CASS
Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/08/2023, n. 35668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35668 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI EA nato a [...] A MARE il 03/07/1984 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35668 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 settembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di CA ha rigettato l'istanza, proposta da ND RI, intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva residua di due anni, nove mesi e quattro giorni di reclusione, inflittagli per aver commesso il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il Tribunale ha condiviso la conclusione negativa dell'UEPE, che non ha ravvisato elementi favorevoli alla concessione della misura, evidenziando la difficoltà di RI di riconoscere la portata della condotta deviante posta in essere, la sua tendenza a sminuire il rapporto con le sostanze stupefacenti, la persistente vicinanza a contesti criminali, sui quali ha taciuto in sede sia di colloquio che di visita domiciliare, nonché la reiterazione di condotte antigiuridiche. Ha, inoltre, qualificato come dissimulatorio, strumentale e irresponsabile l'atteggiamento palesato dall'istante in costanza di indagine sociale e sottolineato l'incoerenza della ricostruzione effettuata con riferimento all'avvicinamento alle sostanze stupefacenti, che ha ascritto al contesto pandemico a dispetto del fatto che il reato che gli è valso la condanna in esecuzione è stato commesso ben prima della diffusione in Europa del Covid-19. Il Tribunale di sorveglianza ha, ancora, stimato l'inverosimiglianza dell'impegno lavorativo allegato da RI, il quale ha sostenuto di svolgere il ruolo di badante del padre, che lo avrebbe assunto in epoca sospetta (cioè ad immediato ridosso della definitività della condanna) e gli corrisponderebbe un compenso, pari a mille euro mensili, del quale non vi è alcuna traccia documentale. Rileva, altresì, che la propensione di RI a rendersi autore di condotte antigiuridiche è ulteriormente attestata dal fatto che egli occupa abusivamente, insieme al nucleo familiare, un alloggio popolare. 2. ND RI propone, con il ministero dell'avv. Rocco Crusco, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce vizio di motivazione addebitando al Tribunale di sorveglianza di avere, sotto una pluralità di aspetti, travisato le risultanze istruttorie. Premesso che è agli atti la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa e dei compensi a tale titolo percepiti, segnala di non essere raggiunto da ulteriori pendenze, a tal fine risultando irrilevante l'occupazione senza titolo di edifici. 2 Aggiunge che privi di riscontro sono gli assunti relativi, da un canto, alla dedizione al consumo di sostanze stupefacenti e, dall'altro, al coinvolgimento in distinte vicende illecite : Con il secondo motivo, deduce violazione di legge sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza, nell'effettuare la prognosi sull'avvio del processo di revisione critica del reato, ha trascurato di valorizzare una serie di importanti elementi, tra i quali il riconoscimento, innanzi all'UEPE, dell'errore compiuto, per il quale ha manifestato rincrescimento, ribadito in sede di udienza, ove si è detto «profondamente pentito di quanto commesso nel 2019 in un momento di difficoltà economica e di litigio con mio padre», in tal modo chiarendo l'effettiva genesi del reato commesso. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, essendo le censure svolte manifestamente infondate, alla luce della puntuale motivazione che sorregge il provvedimento, ispirata all'attenta disamina della personalità di RI ed al pedissequo rispetto della normativa che disciplina la materia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 3 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il controllo di legittimità. È vero che, come osservato nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare, nel vagliare l'effettività dell'allegata attività lavorativa, l'esistenza, in atti, di documentazione comprovante la corresponsione, in più occasioni, di compensi relativi al suo svolgimento. 4 Il rilievo non giova, tuttavia, alla causa di RI, atteso che la ragione, assorbente le altre, che ha condotto al rigetto della richiesta di ammissione alla misura alternativa alla detenzione si rinviene nel mancato avvio di un percorso di revisione critica, dimostrato sia dai dati personologici emergenti dalla relazione dell'UEPE che dal contegno serbato da RI dopo l'emissione, nei suoi confronti, della sentenza di condanna. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo enunciato il principio secondo il quale «ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti;
occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001; cfr. Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Bonzeri, Rv. 255653-01). Invèro, una delle condizioni fondamentali ai fini della concessione dell'affidamento in prova è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, che si traggono, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). Il provvedimento impugnato, in conformità con i menzionati canoni ermeneutici e con motivazione immune, sul punto, da profili di illogicità, ha, come detto, rilevato il mancato avvio di un percorso di revisione critica per il reato in espiazione, posta la tendenza del condannato ad evitare il confronto con gli accadimenti, che egli descrive in maniera parziale o superficiale. L'atteggiamento di totale chiusura di RI rispetto al fatto commesso assume primaria rilevanza in funzione dell'apprezzamento del percorso rieducativo da lui compiuto, e, anzi, proietta una luce negativa sugli effetti prodotti dalla volontaria sottoposizione all'offerta trattamentale, fino al punto da rendere prematuro l'accesso alla misura richiesta. Al riguardo, significativa appare, del resto, l'illegittima occupazione di immobili, che il ricorrente non nega, limitandosi a minimizzarne il peso 5 probatorio ed a sottolineare la neutralità, sul piano penale, del suo comportamento. A fronte della ricostruzione resa dal Tribunale di sorveglianza, RI prospetta deduzioni in fatto e volte ad una rivalutazione dei dati documentali, evocando travisamenti, che, salvo quanto già indicato con riferimento all'attività lavorativa, non trovano riscontro. Né risponde al vero, va conclusivamente osservato, la circostanza che il Tribunale avrebbe assegnato precipuo rilievo, in vista della decisione, alle ipotesi di reato indicate dall'UEPE, i contenuti della cui relazione ha, invece, mutuato nella parte dedicata alla disamina del rapporto tra RI ed il commesso reato. