Sentenza 30 ottobre 2018
Massime • 1
Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile, alla luce dell'ampliamento delle ipotesi di compensazione previste dalle norme tributarie disposto dall'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sia nel caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa. (In motivazione la Corte ha precisato che la struttura "asimmetrica" del reato, in virtù della quale è incriminata l'artificiosa diminuzione dell'entità dell'imposta da versare, qualunque tributo o contributo sia opposto in compensazione, è del tutto compatibile con la ratio del d.lgs. n. 74 del 2000, che è diretto a sanzionare le violazioni, sia in materia di Iva, sia in tema di imposte sui redditi).
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- 1. Indebita compensazione e prescrizione: il reato si consuma con l’ultimo F24 (Cass. Pen. n.29949/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 settembre 2025
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Co.Do., in ordine al reato di cui all'art. 10 - quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, capo 1), perché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena al medesimo inflitta, in anni uno e mesi nove di reclusione, in ordine ai reati di cui all'art. 10 - quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi 2) e 3), ed ha ridotta la confisca per equivalente disposta nei suoi confronti in Euro 416.450,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto …
Leggi di più… - 2. Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
Leggi di più… - 3. Indebita compensazione: si configura anche in caso di crediti e debiti di imposta di natura diversaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 luglio 2023
Con la sentenza n. 22372/2023, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di indebita compensazione possa configurarsi sia in caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, in quanto può avere ad oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali. Cassazione penale sez. III, 24/03/2023, (ud. 24/03/2023, dep. 24/05/2023), n.22372 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22/09/2021, in esito a giudizio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2018, n. 8689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8689 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2018 |
Testo completo
08689-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.3433 Giulio Sarno - Presidente - up 30 ottobre 2018 Gastone Andreazza R.G. n. 19128/2016 Aldo Aceto Andrea Gentili Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorsi proposti da LL TO IN, nato a [...] il [...] HE ER, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 19 novembre 2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Filippo Capomacchia. 1 RITENUTO IN FATTO 1. - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano stati condannati, in qualità di amministratori di una s.n.c., per una serie di reati fiscali di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti (artt. 2 e 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000). La Corte d'appello ha confermato la responsabilità degli imputati, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento ai fatti più risalenti e riducendo, di conseguenza, la pena e la misura della confisca inflitta in primo grado. 2. - Avverso la sentenza l'imputato LL TO ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) vizi della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo presenti in atti le fatture, le dichiarazioni dei redditi, i registri della società, a fronte della sola testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva provveduto all'accertamento; 2) l'erronea applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, essendo al più configurabile la fattispecie del successivo art. 3, in relazione al quale non sarebbe, però, superata la soglia di punibilità; 3) l'inosservanza degli artt. 521-522 cod. proc. pen. perché il fatto storico emerso nell'istruttoria dibattimentale, riconducibile al richiamato art. 3, sarebbe ontologicamente diverso da quello contestato nell'imputazione, la quale si riferisce all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;
4) l'erronea applicazione dell'art. 10- quater del d.lgs. n. 74 del 2000, perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto superata la soglia di punibilità, computando il complesso delle imposte, nonostante il riferimento della norma alle sole Iva e imposte sul reddito;
5) la mancata applicazione della più favorevole soglia di punibilità prevista dall'attuale formulazione dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, alla quale l'art. 10-quater farebbe riferimento;
6) l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., per avere i giudici di merito attribuito all'imputato la responsabilità penale per il reato di dichiarazione fraudolenta quanto al periodo d'imposta 2007, pur non avendo egli dato alcun contributo materiale;
