, di cui 200,00 € per esborsi, e per il presente grado, sempre per intero in € 2.384,00, di cui 200,00 € per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Pone le spese di ctu a carico del . Parte_1
Così deciso in Ancona, in camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 39/2025
tra
(C.F. ), in persona dell'Avv. Daniele Parte_1 P.IVA_1
Silvetti, in qualità di Sindaco pro tempore del Parte_1 rappresentato e difeso dagli AVV.TI MASSIMO SGRIGNUOLI e SARA PIERINI
APPELLANTE
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'AVV. MASSIMILIANO SANTARELLI
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona
n.1182/2024, pubblicata il 12/06/2024
1 CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa. In via principale: in accoglimento del presente atto di appello, annullare, revocare ovvero riformare la sentenza
n.1182/2024 del Tribunale di Ancona, nella persona del Dott. Rosario
Vizzarri, resa all'esito del giudizio R.G n. 3287/2022, pubblicata in data
12.06.2024 e non notificata e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda svolta dalla Sig.ra contro il , Controparte_1 Parte_1 per tutte le ragioni enunciate con i motivi di appello. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte, ridurre la richiesta di risarcimento di in ragione Controparte_1 della preponderante responsabilità della medesima nella causazione del sinistro per cui è la causa. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
e restituzione di quanto in base ad esse pagato”;
Di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le motivazioni di cui in narrativa rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, sia la domanda principale che quella subordinata contenute nell'appello proposto dal avverso la sentenza n. n. 1182/2024, Tribunale di Parte_1
Ancona, pubblicata in data 12/06/2024, e per l'effetto confermare integralmente la predetta sentenza, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
conveniva innanzi al Tribunale di Ancona il Controparte_1 Parte_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in
[...] conseguenza dell'infortunio occorsole in il 30 ottobre 2020, Pt_1 allorquando, mentre percorreva a piedi la via Oddo di Biagio, all'altezza dell'intersezione con via Scoscia (in cui abita) inciampava con il piede destro
2 nella parte rialzata di una mattonella sconnessa presente sul marciapiede e cadeva a terra, riportando lesioni personali.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda poiché lo stato del marciapiede era percepibile a distanza, le condizioni di visibilità erano ottimali, la signora conosceva il percorso e avrebbe dovuto evitare la sconnessione che le ha causato la caduta adottando la dovuta cautela;
il contestava in ogni caso Pt_1
l'ammontare del risarcimento richiesto.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, affermava la responsabilità del ed il concorso Parte_1 di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. in ragione di 1\3.
Condannava pertanto il convenuto al pagamento di 6.677,33 €, Pt_1 oltre ad interessi al tasso legale dalla data del sinistro, oltre al rimborso di
2\3 delle spese di lite e di ctu, compensate per il residuo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il , Parte_1 deducendo l'errata valutazione del comportamento della danneggiata in relazione agli artt. 1227 e 2051 c.c. avuto riguardo al ritenuto concorso di colpa, contestando, in ogni caso la quantificazione del danno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame il denuncia la violazione e Pt_1 Parte_1 falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., deducendo che il nesso causale tra “res” ed evento lesivo doveva essere escluso in considerazione della condotta della danneggiata, idonea ad interromperlo, ovvero, a porsi quale preponderante concorso di colpa e comunque in misura maggiore rispetto alla percentuale riconosciutale.
La censura dell'appellante merita accoglimento, nei limiti di cui appresso.
Se infatti è pacifico, sulla base delle dichiarazioni testimoniali di Tes_1 che era presente all'evento, il dislivello nella pavimentazione in corrispondenza del quale si è verificata la caduta dell'appellata ed il nesso eziologico tra res in custodia ed evento, è del pari incontroverso che il
3 sinistro si è verificato in pieno giorno, in condizioni di illuminazione ottimale ed in un tratto di strada ben conosciuto dalla appellata, che abita nelle vicinanze.
Sulla base delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi in atti, confermate da tutti i testi escussi, peraltro, la mancanza di segnalazione e le limitate dimensioni del dislivello escludono che la condotta dell'appellata, pur preponderante nella verificazione dell'evento, integri il “caso fortuito”.
Ad avviso del collegio va dunque riconosciuto un concorso di colpa della in misura di 2\3. CP_1
Il riconoscimento della diversa distribuzione di responsabilità comporta la rideterminazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno che, in base alla valutazione del primo giudice - che non risulta oggetto di specifica impugnazione – ammonta per l'intero a complessivi € 10.016,00.
Considerato l'accertato concorso di colpa della danneggiata in misura di 2\3 il risarcimento va pertanto determinato in €.3.405,44, oltre ad interessi legali, da corrispondersi sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.
Il parziale accoglimento del gravame comporta una nuova regolazione delle spese di lite.
Considerato il complessivo esito della controversia, va disposta la condanna del alla refusione all di metà delle spese di lite Parte_1 CP_1 di entrambi i gradi, con compensazione della quota residua.
Spese di ctu a carico del . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_1 di Ancona n.1182/2024, pubblicata il 12/06/2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in parziale accoglimento del gravame, condanna il al Parte_1 pagamento in favore di di € 3.405,44, oltre ad interessi Controparte_1
4 legali da corrispondersi sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.
- condanna il a rifondere all'attrice metà delle spese di Parte_1 lite di entrambi i gradi, liquidate per l'intero, quanto al primo grado in €
2.740,00, di cui 200,00 € per esborsi, e per il presente grado, sempre per intero in € 2.384,00, di cui 200,00 € per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Pone le spese di ctu a carico del . Parte_1
Così deciso in Ancona, in camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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