Versione
31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 291.
Azioni di responsabilita' e denuncia di gravi irregolarita' di gestione nei confronti di imprese del gruppo
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, e' legittimato ad esercitare le azioni di responsabilita' previste dall' articolo 2497 del codice civile . ((Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2.)) 2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle societa' del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all' articolo 2409 del codice civile .
Azioni di responsabilita' e denuncia di gravi irregolarita' di gestione nei confronti di imprese del gruppo
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, e' legittimato ad esercitare le azioni di responsabilita' previste dall' articolo 2497 del codice civile . ((Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2.)) 2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle societa' del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all' articolo 2409 del codice civile .
Commentari • 5
- 1. Misure cautelari personalihttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Libro IV - MISURE CAUTELARI Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 272 Limitazioni alle liberta' della persona 1. Le liberta' della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. Art. 273. Condizioni generali di applicabilita' delle misure 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 . 2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2024, n. 15196Provvedimento: […] Neppure persuade, infine, la tesi secondo cui le critiche derivanti dalla mancata previsione della legittimazione dell'organo della procedura nella fattispecie in esame avrebbero trovato riscontro nella formulazione dell'art. 291 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): formulazione, che, data l'omnicomprensività, potrebbe essere interpretato nel senso dell'ampliamento della legittimazione del curatore. 1.6.1. […]Leggi di più...
- finanziamenti dei soci in favore della società·
- fondamento·
- azione del curatore·
- restituzione del finanziamento da parte degli amministratori·
- natura sostanziale·
- postergazione legale ex art. 2467 c.c·
- direzione e coordinamento di società·
- limiti·
- finalità·
- legittimazione attiva della società eterodiretta·
- legittimazione del curatore della società eterodiretta·
- responsabilità·
- obbligo di restituzione del rimborso percepito entro l’anno anteriore al fallimento·
- azione di responsabilità ex art. 2497 c.c·
- esclusione