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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
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Art. 198. Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio 1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi ((sono depositati nel fascicolo informatico)) .
2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ((...)) . Il curatore ((puo' apportare)) le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all' articolo 2490 del codice civile .
2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ((...)) . Il curatore ((puo' apportare)) le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all' articolo 2490 del codice civile .
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- 1. Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.https://www.studiocataldi.it/ · 1
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 20,77 ed il limite massimo generale di euro …
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Giurisprudenza • 71
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2026, n. 4732Provvedimento: Pubblicato il 12/06/2026 N. 04732/2026REG.PROV.COLL. N. 04292/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4292 del 2024, proposto da TA LO, AN De IM, BR BE, IA BE, rappresentati e difesi dall'avvocato IM Nocentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuelle II n. 18; contro Comune di Monteriggioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio …Leggi di più...
- art. 197 LRT 65/2014·
- art. 196 LRT 65/2014·
- giurisdizione amministrativa·
- ricorso·
- compensazione spese·
- sanzione pecuniaria·
- sentenza TAR·
- difformità edilizia·
- omessa pronuncia·
- eccesso di potere·
- art. 14 l. 392/1978·
- art. 32 TU 380/2001·
- art. 206-bis LRT 65/2014·
- art. 34 DPR 380/2001·
- appello