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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/09/2024, n. 33579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33579 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato le condanne ad anni uno di reclusione e al risarcimento dei danni, da liquidare separatamente in 4:Ivore della parte civile, comminate in primo grado dal Tribunale locale nei confronti di CI IT OR e FR OR, ritenuti responsabili del reato di cui all'art 371 cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33579 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 28/05/2024 Tanto perché gli imputati, in occasione del giudizio civile promosso dal fratello ER OR - diretto a far valere la simulazione assoluta della cessione, da FR e ER OR a RI IT OR, delle quote della farmacia di famiglia, originariamente intestata al padre dei germani OR e, a seguito del decesso di quest'ultimo, entrata, in parti uguali, nella comunione ereditaria-, avrebbero dichiarato circostanze non veritiere nel rendere il giuramento decisorio loro deferito dall'attore. In particolare, giurando il falso, RI IT OR avrebbe dichiarato di aver effettivamente pagato ai fratelli il corrispettivo attestato dal detto atto di cessione;
specularmente, FR OR avrebbe confermato di aver ricevuto dalla EL l'importo indicato nell'atto a titolo di corrispettivo per la detta cessione con riguardo alla quota di sua spettanza. 2. Propone ricorso la difesa dei due imputati e deduce due diversi motivi di impugnazione. 3. Il primo complesso motivo mira a contestare sia la devalutazione operata dai giudici del merito con riguardo al rilievo probatorio da assegnare alla quietanza di avvenuto pagamento del corrispettivo riportata dall'atto di cessione;
sia la credibilità soggettiva della parte civile, nonché l'attendibilità intrinseca del suo narrato e l'inconsistenza dei momenti di asserito riscontro esterno apprezzati a conferma delle relative propalazioni, fondamento essenziale del reso giudizio di responsabilità. 3.1. Sotto il primo versante si evidenzia che !a quietanza sarebbe stata privata di rilievo probatorio facendo leva su mere congetture e illazioni e in particolare dando rilievo alle modalità di pagamento del prezzo (versato in contanti prima dell'atto e non innanzi al notaio rogante) nonché alla circostanza in forza della quale l'unico teste indicato dagli imputati a sostegno dei pagamento in questione, il marito della RI IT OR, avrebbe deciso di non testimoniare avvalendosi della facoltà prevista dall'art 199 cod. proc. pen. 3.2. Quanto alle dichiarazioni della parte civile, si denunzia il portato meramente apparente delle risposte offerte dalla Corte del merito in relazione alle critiche prospettate con l'appello con riguardo alla credibilità soggettiva del dichiarante dirette a rimarcare la conflittualità con i fratelli che aveva generato la denunzia penale;
le aspettative, anche economiche, sottese alla detta iniziativa a fronte dell'insuccesso dell'azione civile;
nonché l'assoluta inverosimiglianza del racconto nella parte in cui il teste aveva dichiarato di non sapere se avesse o meno ricevuto fondi provenienti dal conto corrente della farmacia dopo la cessione assertivamente fittizia. 3.2.1. Si ribadisce, inoltre, la intrinseca inattendibilità del detto narrato, atteso che l'assunto centrale del relativo racconto - legato alla natura integralmente fittizia della cessione, operata per garantire la prosecuzione dell'attività inerente alla farmacia da parte dell'unico soggetto dotato di un titolo abilitante in tal senso, la EL RI IT, quando di contro sarebbe rimasta immutata la comunione ereditaria con conseguente suddivisione degli utili e l'impegno, della formale intestataria, di trasferike le quote spettant ai fratelli ai figli di questi ultimi, una volta acquisito il relativo titolo abilitante- risultava contraddetto da diverse specifiche circostanze 2 puntualizzate dal gravame, inadeguatamente disattese dalla Corte del merito, con argomentare manifestamente illogico e irrimediabilmente viziato dal travisamento dei dati probatori inerenti: - all'affermazione con la quale ER OR ebbe a riferire di aver saputo dal fratello FR, a distanza di tempo dalla cessione, che anche lui non aveva ricevuto alcunché a titolo di corrispettivo, aspetto in fatto che smentiva radicalmente l'assunto accusatorio validato dalle due sentenze di merito;
- al mancato coinvolgimento del fratello FR nelle ritenute trattative dirette alla intera acquisizione, da parte di ER, delle quote riferibili alla farmacia;
- alla intrinseca illogicità dello schema contrattuale cristallizzato dalle dichiarazioni della parte civile siccome effettivamente coincidente all'effettiva operazione negoziale perseguita dai soggetti protagonisti della citata cessione, neppure imposto dalla normativa vigente all'epoca dell'atto assertivamente simulato. 3.2.2. Infine, sempre all'interno del primo motivo, vengono affrontate e criticate le considerazioni spese dalla Corte del merito nel ritenere riscontrate ab extemo le propalazioni della parte civile avuto riguardo;
