Sentenza 5 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nel caso di assicuratore in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio deve essere instaurato nei riguardi dell'impresa designata territorialmente per la liquidazione del sinistro ai sensi dell'art. 20 della legge. In detta ipotesi, il difetto nell'impresa convenuta della qualità di rappresentante del Fondo di garanzia a norma dell'art.20 citato (nella specie, perché territorialmente incompetente), non è rilevabile "ex officio" da parte del giudice, ma solo su eccezione di parte, giacché l'assunto dell'estraneità del convenuto al rapporto giuridico dedotto in giudizio non dà luogo ad una questione di legittimazione "ad causam", ma attiene al merito, con la conseguenza che non può essere esaminata detta questione per la prima volta nel giudizio di legittimità se non è stata già proposta od esaminata in sede di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. Adriano Porri e Domenico Benzoni, quale Impresa Designata per la Regione AM, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difeso dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AI TO, ZA NZ, L'EDERA ASSICURAZIONI SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 351/99 del Giudice di pace di SANT'ANASTASIA, emessa il 12/4/1999, depositata il 20/04/99; RG.2209/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato GURGO ANTONIO (per delega Avv. Augeri Erasmo);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1. - BE GA conveniva in giudizio NZ AZ, la società Edera Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa in persona del commissario liquidatore e la società Generali Assicurazioni, quale impresa designata per la Regione AM: con la citazione a comparire davanti al giudice di pace di Santa Anastasia ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno da circolazione stradale.
Esponeva che in uno scontro tra veicoli, avvenuto a AL (CS) il 16.8.1996, la propria vettura aveva riportato danni. Dei danni doveva rispondere il convenuto AZ, il cui veicolo era stato assicurato presso la Edera.
2. - Il giudice di pace, pronunciando in contumacia delle Assicurazioni Generali, ha accolto la domanda e con sentenza del 20.4.1999 ha condannato questa ed il AZ a pagare la somma di 900 mila lire, oltre gli interessi legali dalla data della domanda. 3. - Le Assicurazioni Generali hanno chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 23 ed il 29.9.1999. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Il ricorso contiene un motivo.
2. Il motivo denunzia un vizio di nullità della sentenza per difetto di legittimazione passiva alla causa (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 100 cod. proc. civ., 19 commi 3 e
4, 20 e 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990). La ricorrente osserva che, secondo la domanda, l'incidente è occorso a AL, cioè in Calabria e che essa è stata convenuta in giudizio come impresa designata per la AM.
Aggiunge che impresa designata per la Calabria era, all'epoca dell'incidente, la società Le Assicurazioni d'Italia e questo in base al D.M. 28.7.1993, pubblicato sulla G.U. 2 agosto 1993 n. 179. Sostiene che la sentenza è viziata dal fatto di essere stata pronunziata in confronto di soggetto diverso da quello obbligato al pagamento dell'indennizzo ed avente legittimazione a contraddire alla domanda.
Sostiene, ancora, che, siccome si tratta appunto di un difetto di legittimazione alla causa, verificabile alla stregua dei fatti esposti nella domanda, il vizio può essere dedotto e rilevato per la prima volta nel giudizio di cassazione.
3. - Il motivo non è fondato. Queste le ragioni.
3.1. - Si debbono indicare i tratti della situazione processuale che sono considerati rilevanti ai fini della decisione. L'incidente è avvenuto a AL e le Assicurazioni Generali sono state citate in giudizio quale impresa designata per la AM - ciò risulta dalla sentenza impugnata.
Le Assicurazioni Generali sono rimaste contumaci.
Ricorrendo contro la sentenza, hanno rilevato che AL è in Calabria e non in AM e dedotto che non sono impresa designata oltre che per la AM per la Calabria.
A questo ultimo riguardo hanno affermato che tanto risulta dal D.M. 28.7.1993, pubblicato nella G.U. 2 agosto 1993 n. 179, che sarebbe stato efficace in relazione ad un incidente verificatosi il 16.8.1996.
Il decreto non è agli atti del processo.
3.2. - In una situazione analoga alla presente, la Corte, nella sentenza 27 ottobre 1998 n. 10694, ha ritenuto ammissibile il motivo di ricorso, lo ha esaminato e dichiarato fondato ed ha cassato la sentenza impugnata.
