Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11263 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Risa mento1 12 63/02 RTE SUPREMA E. ) E 4 7 C SEZIONE ERZA 3 A . P O N L I , L 1 D O 9 B 9 E 1 E - C I 1 E 1 sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D N - 1 U O I I 2 Z . G A L R E 9 T GIULIANO - R.G.N. 12871/99 3 S N I Dott. Angelo - Presidente E , G T E S 6 I P 4 ( A E D T E 17017/99 R T A PURCARO Consigliere Dott. Italo N E Cron. 25870 S E Consigliere Dott. Fabio MAZZA MALZONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio Ud. 18/03/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: BE EF, OR EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato CRISTINI EDOARDO, che li difende unitamente all'avvocato CORETTI MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AR DI, RC NA AR;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 17017/99 proposto da: DI, RC NA, domiciliati in ROMA2002 AR 664 presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati 1 ENZO PAIAR, MARINA PRATI, con studio in 38100 TRENTO VIA GRAZIOLI, 106 giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
EF, OR EN, elettivamente BE domiciliati in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO CRISTINI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO CORETTI, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1/99 del Giudice di pace di TRENTO, emessa il 28/12/1998, depositata il 04/01/99; RG.279/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato EDOARDO CRISTINI;
udito 1'Avvocato GIUSEPPE ANTONINI (per delega Avv. Marina Prati); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso in via principale: inammissibilità di entrambi dei ricorsi, in via subordinata rigetto di entrambi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 24.2.98 SS ID e HI 2 DI convenivano in giudizio avanti al giudice di pace di Trento DI EF e IS IR ed esponendo che agli inizi del mese di ottobre 97, al rientro dalle ferie estive, avevano rilevato che al CO- mignolo di loro proprietà era stata attaccata in modo arbitrario un'antenna parabolica da parte dei convenu- ti, proprietari di un appartamento sito al primo piano dello stabile, e che verso la fine di detto mese, a se- guito di abbondanti piogge avevano notato infiltrazioni d'acqua all'interno del loro appartamento, in corri- spondenza del camino;
di avere altresì constatato la presenza nel loro garage magazzino alcune fessurazio- ni, attribuibili ai lavori di ristrutturazione che i convenuti avevano eseguito qualche anno prima nel loro sovrastante appartamento, ciò esponendo, chiedevano la condanna dei convenuti al relativo risarcimento del danno. I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano in via preliminare l'incompetenza per valore del giudi- ce adito, trattandosi di domanda formulata per importo indeterminato%; nel merito contestavano l'avversa prete- sa, chiedendone il rigetto: Il giudice adito con sentenza n. 1/99, emessa il 28.12.98 e depositata il 4.1.99, accoglieva parzialmen- te la domanda attrice e condannava i convenuti al ri- 3 sarcimento del danno in favore degli attori, quantifi- cato in L. 700.000; dichiarava compensate per due terzi le spese processuali, condannando i convenuti a pagare agli attori il restante terzo delle medesime. Per la cassazione della decisione ricorrono Bernar- dini EF e IS IR, esponendo due motivi. Resistono gli intimati con controricorso, proponen- do ricorso incidentale condizionato tendente alla rin- novazione della consulenza tecnica d'ufficio. I ricorrenti principali hanno presentato controri- corso al ricorso incidentale degli intimati;
costoro hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, il principale e l'incidentale, pos- sono essere riuniti riguardando la medesima controver- sia. Con il primo motivo di ricorso principale si denun- cia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2143 c.c., 277 e 112 cpc) e si sostiene, da un lato, che non risulta provato il nesso di causalità tra le infiltrazioni d'acqua attraverso il camino e l'appo- sizione dell'antenna parabolica sul comignolo dello stesso da parte dei ricorrenti;
dall'altro, che il giu- dice adito non poteva condannare i convenuti per tut- t'altra ragione rispetto a quella fatta valere dagli attori. Con il secondo motivo si denuncia l'omessa motiva- zione su di un punto ritenuto decisivo della controver- sia e cioè dell'assenza di precipitazioni piovose nella zona nel periodo indicato dagli attori. Il dedotto vizio di ultrapetizione induce all'esame delle allegazioni delle parti. Il petitum della domanda principale risulta riguar- dare il risarcimento "di ogni e qualsiasi danno subito, ivi compresi i costi di rimessione in pristino, danni che si quantificano nella somma di L.
2.000.000 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da li- via equitativa, nei limitiquidare eventualmente in della competenza del giudice adito". Emerge chiaramente dal contesto di tale dichiara- zione che la richiesta risarcitoria non è stata conte- nuta nei limiti del giudizio di equità necessario, ben- sì in quelli della competenza per valore del giudice di pace per tale tipo di causa, che è appunto quello cor- rispondente al valore in euro della somma di lire cin- que milioni, così come era stato tempestivamente ecce- pito dalle parti convenute. Conseguentemente il mezzo di impugnazione esperibi- le avverso la sentenza in oggetto era l'appello avanti al tribunale e non il ricorso per cassazione. 5 Risultano, pertanto, inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale. Ricorrono giustificati motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
ricorsi e li dichiara inammissibili;
Riunisce spese compensate del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 18.3.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTSIDENTE Ample quis IL 01 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 30.07 02ог Oggi, IL CANCELLE 01 Dott.ssa Maria Avello 6