- alla impresa familiare costituita con la madre CE LI subito dopo la cessione, aspetto in fatto che, non varrebbe a confermare la ricostruzione dei fatti riferita da ER OR, dando invece conto della volontà di RI IT di replicare l'assetto organizzativo preesistente alla morte del padre, giustificando, anche sul piano legale, la continuativa presenza della madre all'interno dell'impresa mentre l'assunto descritto dalla parte civile non corrispondeva in alcun modo alla possibilità di realizzare il risultato assertivamente perseguito AT OR (ben più coerente alla stipula di una associazione in partecipazione, anche sul versante della relativa ottimizzazione fiscale in capo alla formale intestataria della farmacia); - ai dati emergenti dai rendiconti attribuiti alla madre successivamente alla cessione, che non attestavano alcuna ripartizione tra gli eredi OR degli utili prodotti dalla farmacia fittiziamente rimasta in testa alla sola RI IT - soprattutto in considerazione della manifesta illogicità delle valutazioni spese in relazione alla quota destinata a quest'ultima- ma solo l'utile percepito dalla LI in virtù dell'impresa familiare costituita con la figlia, riversato ai figli a titolo di donazione, come del resto confermato dal fatto che le somme inviate in corrispondenza ai detti rendiconti provenivano non dal conto della farmacia bensì da quello personale della LI;
- al rilievo ascritto alla documentazione bancaria prodotta dalla parte civile, assertivamente attestante il trasferimento della quota parte degli utili prodotta dalla farmacia ai fratelli OR in linea con i rendiconti della madre senza mai accertare come quest'ultima potesse provvedere a riversare tali importi senza aver prima acquisito la relativa provvista e affermando una asserita sovrapponibilità tra versamenti e dati contabili attestati dai rendiconti r in realtà smentita dalle allegazioni difensive oltre che, sul piano logico, dal fatto che la RI IT avrebbe ricevuto solo due versamenti in un periodo di diciotto anni;
3 -alle consulenze rese dal dottor Mascheroni, esperto contabile e fiscale al quale RI IT OR si sarebbe rivolta per un parere sulla possibile cessione della farmacia, valorizzate a sostegno della credibilità del racconto della parte civile senza considerare i rilievi addotti con l'appello e prescindendo dalle dichiarazioni di segno opposto rese dal detto consulente nel corso del giudizio, trascurate o travisate nel loro effettivo contenuto. 4. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene contrastata con riguardo alla motivazione spesa nel confermare la pena irrogata e nel negare le attenuanti generiche. La Corte avrebbe valorizzato la decisività del falso giuramento rispetto alla definizione del contenzioso civile, aspetto immediatamente contraddetto dal tenore della sentenza resa in quest'ultima sede, espressamente fondata su elementi diversi da quelli inerenti all'esito del detto giuramento;
avrebbe assegnato illogicamente maggior disvalore alla condotta perché realizzata tra parenti e perché resa profittando della situazione di minor tutela nella quale versava il fratello, che non poteva comprovare l'assunto tramite una
contro
-scrittura, non formata nell'occasione; avrebbe negato le generiche perché gli imputati si sarebbero mostrati insensibili ad una definizione transattiva, malgrado il legame familiare, la presenza di una attività di impresa storicamente di famiglia, la presenza di nipoti che avrebbero potuto proseguirla. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dei due imputati non merita l'accoglimento per le ragioni orecsate di seguito. 2, Giova prendere le mosse dal narrato della parte civile, apprezzato con duplice valutazione conforme dai giudici del merito a sostegno del giudizio di responsabilità. Secondo quanto riferito in dibattimento da ER OR, alla morte del padre, i tre eredi, d comune accordo, avrebbero deciso di intestare solo formalmente alla EL RI IT la farmacia di famiglia, l'unica dotata del relativo titolo abilitativo, in attesa che i figli di ER e FR ne maturassero uno simile. Per questo motivo si procedette ad una cessione fittizia delle quote della detta farmacia di pertinenza dei figli maschi, entrate nella comunione ereditaria, in attesa di poter ricomporre anche formalmente una impresa sociale che avrebbe visto protagonisti la EL RI IT e i figli dei due fratelli OR, in luogo dei genitori. A garanzia di una continuativa ripartizione degli utili maturati nel frattempo dalla farmacia, venne contestualmente costituita una impresa familiare tra RI IT e la madre. Quest'ultima, noi, avrebbe ripartito nel tempo gli utili, suddivisi in cinque quote, due delle quali di pertinenza della formale intestataria, concretamente coinvolta nell'amministrazione della farmacia. Una volta acquisiti dai nipoti i titoli per una formale partecipazione nella farmacia, RI Pta, nei 2009, sempre secondo il racconto del fratello ER, si sarebbe rivolta ad un commercialista (Mascheroni) per attuare l'originario programma negoziale. Il consulente compulsato avrebbe prospettato due soluzioni (vendita a terzi o costituzione di una società tra 4 RI IT e i nipoti), ribadite (con riferimento alla costituzione della società) in un secondo parere, reso nel 2011. A fronte del tentativo, operato dal dichiarante, di voler acquistare l'intera farmacia, i rapporti con i fratelli sarebbero tuttavia divenuti conflittuali e, solo dopo la morte della madre, ER avrebbe saputo che la EL aveva costituito una società con la figlia di FR (divenuta titolare del 2 per cento della compagine che possedeva la farmacia), estromettendo suo figlio. Da qui il contenzioso civile e il giuramento decisorio, deferito ai due imputati per l'assenza di una