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di RI al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/04/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35668 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 settembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di CA ha rigettato l'istanza, proposta da ND RI, intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva residua di due anni, nove mesi e quattro giorni di reclusione, inflittagli per aver commesso il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il Tribunale ha condiviso la conclusione negativa dell'UEPE, che non ha ravvisato elementi favorevoli alla concessione della misura, evidenziando la difficoltà di RI di riconoscere la portata della condotta deviante posta in essere, la sua tendenza a sminuire il rapporto con le sostanze stupefacenti, la persistente vicinanza a contesti criminali, sui quali ha taciuto in sede sia di colloquio che di visita domiciliare, nonché la reiterazione di condotte antigiuridiche. Ha, inoltre, qualificato come dissimulatorio, strumentale e irresponsabile l'atteggiamento palesato dall'istante in costanza di indagine sociale e sottolineato l'incoerenza della ricostruzione effettuata con riferimento all'avvicinamento alle sostanze stupefacenti, che ha ascritto al contesto pandemico a dispetto del fatto che il reato che gli è valso la condanna in esecuzione è stato commesso ben prima della diffusione in Europa del Covid-19. Il Tribunale di sorveglianza ha, ancora, stimato l'inverosimiglianza dell'impegno lavorativo allegato da RI, il quale ha sostenuto di svolgere il ruolo di badante del padre, che lo avrebbe assunto in epoca sospetta (cioè ad immediato ridosso della definitività della condanna) e gli corrisponderebbe un compenso, pari a mille euro mensili, del quale non vi è alcuna traccia documentale. Rileva, altresì, che la propensione di RI a rendersi autore di condotte antigiuridiche è ulteriormente attestata dal fatto che egli occupa abusivamente, insieme al nucleo familiare, un alloggio popolare. 2. ND RI propone, con il ministero dell'avv. Rocco Crusco, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce vizio di motivazione addebitando al Tribunale di sorveglianza di avere, sotto una pluralità di aspetti, travisato le risultanze istruttorie. Premesso che è agli atti la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa e dei compensi a tale titolo percepiti, segnala di non essere raggiunto da ulteriori pendenze, a tal fine risultando irrilevante l'occupazione senza titolo di edifici. 2 Aggiunge che privi di riscontro sono gli assunti relativi, da un canto, alla dedizione al consumo di sostanze stupefacenti e, dall'altro, al coinvolgimento in distinte vicende illecite : Con il secondo motivo, deduce violazione di legge sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza, nell'effettuare la prognosi sull'avvio del processo di revisione critica del reato, ha trascurato di valorizzare una serie di importanti elementi, tra i quali il riconoscimento, innanzi all'UEPE, dell'errore compiuto, per il quale ha manifestato rincrescimento, ribadito in sede di udienza, ove si è detto «profondamente pentito di quanto commesso nel 2019 in un momento di difficoltà economica e di litigio con mio padre», in tal modo chiarendo l'effettiva genesi del reato commesso. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, essendo le censure svolte manifestamente infondate, alla luce della puntuale motivazione che sorregge il provvedimento, ispirata all'attenta disamina della personalità di RI ed al pedissequo rispetto della normativa che disciplina la materia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 3 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il controllo di legittimità. È vero che, come osservato nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare, nel vagliare l'effettività dell'allegata attività lavorativa, l'esistenza, in atti, di documentazione comprovante la corresponsione, in più occasioni, di compensi relativi al suo svolgimento. 4 Il rilievo non giova, tuttavia, alla causa di RI, atteso che la ragione, assorbente le altre, che ha condotto al rigetto della richiesta di ammissione alla misura alternativa alla detenzione si rinviene nel mancato avvio di un percorso di revisione critica, dimostrato sia dai dati personologici emergenti dalla relazione dell'UEPE che dal contegno serbato da RI dopo l'emissione, nei suoi confronti, della sentenza di condanna. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo enunciato il principio secondo il quale «ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti;
occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001; cfr. Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Bonzeri, Rv. 255653-01). Invèro, una delle condizioni fondamentali ai fini della concessione dell'affidamento in prova è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, che si traggono, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). Il provvedimento impugnato, in conformità con i menzionati canoni ermeneutici e con motivazione immune, sul punto, da profili di illogicità, ha, come detto, rilevato il mancato avvio di un percorso di revisione critica per il reato in espiazione, posta la tendenza del condannato ad evitare il confronto con gli accadimenti, che egli descrive in maniera parziale o superficiale. L'atteggiamento di totale chiusura di RI rispetto al fatto commesso assume primaria rilevanza in funzione dell'apprezzamento del percorso rieducativo da lui compiuto, e, anzi, proietta una luce negativa sugli effetti prodotti dalla volontaria sottoposizione all'offerta trattamentale, fino al punto da rendere prematuro l'accesso alla misura richiesta. Al riguardo, significativa appare, del resto, l'illegittima occupazione di immobili, che il ricorrente non nega, limitandosi a minimizzarne il peso 5 probatorio ed a sottolineare la neutralità, sul piano penale, del suo comportamento. A fronte della ricostruzione resa dal Tribunale di sorveglianza, RI prospetta deduzioni in fatto e volte ad una rivalutazione dei dati documentali, evocando travisamenti, che, salvo quanto già indicato con riferimento all'attività lavorativa, non trovano riscontro. Né risponde al vero, va conclusivamente osservato, la circostanza che il Tribunale avrebbe assegnato precipuo rilievo, in vista della decisione, alle ipotesi di reato indicate dall'UEPE, i contenuti della cui relazione ha, invece, mutuato nella parte dedicata alla disamina del rapporto tra RI ed il commesso reato. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di RI al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/04/2023.