La Corte ha considerato che la ricorrente aveva lamentato d'essere stata condannata quale impresa designata, sebbene il sinistro fosse avvenuto in luogo che non ricadeva nell'ambito territoriale per il quale la designazione era avvenuta;
che ciò corrispondeva a quanto risultava dai decreti ministeriali relativi;
che la sentenza impugnata presentava quindi un vizio di violazione di norma processuale per essere stata pronunciata in confronto di soggetto carente di legittimazione passiva alla causa e, per questo, pur emessa da giudice di pace, poteva essere cassata. In altra successiva occasione, con la sentenza 14 giugno 1999 n. 5878, relativa a ricorso contro sentenza del giudice conciliatore, la Corte è prevenuta alla stessa decisione in base al rilievo che il sinistro risultava accaduto a Roma e le Assicurazioni Generali erano state condannate come impresa designata per la AM (non è stato quindi fatto riferimento al contenuto dei decreti ministeriali di designazione).
3.3. - In una precedente controversia, la Corte, con la sentenza 4 giugno 1998 n. 5483, aveva negato che i decreti con cui il Ministro per l'industria periodicamente designa le imprese destinate a rappresentare nel processo il Fondo di garanzia (art. 20 della L. 24 dicembre 1969, n. 990) siano fonte di diritto e rientrino nel dovere del giudice di conoscerli.
Su questa base aveva respinto il ricorso proposto per ottenere la cassazione di sentenza pronunciata in confronto di una società assicuratrice nella qualità di impresa designata, ricorso con cui era stato sostenuto che la qualità sussisteva per un diverso ambito territoriale e che il giudice avrebbe dovuto rilevarlo di ufficio. Conviene aggiungere che la Corte, in quella circostanza, qualificò la questione come attinente alla titolarità passiva del rapporto, non alla legittimazione passiva alla causa. 3.4. - La responsabilità del Fondo di garanzia, configurata dall'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, è attuata, nel relativo sistema, attribuendo ad un'impresa designata la qualità di soggetto obbligato a liquidare e risarcire il danno e perciò di soggetto nei cui confronti va proposta l'azione di risarcimento se manchi il pagamento spontaneo.
Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 20 della legge dispongono che l'impresa è designata con decreto del Ministro per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale, in relazione ai sinistri verificatisi nel medesimo territorio e che la designazione ha efficacia in relazione ad un determinato ambito temporale.
Risulta da ciò che, nei casi di sinistri per cui a rispondere verso il danneggiato è il Fondo di garanzia, il soggetto nei cui confronti va proposta l'azione diretta, si individua, secondo la legge, in base alla intervenuta designazione;
questa risulta dai decreti che la compiono e può essere operata per gruppi di ambiti territoriali di dimensione regionale;
la designazione ha una determinata efficacia temporale.
3.5. - È possibile che, già in base ai fatti esposti nella citazione, si possa pervenire a stabilire che la domanda è stata proposta in confronto di impresa diversa da quella designata. Così se l'attore, indicato che il sinistro è avvenuto in un certo luogo e detto che al risarcimento è obbligata come impresa designata una certa società assicuratrice, ne citi un'altra. Qui il giudice si deve considerare esonerato dal procedere all'accertamento dei fatti e deve dichiarare che la domanda, alla stregua dei fatti come affermati dall'attore, non può essere esaminata nel merito, perché non è stata proposta in confronto del soggetto legittimato a contraddirvi, ma in confronto di un diverso soggetto.
In questa ipotesi, dunque, si prospetta una questione che è di difetto di legittimazione passiva alla causa, che perciò deve essere rilevata di ufficio dal giudice di merito e può essere anche proposta per la prima volta in cassazione, pure nel caso di sentenza pronunciata secondo equità, perché, se il giudice non la rileva, viola una norma di diritto processuale, quella per cui, se la domanda non poteva essere proposta, il giudice non ha il dovere e quindi il potere di esaminarla nel merito.
Il caso in esame non si può però ricondurre a questo schema. Perché l'attore non ha indicato che designata era stata una impresa diversa dalle Assicurazioni Generali e perché il fatto che queste fossero l'impresa designata per la AM non escludeva per sè che potessero esserlo state anche per la Calabria. 3.6. - Posta da parte l'ipotesi appena discussa, si deve tornare a considerare il fenomeno della designazione cui ha riguardo l'art. 20 della legge.