contro
-scrittura da allegare a sostegno della natura assolutamente simulata della cessione;
giuramento reso nei termini di cui alla imputazione. 3. Le due sentenze di merito nel pervenire al giudizio di responsabilità hanno assegnato r piena credibilità alla parte civile e al suo narrato sulla base delle seguenti considerazioni, altrettanto succintamente sintetizzate. in particolare, si è dato rilievo alla natura non vincolante, in sede di giudizio penale, della quietanza attestata dall'atto di cessione, aspetto letto alla luce della ritenuta inverosimiglianza di un pagamento, quello assertivamente reso da ER e FR OR, operMin contanti Per importi di rilevante consistenza (poco meno di 310 milioni di lire). Si è poi valorizzata la presenza di diversi momenti probatori e logici a conferma del narrato della parte civile: in particolare è stata in tal senso apprezzata la costituzione dell'impresa familiare tra RI IT e la madre in esito alla detta cessione;
si è dato rilievo ai rendiconti annualmente predisposti da quest'ultima, attestanti gli utili prodotti dalla farmacia e le quote da ridistribuire ai figli, nonché ai riscontri bancari destinati a confermare tale distribuzione;
infine, sono state apprezzate le relazioni predisposte dall'esperto contabile compulsato da RI IT OR, filtrate alla luce della deposizione resa da quest'ultimo in dibattimento. 4. Ciò premesso, il ricorso non coglie nel segno quanto alle censure prospettate riguardo alla credibilità soggettiva e alla attendibilità intrinseca del narrato della parte civile. 4.1.Sotto il primo versante è agevole rimarcare che la sottolineata conflittualità tra la parte civile e gli imputati finisce per provare troppo, perché porterebbe a ritenere inattendibile ogni denunziante che lamenta fatti involgenti pretese economiche oggetto di un potenziale o anche già reso, come nella specie, contenzioso civilistico, finendo per svuotare di rilievo probatorio, a monte, giudizi penali, come quello che interessa, che, per forza di cose, trovano un primo e immediato supporto nel propalato della parte assertivamente lesa dalle condotte illecite contestate. 4.2. Né, ancora, assume portato decisivo l'incertezza mostrata dal dichiarante sulla provenienza dei fondi ricevuti nel tempo, derivanti dal conto della farmacia piuttosto che da quello della madre. In disparte la parziale eccentricità del rilievo (che mira solo indirettamente a contestare la credibilità soggettiva ma che in realtà pare più coerentemente diretto a contrastare l'attendibilità 5 intrinseca del narrato), il dato in questione non è comunque dirimente perché all'evidenza recessivo rispetto ai diversi momenti di riscontro esterno valorizzati dai giudici del merito nel consolidare l'attendibilità soggettiva del teste escusso e la complessiva credibilità del relativo narrato. 4.3. Sotto il versante della credibilità intrinseca del narrato, la difesa attribuisce rilievo all'affermazione con la quale ER OR ebbe a riferire di aver saputo dal fratello FR, a distanza di tempo dalla cessione, che anche lui non aveva ricevuto alcunché a titolo di corrispettivo. Aspetto in fatto, questo, che nell'assunto difensivo, avrebbe smentito radicalmente la prospettazione accusatoria, rendendola inverosimile. Ritiene tuttavia la Corte che la lettura del dato offerta dalla sentenza gravata (pagina 10, dal quart'ultimo capoverso) non risulta affetta da manifesta illogicità né può considerarsi frutto di un travisamento probatorio dei dati acquisiti;
piuttosto, appare ancorata, in termini lineari, al complessivo contesto rassegnato dalle relative dichiarazioni, così da non meritare censure utilmente prospettabili in questa sede. 4.3.1. Quanto, poi, al mancato coinvolgimento del fratello FR nelle affermate i___ trattative dirette alla intera acquisizione, da parte di ER, delle uote riferibili alla farmacia, • r vale parimenti evidenziare che il rilievo risulta disatteso dalla Corte) e ito senza incorrere in vizi i logici del ritenere, facendo leva sulla considerazione in forza della quale la proposta della parte civile doveva intendersi riferita a tutti i soggetti interessati (pag. 11, sesto capoverso). Conclusione, questa, che del resto trova conforto logico, quanto ad una interlocuzione essenzialmente occorsa tra l'offerente e RI IT, sia nella primaria posizione che aveva assunto la EL in ragione del suo coinvolgimento immediato nella materiale gestione dell'azienda; sia nella coesione che caratterizzava gli altri due germani rispetto ad ER, confermata dalla società costituita da RI IT (solo) con la figlia di FR. 4.3,2. La difesa, ancora, lamenta l'intrinseca illogicità dello schema contrattuale cristallizzato dalle dichiarazioni della parte civile siccome effettivamente coincidente all'effettiva operazione negoziale perseguita dai soggetti protagonisti della citata cessione, soluzione (fittizia) affatto imposta dalla normativa vigente all'epoca dell'atto assertivamente simulato. Si tratta, tuttavia, di considerazioni critiche alternative, sul piano logico, alle valutazioni privilegiate dalla Corte del merito / che non scalfiscono la struttura portante del ragionamento tracciato dalla sentenza impugnata in forza del quale, malgrado altre potenziali scelte negoziali dirette a garantire comunque l'assetto di interessi prescelto dai germani OR in coerenza con la stessa, contestata, prospettazione di ER, nel caso la via prescelta fu quella riferita dalla parte civile, falsamente negata, nella sostanza, nel corso del giuramento deferito. 