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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 150. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali 1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
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- 1. Interpello del 26/09/2022 n. 470 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 26 settembre 2022 · 1.4411244
genzia Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 470/2022 OGGETTO: Restituzione di somme indebitamente percepite Articolo 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 10 commi 1, lettera d-bis e 2 bis del Tuir. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'Istante (di seguito anche "Cassa") è un ente di previdenza obbligatoria che riveste la qualifica di sostituto d'imposta e in qualità di ente pensionistico, eroga, tra l'altro, redditi da pensione soggetti a ritenute alla fonte. L'Istante pone diversi quesiti in relazione alle modalità di restituzione al …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 573Provvedimento: […] La dichiarazione di fallimento – a cui deve essere equiparata la dichiarazione di liquidazione giudiziale –comporta infatti l'attrazione di ogni pretesa creditoria alla competenza del Giudice fallimentare, ai sensi oggi degli artt. 150 e 151 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il credito, infatti, deve accertarsi nelle forme previste dalla legge speciale e nel contraddittorio con gli altri creditori concorrenti.Leggi di più...
- competenza giudice fallimentare·
- art. 151 codice della crisi·
- accertamento crediti·
- liquidazione giudiziale·
- universalità soggettiva·
- improcedibilità domanda·
- compensazione spese di lite