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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
STEINLEITNER BIANCA, Presidente e Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3898/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Provincia Como - Via Borgovico 148 22100 Como CO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Sede Como - Via Regina Teodolinda , 2 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 10/06/2024 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2636/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
I difensori si riportano ai rispettivi scritti che illustrano e insistono nelle conclusioni assunte.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT I grado di Como la società Resistente_1 S.p.A., ha impugnato il provvedimento di diniego con il quale la Provincia di Como ha negato il rimborso dell'importo di Euro 7.800 circa richiesto con istanza del 30.06.2023 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Tale importo era stato versato da Resistente_1 alla Provincia di Como negli anni 2010/2011 e addebitato da Resistente_1 al proprio cliente Società_1 S.p.A. per le forniture nella Provincia di Como.
A seguito delle pronunce della Corte di Cassazione del 2019 che hanno dichiarato l'incompatibilità dell'addizionale per contrasto con il diritto comunitario, il cliente ha chiamato in giudizio Resistente_1 avanti al Tribunale di Milano, il quale l'ha condannato a restituire ai predetti clienti l'importo versato. Resistente_1 ha ottemperato, restituendo ai clienti gli importi indebitamente addebitati.
Resistente_1, ai sensi dall'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995, il quale consente in materia di imposte di consumo la “riapertura dei termini” per la richiesta di rimborso in favore del fornitore che sia risultato soccombente in un giudizio civilistico, Resistente_1 presentava istanza di rimborso alla Provincia di Como e all'Agenzia delle Dogane di Como, in solido tra loro, affinché detti Enti rimborsassero l'importo per cui è causa. chiedeva il rimborso all'ente finanziario che ha incamerato le somme, in deroga ai termini ordinari.
Entrambi gli Enti negavano il rimborso, rimpallandosi il ruolo di soggetto debitore, la Provincia di Como con diniego espresso;
l'Agenzia delle Dogane, con diniego tacito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e rilevato il diritto del contribuente al rimborso dell'addizione provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata negli anni 2010/2011 come correttamente richiesto e alla luce della decisione della Corte di Cassazione- Sez. Tributaria che con sentenza n. 21883 del 2 agosto 2024, menzionata nella memoria illustrativa della ricorrente, ha affermato il principio di diritto secondo cui “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 del decreto-legge 511/1988 per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”. Tale sentenza ha, quindi, individuato nell'Agenzia delle Dogane e Provincia il soggetto tenuto al rimborso dell'addizionale provinciale indebitamente versata all'ente fornitore di energia elettrica, nel caso di utenze aventi potenza disponibile fino a 200 kW. Ne consegue la legittimazione passiva della sola Agenzia delle Dogane in questo giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Il rimborso dell'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica, riscossa dagli enti territoriali nel biennio 2010 e 2011, è dovuto per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE. Lo ius superveniens giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata dichiarando tenuta al pagamento del rimborso dell'accise al contribuente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Como. Spese del giudizio compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
STEINLEITNER BIANCA, Presidente e Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3898/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Provincia Como - Via Borgovico 148 22100 Como CO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Sede Como - Via Regina Teodolinda , 2 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 10/06/2024 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2636/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
I difensori si riportano ai rispettivi scritti che illustrano e insistono nelle conclusioni assunte.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT I grado di Como la società Resistente_1 S.p.A., ha impugnato il provvedimento di diniego con il quale la Provincia di Como ha negato il rimborso dell'importo di Euro 7.800 circa richiesto con istanza del 30.06.2023 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Tale importo era stato versato da Resistente_1 alla Provincia di Como negli anni 2010/2011 e addebitato da Resistente_1 al proprio cliente Società_1 S.p.A. per le forniture nella Provincia di Como.
A seguito delle pronunce della Corte di Cassazione del 2019 che hanno dichiarato l'incompatibilità dell'addizionale per contrasto con il diritto comunitario, il cliente ha chiamato in giudizio Resistente_1 avanti al Tribunale di Milano, il quale l'ha condannato a restituire ai predetti clienti l'importo versato. Resistente_1 ha ottemperato, restituendo ai clienti gli importi indebitamente addebitati.
Resistente_1, ai sensi dall'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995, il quale consente in materia di imposte di consumo la “riapertura dei termini” per la richiesta di rimborso in favore del fornitore che sia risultato soccombente in un giudizio civilistico, Resistente_1 presentava istanza di rimborso alla Provincia di Como e all'Agenzia delle Dogane di Como, in solido tra loro, affinché detti Enti rimborsassero l'importo per cui è causa. chiedeva il rimborso all'ente finanziario che ha incamerato le somme, in deroga ai termini ordinari.
Entrambi gli Enti negavano il rimborso, rimpallandosi il ruolo di soggetto debitore, la Provincia di Como con diniego espresso;
l'Agenzia delle Dogane, con diniego tacito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e rilevato il diritto del contribuente al rimborso dell'addizione provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata negli anni 2010/2011 come correttamente richiesto e alla luce della decisione della Corte di Cassazione- Sez. Tributaria che con sentenza n. 21883 del 2 agosto 2024, menzionata nella memoria illustrativa della ricorrente, ha affermato il principio di diritto secondo cui “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 del decreto-legge 511/1988 per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”. Tale sentenza ha, quindi, individuato nell'Agenzia delle Dogane e Provincia il soggetto tenuto al rimborso dell'addizionale provinciale indebitamente versata all'ente fornitore di energia elettrica, nel caso di utenze aventi potenza disponibile fino a 200 kW. Ne consegue la legittimazione passiva della sola Agenzia delle Dogane in questo giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Il rimborso dell'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica, riscossa dagli enti territoriali nel biennio 2010 e 2011, è dovuto per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE. Lo ius superveniens giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata dichiarando tenuta al pagamento del rimborso dell'accise al contribuente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Como. Spese del giudizio compensate.