5.Analoghe considerazioni vanno spese con riguardo alle altre censure poste dal ricorso, atteso che, nei loro complesso, le risposte offerte dalla Corte del merito ai motivi di gravame non danno corpo ad alcun travisamento decisivo, né possono ritenersi altrimenti viziate in termini utilmente prospettabili in sede di legittimità. 6 Piuttosto, il tenore dei rilievi difensivi non mette in crisi le fondamenta essenziali del ragionamento tracciato dalla Corte territoriale nel ricostruire la situazione in fatto apprezzata a sostegno della ritenuta responsabilità. 5.1. In particolare, le censure esposte dal ricorso, senza mai contestare le condivisibili valutazioni in diritto spese dalla Corte di appello Quanto alla natura non vincolante, rispetto alla verifica resa nel corso del processo penale, della quietanza contenuta nella relativa scrittura, non mettono in crisi il rilievo logico stringente coerentemente assegnato alla inverosimiglianza del dato, formalmente attestato dalla cessione, del l'avvenuto pagamento in contanti dell'importo ivi indicato quale corrispettivo della transazione assertivamente occorsa tra i fratelli OR. Il tutto a fronte della rilevante consistenza della somma versata, dato da leggere alla luce della integrale assenza di elementi probatori acquisiti, destinati a supportare, anche sommariamente, la movimentazione finanziaria nel caso sottesa a detti pagamenti e al relativo incasso. Si aggiunga, inoltre, che il ricorso non contiene critiche specifiche rispetto al dato, ricavato dalla deposizione del Mascheroni, inerente alla notevole differenza tra il valore della farmacia riportato dalla cessione e quello effettivo (pari a un miliardo e seicento milioni di lire), aspetto anche questo dotato di non indifferente pregnanza logica nel sindacare la veridicità negoziale della operazione apparentemente cristallizzata dal tenore letterale della citata cessione. 5.2. Ancora, assume un portato non indifferente - nel ritenere logico il percorso tracciato dai giudici del merito-, il rilievo ascritto al contenuto dei rendiconti predisposti dalla madre, che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non potevano riferirsi unicamente alla quota degli utili riferibili alla LI in virtù dell'impresa familiare costituita con la figlia RI IT. Ben più coerentemente, piuttosto, in linea con le valutazioni rese dalla Corte del merito, tali i !epiloghi contabili, riguardando il prodotto complessivo della relativa azienda, davano ulteriore supporto alla credibilità della parte civile: a tacer d'altro, non avrebbe avuto senso alcuno il riferimento, in tali rendiconti, alle spese complessivamente riferibili alla detta attività di impresa se l'obiettivo fosse stato unicamente quello di ripartire tra i figli la quota spettante alla LI;
e ciò ancora più decisamente seguendo la stessa prospettazione difensiva, in forza della quale le relative elargizioni altro non costituivano se non donazioni rese dalla madre, tanto da rendere eccentrico, in tale guisa, un riscontro contabile complessivo della relativa attività aziendale. Piuttosto, il coinvolgimento in tale distribuzione anche di RI IT ( aspetto in fatto almeno in parte comprovato dalla documentazione acquisita) ha finito per contribuire alla forza logica dei narrato dalla parte civile, ben potendosi considerare discutibile l'inserzione della figlia femmina tra i destinatari di tali spontanee elargizioni per quanto già gratificata, nell'assunto difensivo, dalla integrale acquisizione della farmacia ad un prezzo che tuttavia sarebbe risultato di assoluto favore, alla luce delle citate dichiarazioni di Mascheroni;
di contro, il contributo reso nella materiale gestione della farmacia permette di attribuire un adeguato supporto logico al diverso e maggiore portato dell'importo riversato alla imputata a dispetto di quello garantito ai due fratelli, in linea con le indicazioni offerte dal narrato di ER OR. 7 53. Infine, il quadro fattuale ricostruito dalla sentenza gravata trova un ulteriore suggello di assoluta rilevanza nelle considerazioni spese scrutinando le dichiarazioni rese dal teste Mascheroni, inadeguatamente attinte dal ricorso. Dichiarazioni, queste, coerentemente lette alla luce del dato documentale offerto dalle due relazioni redatte dal citato consulente, l'ultima delle quali, inequivocabilmente, faceva letteralmente cenno allo "scioglimento della comunione ereditaria incidentale", aspetto la cui evidenza logica/risulta tutt'altro che superata dai chiarimenti offerti nel corso del dibattimento dal citato teste, dovendosi condividere appieno il giudizio di inverosimiglianza delle giustificazioni addotte quanto a tale dicitura (si veda pag. 10, secondo capoverso). Del resto, non può non mettersi in risalto che nelle dette relazioni, nel determinare il possibile valore della quota spettante alla RI IT, erano costanti i riferimenti, valorizzati dai giudici dei merito, al valore originario della quota al momento della successione, letto in via comparata con il (plus)valore garantito dal successivo percorso imprenditoriale. Riferimenti, questi, che, in una prospettiva di vendita, ai nipoti o a terzi, dell'azienda in questione non avrebbero avuto alcun senso logico;