7) la violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., per avere la Corte d'appello negato il riconoscimento dei benefici di legge, in considerazione di precedenti penali legati a reati societari per i quali era intervenuta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente domanda di revisione della condanna alla Corte d'appello competente;
8) con nuovo motivo, proposto con memoria depositata il 13 giugno 2016, il vizio della motivazione in relazione ai computi effettuati, che avrebbero erroneamente indotto i giudici di merito a ritenere superate le soglia di punibilità applicabili. MАн 2 -3. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse dell'imputata HE, sulla base di motivi analoghi a quelli sopra indicati ai nn. da 1) a 5). Con un sesto motivo di doglianza, si deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione all'attribuzione all'imputata, a titolo di concorso, del reato di indebita compensazione, risultando dagli atti che nel periodo di riferimento l'amministratore unico della società era in via esclusiva il coimputato. Si lamenta, infine, l'inosservanza degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe applicato all'imputata HE la medesima pena del coimputato, senza considerare la mancanza di precedenti penali in capo alla stessa. 4.- La trattazione del procedimento è stata più volte rinviata su richiesta della difesa, con il consenso del pubblico ministero, con sospensione dei termini di prescrizione, in attesa della definizione del procedimento di revisione relativo a reati societari, ritenuto pregiudiziale ai fini della valutazione dei precedenti penali dell'imputato. All'odierna udienza il difensore degli imputati ha precisato che tale giudizio di revisione ha avuto definitivo esito negativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 5.- I ricorsi, i cui motivi sono in larga parte comuni, sono inammissibili.
5.1. Il motivo sub 1) - con cui si lamenta la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo presenti in atti le fatture, le dichiarazioni dei redditi, i registri della società è inammissibile. La difesa si limita a formulare - generiche asserzioni circa l'insufficienza del quadro probatorio, ma sostanzialmente non contesta l'ampia e coerente motivazione della sentenza impugnata nella quale si valorizza, a sostegno dell'ipotesi accusatoria, l'analitica testimonianza dell'ufficiale della Guardia di Finanza che ha proceduto all'accertamento, con un'approfondita analisi della contabilità, delle fatture, delle dichiarazioni dei redditi (pagg. 20-21 della sentenza). -Anche il motivo sub 2) è inammissibile per genericità, essendosi la difesa 5.2. limitata a sostenere che, anziché la fattispecie di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, sarebbe al più configurabile la fattispecie del successivo art.
3. Infatti, la prospettazione di parte ricorrente trascura del tutto di prendere in considerazione, anche a soli fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si chiarisce ampiamente che l'indicazione degli elementi passivi fittizi di cui all'imputazione è stata effettuata avvalendosi di fatture puntualmente indicate, registrate nelle scritture contabili della società degli imputati per importi superiori a quelli effettivi. 5.3. - Le considerazioni appena svolte rendono inammissibile anche il motivo sub 3), perché smentiscono la pretesa non corrispondenza, lamentata dai ricorrenti, fra i fatti storici emersi nell'istruttoria dibattimentale e quelli contestati nell'imputazione, rendendo manifestamente insussistente la prospettata violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen. M 3 5.4. Manifestamente insussistente è l'erronea applicazione dell'art. 10-quater del - d.lgs. n. 74 del 2000, lamentata con il motivo sub 4). La difesa ritiene che la disposizione faccia riferimento alle sole Iva e imposte sul reddito e che, di conseguenza, non sia superata nel caso di specie la soglia di punibilità, ma non considera che la stessa, letteralmente, punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti. E il richiamato art. 17 ha ampliato le ipotesi di compensazione già previste dalle norme tributarie, estendendo la facoltà di compensazione anche a crediti e debiti di natura diversa, nonché alle somme dovute agli enti previdenziali (Sez. 3, n. 42462 del 11/11/2010, Rv. 248754 01); con la conseguenza che il reato di indebita - compensazione di crediti non spettanti o inesistenti è configurabile sia nel caso di compensazione verticale (ossia riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta), sia in caso di compensazione orizzontale (ossia riguardante crediti e debiti di imposta di natura diversa). Si tratta di un'interpretazione che, nel delineare una struttura asimmetrica dell'art. 10-quater, è del tutto compatibile con la ratio complessiva nel d.lgs. n. 74 del 2000, perché tale testo normativo è diretto a sanzionare le violazioni in materia di Iva e imposte sui redditi e, dunque, prende in considerazione solo tali tipologie di tributi sul lato passivo, ma non anche sul lato attivo, potendo venire in rilievo, quale strumento per diminuire artificiosamente l'entità dell'imposta da versare, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali.
