Sentenza 19 marzo 2007
Massime • 1
Ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisca alla locuzione "senza ritardo" o all'avverbio "immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell'art. 347 cod. proc. pen. - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro. (Nella specie, relativa a denuncia per ipotesi di tentato omicidio, che andava comunicata immediatamente, la Corte ha ritenuto sussistere il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, per avere gli addetti al competente commissariato di polizia, informati oralmente dei fatti dal posto di polizia presso un ospedale, trattenuto la denuncia per oltre un mese, quantunque più volte sollecitati, inoltrandola al P.M. solo dopo che la vittima aveva provveduto a presentarne altra direttamente agli uffici di Procura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2007, n. 18457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18457 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario S. - Presidente - del 19/03/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 467
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 46920/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI VI, n. a Sarzana il 18 luglio 1964 e da RI DO, n. a Chiavari il 22 maggio 1944;
nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Genova del 12 aprile 2005;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Gianfranco Vignetta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma di quella del Tribunale di Chiavari del 6 febbraio 2003, appellata da VI DI e DO RI, riteneva responsabili entrambi i predetti e li condannava alle pene ritenute di giustizia - la prima quale Ispettore di Polizia di Stato responsabile dell'Ufficio Anticrimine del Commissariato di Chiavari, e il secondo quale Ispettore di Polizia di Stato responsabile della squadra di P.g. dello stesso Commissariato - in ordine al reato continuato di cui all'art. 361 c.p., commi 1 e 2 (omessa comunicazione della notizia di reato da parte del pubblico ufficiale) e la prima anche in ordine al reato continuato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, art. 81 c.p. (omissione di atti di ufficio). (Reati
commessi in Chiavari fino al 18 luglio 2001).
Le contestazioni traevano origine dal fatto che in data 28 maggio 2001, il sovrintendente di Polizia Silvio ST, addetto al posto fisso dell'ospedale di Lavagna, dopo aver parlato telefonicamente con il RI al quale riferiva anticipazioni sul fatto, inviava una informativa scritta di reato al Commissariato, contenente una denuncia sporta da OS SI - giunta in coma al nosocomio - con la quale costei dichiarava di essere stata aggredita in casa il 27 aprile 2001 "da un individuo robusto, mascherato, con il volto coperto, il quale l'afferrava, la trascinava (...), le legava le mani ai piedi del divano" e cominciava a "picchiarla e a calpestarla con i piedi". La donna riusciva a liberarsi dopo alcune ore e si accorgeva che le era stato asportato il telefono cellulare e inoltre le era stato staccato il telefono fisso. Invocava quindi aiuto dopo essere riuscita a raggiungere la terrazza. La donna era uscita dal coma solo il 14 maggio 2001. La denuncia veniva assegnata dal dr. Pelosi, dirigente del Commissariato, alla DI per le investigazioni, avendo ravvisato il RI "un tentato omicidio", come lo ST aveva segnalato per iscritto, su indicazione dello stesso RI, al quale il medesimo ST - come detto - aveva poco prima telefonato.
Il SL e l'DI omettevano non solo di riferire alla autorità giudiziaria, ma anche di porre in atto qualsiasi indagine. Dalla stessa fonte veniva inviata al Commissariato altra denuncia in data 9 giugno 2001. Lo ST aveva appreso da personale ospedaliero che qualche estraneo alla struttura aveva somministrato alla SI un farmaco non previsto per la sua terapia. Anche tale informativa, assegnata dal Dr. Pelosi alla DI per le indagini, rimaneva senza esito. Infine, il 18 giugno 2001 veniva inviata una terza informativa al Commissariato per la misteriosa sparizione di un blocchetto di assegni della SI, altrettanto misteriosamente ricomparso dopo essere stato cercato invano dal personale dell'Ospedale (la SI aveva affermato che il libretto era sparito dopo la visita di una donna che si era dichiarata amica dei vicini di casa, signori NC).
L'inerzia della DI si era protratta per oltre un mese. Indagini venivano iniziate solo dopo che la SI, ancora ricoverata, in data 19 giugno 2001, denunciava i fatti alla autorità giudiziaria, le cui investigazioni facevano appurare la veridicità di quanto dichiarato dalla anziana donna, che era rimasta vittima di un tentato omicidio ad opera di un malvivente pluriomicida nel quadro di una trama ordita da alcuni componenti della famiglia NC, vicini di casa, trama diretta a spogliare la SI dei suoi beni (NI NC e la madre LA TI verranno poi condannate per tentato omicidio della SI).
Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati tramite il difensore deducendo quanto segue. Con un primo mezzo sostengono l'errata interpretazione dell'art. 347 c.p.p. e dell'art. 361 c.p. in punto di immediatezza della notitia criminis. Gli imputati erano stati vittime del clamore che aveva suscitato la vicenda. Costoro stavano valutando l'attendibilità di una denuncia sporta da un'anziana IG che si era appena risvegliata dal coma ed erano in procinto di riferirne alla autorità giudiziaria, ma ciò volevano fare dopo aver acquisito dati cognitivi in ordine agli elementi essenziali del fatto e, in definitiva, alla effettiva esistenza di un reato. Del resto, la norma dell'art. 347 c.p.p. assegna un termine elastico e non fisso per la informativa nei confronti della autorità giudiziaria.
Con altro motivo, il solo RI censura la mancata concessione delle attenuanti generiche: un solo precedente non poteva costituire un giusto motivo per il diniego, considerato che costui non era stato il principale artefice della vicenda.
Con l'ultimo mezzo, entrambi i ricorrenti si dolgono della manifesta illogicità della motivazione della sentenza: la difesa afferma che non sussisterebbe alcuna prova per una sentenza di condanna, ma solo presunzioni e "meditazioni" non organicamente coordinate. Il ricorso non può essere accolto.
Premesso che la DI non ha dedotto alcunché sulla condanna per il reato di omissione di atti di ufficio, nessuna giustificazione può ravvisarsi nel comportamento degli imputati rimasti inerti per molto tempo a seguito, specialmente, delle prime due segnalazioni e non solo e non tanto ai sensi dell'art. 55 c.p.p., che pure impone alla polizia giudiziaria di impedire che il reato venga portato a conseguenza ulteriori. Secondo l'art. 347 c.p.p. infatti, mentre nei casi ordinari la informativa di reati deve essere data dalla polizia giudiziaria alla autorità giudiziaria senza ritardo, nella ipotesi di specie doveva essere data immediatamente ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 2, secondo la qualificazione del reato che lo stesso RI aveva individuato, incaricando lo ST di segnalare la denuncia della SI per tale delitto, dopo averlo sentito telefonicamente. Nessuna necessità di particolari attività investigative erano sussistenti in relazione alle vicende di specie, sia perché, come si legge nella sentenza di primo grado, lo ST aveva sottolineato la particolare lucidità della anziana IG nel momento in cui aveva riferito i fatti, sia per la reiterazione degli episodi fortemente sospetti, sia infine per la gravità degli stessi (frattura esposta alla gamba destra e coma), concretanti delitti perseguibili d'ufficio.
Le espressioni usate dalla legge, sia che ci si riferisca alla locuzione "senza ritardo" (art. 347 c.p., comma 1) sia all'avverbio "immediatamente" (art. 347 c.p., comma 3), se non impongono termini precise e determinati, implicano un periodo che comprende un margine minimo di tempo. Le espressioni anzidette indicano che l'adempimento deve essere fatto "appena possibile", considerate le normali esigenze di un ufficio pubblico, onerato di un medio carico di lavoro: nella specie, dagli atti del processo cui la Cassazione può accedere, non emerge che il Commissariato di Chiavari e in particolare gli imputati fossero all'epoca gravati da carichi di lavoro tali da imporre il travalicamento di un termine ragionevolmente breve, insito nella nozione che appena si è tentato di precisare: i Giudici di merito hanno adeguatamente dato conto di un grave e ingiustificato ritardo, verosimilmente collegato a una poco commendevole sottovalutazione del caso.
Infondato è anche il motivo secondo formulato dal solo RI sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. I Giudici di merito hanno congruamente motivato sul punto senza esporsi a censure di illogicità, riconducendo il diniego alla esistenza di un precedente specifico. Sul punto non ha alcuna rilevanza la diminuzione di pena in appello conseguita dal RI per la assoluzione dal reato di cui all'art. 326 c.p.. Mentre la Corte ha motivato il diniego, il ricorrente non ha dedotto in sede di ricorso quali sarebbero gli elementi positivi che la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini del giudizio in esame. Il terzo motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Con esso ci si limita ad affermare che non sussistono prove sulla responsabilità e ad esporre una serie di considerazioni del tutto prive di agganci concreti al testo della sentenza impugnata. I ricorsi vanno complessivamente rigettati e al rigetto segue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007