e che, anche in ipotesi di costituzione di una società (con i detti nipoti) -estranea alla ricostruzione causale prospettata dalla parte civile assecondata dalle sentenze di merito-, non avrebbe avuto ragion d'essere (perché la quota partecipativa della RI IT andava attestata guardando al valore attuale del complesso aziendale, rimanendo indifferente alle evoluzioni assunte nel tempo, dalla successione in poi). 6. Da qui la reiezione dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di quelle del grado affrontate dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre,gimputatm,alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OR ER, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
specularmente, FR OR avrebbe confermato di aver ricevuto dalla EL l'importo indicato nell'atto a titolo di corrispettivo per la detta cessione con riguardo alla quota di sua spettanza. 2. Propone ricorso la difesa dei due imputati e deduce due diversi motivi di impugnazione. 3. Il primo complesso motivo mira a contestare sia la devalutazione operata dai giudici del merito con riguardo al rilievo probatorio da assegnare alla quietanza di avvenuto pagamento del corrispettivo riportata dall'atto di cessione;
sia la credibilità soggettiva della parte civile, nonché l'attendibilità intrinseca del suo narrato e l'inconsistenza dei momenti di asserito riscontro esterno apprezzati a conferma delle relative propalazioni, fondamento essenziale del reso giudizio di responsabilità. 3.1. Sotto il primo versante si evidenzia che !a quietanza sarebbe stata privata di rilievo probatorio facendo leva su mere congetture e illazioni e in particolare dando rilievo alle modalità di pagamento del prezzo (versato in contanti prima dell'atto e non innanzi al notaio rogante) nonché alla circostanza in forza della quale l'unico teste indicato dagli imputati a sostegno dei pagamento in questione, il marito della RI IT OR, avrebbe deciso di non testimoniare avvalendosi della facoltà prevista dall'art 199 cod. proc. pen. 3.2. Quanto alle dichiarazioni della parte civile, si denunzia il portato meramente apparente delle risposte offerte dalla Corte del merito in relazione alle critiche prospettate con l'appello con riguardo alla credibilità soggettiva del dichiarante dirette a rimarcare la conflittualità con i fratelli che aveva generato la denunzia penale;
le aspettative, anche economiche, sottese alla detta iniziativa a fronte dell'insuccesso dell'azione civile;
nonché l'assoluta inverosimiglianza del racconto nella parte in cui il teste aveva dichiarato di non sapere se avesse o meno ricevuto fondi provenienti dal conto corrente della farmacia dopo la cessione assertivamente fittizia. 3.2.1. Si ribadisce, inoltre, la intrinseca inattendibilità del detto narrato, atteso che l'assunto centrale del relativo racconto - legato alla natura integralmente fittizia della cessione, operata per garantire la prosecuzione dell'attività inerente alla farmacia da parte dell'unico soggetto dotato di un titolo abilitante in tal senso, la EL RI IT, quando di contro sarebbe rimasta immutata la comunione ereditaria con conseguente suddivisione degli utili e l'impegno, della formale intestataria, di trasferike le quote spettant ai fratelli ai figli di questi ultimi, una volta acquisito il relativo titolo abilitante- risultava contraddetto da diverse specifiche circostanze 2 puntualizzate dal gravame, inadeguatamente disattese dalla Corte del merito, con argomentare manifestamente illogico e irrimediabilmente viziato dal travisamento dei dati probatori inerenti: - all'affermazione con la quale ER OR ebbe a riferire di aver saputo dal fratello FR, a distanza di tempo dalla cessione, che anche lui non aveva ricevuto alcunché a titolo di corrispettivo, aspetto in fatto che smentiva radicalmente l'assunto accusatorio validato dalle due sentenze di merito;
- al mancato coinvolgimento del fratello FR nelle ritenute trattative dirette alla intera acquisizione, da parte di ER, delle quote riferibili alla farmacia;
- alla intrinseca illogicità dello schema contrattuale cristallizzato dalle dichiarazioni della parte civile siccome effettivamente coincidente all'effettiva operazione negoziale perseguita dai soggetti protagonisti della citata cessione, neppure imposto dalla normativa vigente all'epoca dell'atto assertivamente simulato. 3.2.2. Infine, sempre all'interno del primo motivo, vengono affrontate e criticate le considerazioni spese dalla Corte del merito nel ritenere riscontrate ab extemo le propalazioni della parte civile avuto riguardo;
- alla impresa familiare costituita con la madre CE LI subito dopo la cessione, aspetto in fatto che, non varrebbe a confermare la ricostruzione dei fatti riferita da ER OR, dando invece conto della volontà di RI IT di replicare l'assetto organizzativo preesistente alla morte del padre, giustificando, anche sul piano legale, la continuativa presenza della madre all'interno dell'impresa mentre l'assunto descritto dalla parte civile non corrispondeva in alcun modo alla possibilità di realizzare il risultato assertivamente perseguito AT OR (ben più coerente alla stipula di una associazione in partecipazione, anche sul versante della relativa ottimizzazione fiscale in capo alla formale intestataria della farmacia); - ai dati emergenti dai rendiconti attribuiti alla madre successivamente alla cessione, che non attestavano alcuna ripartizione tra gli eredi OR degli utili prodotti dalla farmacia fittiziamente rimasta in testa alla sola RI IT - soprattutto in considerazione della manifesta illogicità delle valutazioni spese in relazione alla quota destinata a quest'ultima- ma solo l'utile percepito dalla LI in virtù dell'impresa familiare costituita con la figlia, riversato ai figli a titolo di donazione, come del resto confermato dal fatto che le somme inviate in corrispondenza ai detti rendiconti provenivano non dal conto della farmacia bensì da quello personale della LI;
