Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1507
CASS
Sentenza 5 febbraio 2002

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In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nel caso di assicuratore in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio deve essere instaurato nei riguardi dell'impresa designata territorialmente per la liquidazione del sinistro ai sensi dell'art. 20 della legge. In detta ipotesi, il difetto nell'impresa convenuta della qualità di rappresentante del Fondo di garanzia a norma dell'art.20 citato (nella specie, perché territorialmente incompetente), non è rilevabile "ex officio" da parte del giudice, ma solo su eccezione di parte, giacché l'assunto dell'estraneità del convenuto al rapporto giuridico dedotto in giudizio non dà luogo ad una questione di legittimazione "ad causam", ma attiene al merito, con la conseguenza che non può essere esaminata detta questione per la prima volta nel giudizio di legittimità se non è stata già proposta od esaminata in sede di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1507
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1507
    Data del deposito : 5 febbraio 2002

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