Si è già visto che la designazione non è operata direttamente dalla legge, ma sulla base di questa con decreti ministeriali. Nella sentenza 5483 del 1998 è stata svolta la dimostrazione che i decreti di cui si parla non hanno natura di regolamenti - nello stesso modo la giurisprudenza della Corte si è pronunciata a proposito dei decreti di aggiornamento dei limiti di massimale previsti dall'art. 9 della legge 990 del 1969 (Cass. 5 luglio 1999 n. 6933; 8 maggio 2001 n. 3688). Orbene, se non si verifica l'ipotesi commentata al numero precedente, quando il danneggiato, nella citazione, individua come impresa designata una certa società assicuratrice e perciò la conviene in giudizio, egli, insieme agli altri fatti, quelli che attengono al sinistro ed alle sue conseguenze. ne espone almeno implicitamente un altro, necessario secondo la legge ad individuare nel convenuto il soggetto obbligato al risarcimento, precisamente il fatto di essere stato designato al risarcimento per il Fondo di garanzia.
Che la designazione della convenuta sia un altro fatto è reso evidente da ciò che la responsabilità dell'impresa non dipende da fatto proprio, ma appunto dalla imputazione collegata alla designazione (la designazione, nel relativo sistema, assolve alla stessa funzione assolta dal contratto di assicurazione ai fini della individuazione dell'assicuratore direttamente tenuto al pagamento dell'indennizzo verso il danneggiato).
D'altra parte questo fatto deve essere accertato nel processo perché si possa concludere che la società convenuta come impresa designata lo è stata o no per la classe di sinistri nel quale rientra quello oggetto del giudizio.
Ma, se, in funzione della applicazione della legge chiesta con la domanda, si deve compiere un accertamento sui fatti esposti dall'attore, si è fuori dal campo della legittimazione passiva alla causa e si ricade nell'ambito del giudizio sul merito. Accertare se vi è stata la designazione postulata dall'attore rileva in conclusione dall'esercizio dei poteri del giudice di conoscere del fondamento della domanda: e questo perché non attiene alla legittimazione passiva, ma alla titolarità passive dell'obbligazione dedotta in giudizio.
3.7. - Se la società convenuta non contesta d'essere designata a rispondere per la classe di sinistri tra i quali rientra quello oggetto della domanda ed il giudice di merito ne pronuncia la condanna in base alla sola allegazione operata dall'attore, si tratta di stabilire se la sentenza presenti un qualche vizio. 3.7.1. - Si afferma nella giurisprudenza della Corte che il convenuto può sempre contestare nel giudizio di merito quanto ha affermato l'attore, ovverosia che il convenuto è il soggetto obbligato a soddisfare il diritto dedotto in giudizio e che però, se non lo fa nel giudizio di merito, non può farlo per la prima volta in cassazione perché prospetta una questione nuova, la cui decisione passa attraverso un accertamento di fatto (Cass. 7 dicembre 2000 n. 15537). Seguendo questa impostazione, la questione prospettata nel ricorso non potrebbe essere esaminata, perché le Assicurazioni Generali l'hanno dedotta per la prima volta nel corso di questo grado del giudizio.
3.7.2. - Si potrebbe però obiettare che tra i fatti rispetto ai quali l'onere della prova incombe sull'attore rientrano tutti quelli che servono ad individuare come obbligato il soggetto da lui convenuto.
Sicché al danneggiato spetterebbe dare la prova che l'impresa convenuta in giudizio come designata lo sia stata per la classe di sinistri in cui ricade quello oggetto del giudizio.
La sentenza potrebbe in questo caso risultare viziata da violazione delle norme in tema di disponibilità delle prove, per avere il giudice ritenuto che, in un giudizio svoltosi in contumacia, la allegazione dei fatti da parte dell'attore ne costituisca prova sufficiente.
Se non che, nel caso in esame, il giudice ha detto che in atti v'era la dimostrazione della legittimazione attiva e passiva alla causa.
Una tale motivazione può se mai considerarsi presentare il vizio di riguardare un punto decisivo della causa e non essere sufficiente.
Ma l'accertamento di un vizio siffatto vizio non si presta ad essere compiuto - non solo rispetto a sentenza pronunciata secondo equità, ma anche a sentenza pronunziata secondo diritto - se agli atti del processo non sia stato in precedenza acquisito il decreto ministeriale, dal quale dovrebbe risultare che ad essere designata per la classe di sinistri tra i quali rientra quello oggetto del giudizio è stata designata impresa diversa da quella convenuta in giudizio.
4. - Il ricorso è rigettato.
5. - Non deve essere resa pronuncia sul diritto al rimborso delle spese del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 29 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002