- al rilievo ascritto alla documentazione bancaria prodotta dalla parte civile, assertivamente attestante il trasferimento della quota parte degli utili prodotta dalla farmacia ai fratelli OR in linea con i rendiconti della madre senza mai accertare come quest'ultima potesse provvedere a riversare tali importi senza aver prima acquisito la relativa provvista e affermando una asserita sovrapponibilità tra versamenti e dati contabili attestati dai rendiconti r in realtà smentita dalle allegazioni difensive oltre che, sul piano logico, dal fatto che la RI IT avrebbe ricevuto solo due versamenti in un periodo di diciotto anni;
3 -alle consulenze rese dal dottor Mascheroni, esperto contabile e fiscale al quale RI IT OR si sarebbe rivolta per un parere sulla possibile cessione della farmacia, valorizzate a sostegno della credibilità del racconto della parte civile senza considerare i rilievi addotti con l'appello e prescindendo dalle dichiarazioni di segno opposto rese dal detto consulente nel corso del giudizio, trascurate o travisate nel loro effettivo contenuto. 4. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene contrastata con riguardo alla motivazione spesa nel confermare la pena irrogata e nel negare le attenuanti generiche. La Corte avrebbe valorizzato la decisività del falso giuramento rispetto alla definizione del contenzioso civile, aspetto immediatamente contraddetto dal tenore della sentenza resa in quest'ultima sede, espressamente fondata su elementi diversi da quelli inerenti all'esito del detto giuramento;
avrebbe assegnato illogicamente maggior disvalore alla condotta perché realizzata tra parenti e perché resa profittando della situazione di minor tutela nella quale versava il fratello, che non poteva comprovare l'assunto tramite una
contro
-scrittura, non formata nell'occasione; avrebbe negato le generiche perché gli imputati si sarebbero mostrati insensibili ad una definizione transattiva, malgrado il legame familiare, la presenza di una attività di impresa storicamente di famiglia, la presenza di nipoti che avrebbero potuto proseguirla. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dei due imputati non merita l'accoglimento per le ragioni orecsate di seguito. 2, Giova prendere le mosse dal narrato della parte civile, apprezzato con duplice valutazione conforme dai giudici del merito a sostegno del giudizio di responsabilità. Secondo quanto riferito in dibattimento da ER OR, alla morte del padre, i tre eredi, d comune accordo, avrebbero deciso di intestare solo formalmente alla EL RI IT la farmacia di famiglia, l'unica dotata del relativo titolo abilitativo, in attesa che i figli di ER e FR ne maturassero uno simile. Per questo motivo si procedette ad una cessione fittizia delle quote della detta farmacia di pertinenza dei figli maschi, entrate nella comunione ereditaria, in attesa di poter ricomporre anche formalmente una impresa sociale che avrebbe visto protagonisti la EL RI IT e i figli dei due fratelli OR, in luogo dei genitori. A garanzia di una continuativa ripartizione degli utili maturati nel frattempo dalla farmacia, venne contestualmente costituita una impresa familiare tra RI IT e la madre. Quest'ultima, noi, avrebbe ripartito nel tempo gli utili, suddivisi in cinque quote, due delle quali di pertinenza della formale intestataria, concretamente coinvolta nell'amministrazione della farmacia. Una volta acquisiti dai nipoti i titoli per una formale partecipazione nella farmacia, RI Pta, nei 2009, sempre secondo il racconto del fratello ER, si sarebbe rivolta ad un commercialista (Mascheroni) per attuare l'originario programma negoziale. Il consulente compulsato avrebbe prospettato due soluzioni (vendita a terzi o costituzione di una società tra 4 RI IT e i nipoti), ribadite (con riferimento alla costituzione della società) in un secondo parere, reso nel 2011. A fronte del tentativo, operato dal dichiarante, di voler acquistare l'intera farmacia, i rapporti con i fratelli sarebbero tuttavia divenuti conflittuali e, solo dopo la morte della madre, ER avrebbe saputo che la EL aveva costituito una società con la figlia di FR (divenuta titolare del 2 per cento della compagine che possedeva la farmacia), estromettendo suo figlio. Da qui il contenzioso civile e il giuramento decisorio, deferito ai due imputati per l'assenza di una
contro
-scrittura da allegare a sostegno della natura assolutamente simulata della cessione;
giuramento reso nei termini di cui alla imputazione. 3. Le due sentenze di merito nel pervenire al giudizio di responsabilità hanno assegnato r piena credibilità alla parte civile e al suo narrato sulla base delle seguenti considerazioni, altrettanto succintamente sintetizzate. in particolare, si è dato rilievo alla natura non vincolante, in sede di giudizio penale, della quietanza attestata dall'atto di cessione, aspetto letto alla luce della ritenuta inverosimiglianza di un pagamento, quello assertivamente reso da ER e FR OR, operMin contanti Per importi di rilevante consistenza (poco meno di 310 milioni di lire). Si è poi valorizzata la presenza di diversi momenti probatori e logici a conferma del narrato della parte civile: in particolare è stata in tal senso apprezzata la costituzione dell'impresa familiare tra RI IT e la madre in esito alla detta cessione;
