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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
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Art. 33.
Cessazione dell'attivita'
1. La liquidazione giudiziale ((o controllata)) puo' essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
(( 1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, puo' chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1. )) 2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque salva la facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del comma 1.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile.
Cessazione dell'attivita'
1. La liquidazione giudiziale ((o controllata)) puo' essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
(( 1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, puo' chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1. )) 2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque salva la facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del comma 1.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile.
Commentari • 16
- 1. Chiusura Attività In Forfettario, Semplificata O Ordinaria: Cosa Cambia Con I Debiti FiscaliGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 4 agosto 2026 · 1.875061
[…] La norma. Art. 33 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza): il comma 1 disciplina il termine annuale per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore cancellato; il comma 4 pone il divieto di domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi in capo all'imprenditore cancellato. […]
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Giurisprudenza • 146
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 132Provvedimento: […] c) l'attività d'impresa era cessata molto prima rispetto al termine annuale previsto dall'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel corso del quale -e solo nel corso del quale- poteva essere dichiarata aperta la liquidazione giudiziale (cfr. l'atto di reclamo del 20 ottobre 2024, alle pagine 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).Leggi di più...
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