5.5. Il motivo sub 5) - con cui si contesta la mancata applicazione della più favorevole soglia di punibilità prevista dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, alla quale l'art. 10-quater successivo farebbe riferimento - è anch'esso manifestamente infondato. La formulazione dell'art. 10-quater vigente all'epoca dei fatti era la seguente: «La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti». Sempre all'epoca dei fatti, il richiamato art. 10-bis prevedeva una soglia di punibilità di cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. A seguito del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, il testo dell'art. 10-quater recita: 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai Ал cinquantamila euro». La soglia di punibilità dell'art. 10-bis è stata invece elevata a euro centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. La successione delle disposizioni richiamate rende evidente come il legislatore abbia inteso mantenere ferma, per il reato di cui all'art. 10-quater la soglia di punibilità di cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, che prima era fissata attraverso il richiamo all'art. 10-bis e attualmente, proprio a causa dell'innalzamento della soglia di punibilità di quest'ultima disposizione, è fissata direttamente dallo stesso 10-quater senza alcun richiamo ad altre norme. E sarebbe, del resto, impraticabile, sul piano logico ancor prima che sul piano giuridico, l'interpretazione "combinatoria" proposta della difesa, perché richiama contemporaneamente la vecchia formulazione dell'art. 10-quater e la nuova formulazione dell'art. 10-bis, quanto alla soglia di punibilità, trascurando il fatto che le due disposizioni non sono mai state contemporaneamente vigenti. 5.6. - Inammissibili sono i motivi con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., per avere i giudici di merito attribuito all'imputato LL TO la responsabilità penale per il reato di dichiarazione fraudolenta quanto al periodo d'imposta 2007, pur non avendo egli dato alcun contributo materiale, e all'imputata HE il reato di indebita compensazione, risultando dagli atti che nel periodo di riferimento l'amministratore unico della società era in via esclusiva il coimputato. Si tratta, infatti, della mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d'appello, la quale ha correttamente evidenziato (pag. 25 della sentenza) che entrambi i soggetti hanno sostanzialmente partecipato a tutte le operazioni contestate, puntualmente elencate, in una comunione di intenti e azioni riconducibili a un disegno criminoso concorsuale unitario. 5.7. - Manifestamente insussistente è la violazione denunciata sub 7), con cui si lamenta che la Corte d'appello ha negato il riconoscimento dei benefici di legge a LL TO in considerazione di precedenti penali legati a reati societari per i quali era intervenuta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. Deve infatti rilevarsi che, all'udienza odierna, il difensore ha precisato che la domanda di revisione della condanna avente ad oggetto i reati che rappresentano tali precedenti penali è stata definitivamente rigettata.
5.8. La rilevata inammissibilità dei motivi principali si estende anche al nuovo motivo, proposto con memoria depositata il 13 giugno 2016, e ne preclude perciò l'esame da parte di questa Corte a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 5.9. - Infine, deve essere ritenuto inammissibile, per genericità, l'ultimo motivo di censura proposto nell'interesse della ricorrente HE, con cui si lamenta l'inosservanza degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., sul rilievo che la Corte d'appello le avrebbe applicato la medesima pena del coimputato, senza considerare la mancanza di 5 precedenti penali. La difesa non pone in discussione, infatti, l'affermazione contenuta nella sentenza d'appello secondo cui il trattamento sanzionatorio inflitto alla HE è correttamente meno pesante di quello inflitto al coimputato, perché a lei sola è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, proprio per la mancanza di precedenti penali.
6. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. - Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Giulio Sarno سنا تاس DEPOSITATA IN CAICELY 28 FEB 2019 Luana 6