si è dato rilievo ai rendiconti annualmente predisposti da quest'ultima, attestanti gli utili prodotti dalla farmacia e le quote da ridistribuire ai figli, nonché ai riscontri bancari destinati a confermare tale distribuzione;
infine, sono state apprezzate le relazioni predisposte dall'esperto contabile compulsato da RI IT OR, filtrate alla luce della deposizione resa da quest'ultimo in dibattimento. 4. Ciò premesso, il ricorso non coglie nel segno quanto alle censure prospettate riguardo alla credibilità soggettiva e alla attendibilità intrinseca del narrato della parte civile. 4.1.Sotto il primo versante è agevole rimarcare che la sottolineata conflittualità tra la parte civile e gli imputati finisce per provare troppo, perché porterebbe a ritenere inattendibile ogni denunziante che lamenta fatti involgenti pretese economiche oggetto di un potenziale o anche già reso, come nella specie, contenzioso civilistico, finendo per svuotare di rilievo probatorio, a monte, giudizi penali, come quello che interessa, che, per forza di cose, trovano un primo e immediato supporto nel propalato della parte assertivamente lesa dalle condotte illecite contestate. 4.2. Né, ancora, assume portato decisivo l'incertezza mostrata dal dichiarante sulla provenienza dei fondi ricevuti nel tempo, derivanti dal conto della farmacia piuttosto che da quello della madre. In disparte la parziale eccentricità del rilievo (che mira solo indirettamente a contestare la credibilità soggettiva ma che in realtà pare più coerentemente diretto a contrastare l'attendibilità 5 intrinseca del narrato), il dato in questione non è comunque dirimente perché all'evidenza recessivo rispetto ai diversi momenti di riscontro esterno valorizzati dai giudici del merito nel consolidare l'attendibilità soggettiva del teste escusso e la complessiva credibilità del relativo narrato. 4.3. Sotto il versante della credibilità intrinseca del narrato, la difesa attribuisce rilievo all'affermazione con la quale ER OR ebbe a riferire di aver saputo dal fratello FR, a distanza di tempo dalla cessione, che anche lui non aveva ricevuto alcunché a titolo di corrispettivo. Aspetto in fatto, questo, che nell'assunto difensivo, avrebbe smentito radicalmente la prospettazione accusatoria, rendendola inverosimile. Ritiene tuttavia la Corte che la lettura del dato offerta dalla sentenza gravata (pagina 10, dal quart'ultimo capoverso) non risulta affetta da manifesta illogicità né può considerarsi frutto di un travisamento probatorio dei dati acquisiti;
piuttosto, appare ancorata, in termini lineari, al complessivo contesto rassegnato dalle relative dichiarazioni, così da non meritare censure utilmente prospettabili in questa sede. 4.3.1. Quanto, poi, al mancato coinvolgimento del fratello FR nelle affermate i___ trattative dirette alla intera acquisizione, da parte di ER, delle uote riferibili alla farmacia, • r vale parimenti evidenziare che il rilievo risulta disatteso dalla Corte) e ito senza incorrere in vizi i logici del ritenere, facendo leva sulla considerazione in forza della quale la proposta della parte civile doveva intendersi riferita a tutti i soggetti interessati (pag. 11, sesto capoverso). Conclusione, questa, che del resto trova conforto logico, quanto ad una interlocuzione essenzialmente occorsa tra l'offerente e RI IT, sia nella primaria posizione che aveva assunto la EL in ragione del suo coinvolgimento immediato nella materiale gestione dell'azienda; sia nella coesione che caratterizzava gli altri due germani rispetto ad ER, confermata dalla società costituita da RI IT (solo) con la figlia di FR. 4.3,2. La difesa, ancora, lamenta l'intrinseca illogicità dello schema contrattuale cristallizzato dalle dichiarazioni della parte civile siccome effettivamente coincidente all'effettiva operazione negoziale perseguita dai soggetti protagonisti della citata cessione, soluzione (fittizia) affatto imposta dalla normativa vigente all'epoca dell'atto assertivamente simulato. Si tratta, tuttavia, di considerazioni critiche alternative, sul piano logico, alle valutazioni privilegiate dalla Corte del merito / che non scalfiscono la struttura portante del ragionamento tracciato dalla sentenza impugnata in forza del quale, malgrado altre potenziali scelte negoziali dirette a garantire comunque l'assetto di interessi prescelto dai germani OR in coerenza con la stessa, contestata, prospettazione di ER, nel caso la via prescelta fu quella riferita dalla parte civile, falsamente negata, nella sostanza, nel corso del giuramento deferito. 5.Analoghe considerazioni vanno spese con riguardo alle altre censure poste dal ricorso, atteso che, nei loro complesso, le risposte offerte dalla Corte del merito ai motivi di gravame non danno corpo ad alcun travisamento decisivo, né possono ritenersi altrimenti viziate in termini utilmente prospettabili in sede di legittimità. 6 Piuttosto, il tenore dei rilievi difensivi non mette in crisi le fondamenta essenziali del ragionamento tracciato dalla Corte territoriale nel ricostruire la situazione in fatto apprezzata a sostegno della ritenuta responsabilità. 5.1. In particolare, le censure esposte dal ricorso, senza mai contestare le condivisibili valutazioni in diritto spese dalla Corte di appello Quanto alla natura non vincolante, rispetto alla verifica resa nel corso del processo penale, della quietanza contenuta nella relativa scrittura, non mettono in crisi il rilievo logico stringente coerentemente assegnato alla inverosimiglianza del dato, formalmente attestato dalla cessione, del l'avvenuto pagamento in contanti dell'importo ivi indicato quale corrispettivo della transazione assertivamente occorsa tra i fratelli OR. Il tutto a fronte della rilevante consistenza della somma versata, dato da leggere alla luce della integrale assenza di elementi probatori acquisiti, destinati a supportare, anche sommariamente, la movimentazione finanziaria nel caso sottesa a detti pagamenti e al relativo incasso. Si aggiunga, inoltre, che il ricorso non contiene critiche specifiche rispetto al dato, ricavato dalla deposizione del Mascheroni, inerente alla notevole differenza tra il valore della farmacia riportato dalla cessione e quello effettivo (pari a un miliardo e seicento milioni di lire), aspetto anche questo dotato di non indifferente pregnanza logica nel sindacare la veridicità negoziale della operazione apparentemente cristallizzata dal tenore letterale della citata cessione. 5.2. Ancora, assume un portato non indifferente - nel ritenere logico il percorso tracciato dai giudici del merito-, il rilievo ascritto al contenuto dei rendiconti predisposti dalla madre, che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non potevano riferirsi unicamente alla quota degli utili riferibili alla LI in virtù dell'impresa familiare costituita con la figlia RI IT. Ben più coerentemente, piuttosto, in linea con le valutazioni rese dalla Corte del merito, tali i !epiloghi contabili, riguardando il prodotto complessivo della relativa azienda, davano ulteriore supporto alla credibilità della parte civile: a tacer d'altro, non avrebbe avuto senso alcuno il riferimento, in tali rendiconti, alle spese complessivamente riferibili alla detta attività di impresa se l'obiettivo fosse stato unicamente quello di ripartire tra i figli la quota spettante alla LI;
e ciò ancora più decisamente seguendo la stessa prospettazione difensiva, in forza della quale le relative elargizioni altro non costituivano se non donazioni rese dalla madre, tanto da rendere eccentrico, in tale guisa, un riscontro contabile complessivo della relativa attività aziendale. Piuttosto, il coinvolgimento in tale distribuzione anche di RI IT ( aspetto in fatto almeno in parte comprovato dalla documentazione acquisita) ha finito per contribuire alla forza logica dei narrato dalla parte civile, ben potendosi considerare discutibile l'inserzione della figlia femmina tra i destinatari di tali spontanee elargizioni per quanto già gratificata, nell'assunto difensivo, dalla integrale acquisizione della farmacia ad un prezzo che tuttavia sarebbe risultato di assoluto favore, alla luce delle citate dichiarazioni di Mascheroni;
di contro, il contributo reso nella materiale gestione della farmacia permette di attribuire un adeguato supporto logico al diverso e maggiore portato dell'importo riversato alla imputata a dispetto di quello garantito ai due fratelli, in linea con le indicazioni offerte dal narrato di ER OR. 7 53. Infine, il quadro fattuale ricostruito dalla sentenza gravata trova un ulteriore suggello di assoluta rilevanza nelle considerazioni spese scrutinando le dichiarazioni rese dal teste Mascheroni, inadeguatamente attinte dal ricorso. Dichiarazioni, queste, coerentemente lette alla luce del dato documentale offerto dalle due relazioni redatte dal citato consulente, l'ultima delle quali, inequivocabilmente, faceva letteralmente cenno allo "scioglimento della comunione ereditaria incidentale", aspetto la cui evidenza logica/risulta tutt'altro che superata dai chiarimenti offerti nel corso del dibattimento dal citato teste, dovendosi condividere appieno il giudizio di inverosimiglianza delle giustificazioni addotte quanto a tale dicitura (si veda pag. 10, secondo capoverso). Del resto, non può non mettersi in risalto che nelle dette relazioni, nel determinare il possibile valore della quota spettante alla RI IT, erano costanti i riferimenti, valorizzati dai giudici dei merito, al valore originario della quota al momento della successione, letto in via comparata con il (plus)valore garantito dal successivo percorso imprenditoriale. Riferimenti, questi, che, in una prospettiva di vendita, ai nipoti o a terzi, dell'azienda in questione non avrebbero avuto alcun senso logico;
e che, anche in ipotesi di costituzione di una società (con i detti nipoti) -estranea alla ricostruzione causale prospettata dalla parte civile assecondata dalle sentenze di merito-, non avrebbe avuto ragion d'essere (perché la quota partecipativa della RI IT andava attestata guardando al valore attuale del complesso aziendale, rimanendo indifferente alle evoluzioni assunte nel tempo, dalla successione in poi). 6. Da qui la reiezione dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di quelle del grado affrontate dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre,gimputatm,alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OR ER, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente